Inammissibile ricorso persona offesa contro rigetto appello ex art 428 cpp (Cass. pen. Sez. II n. 20448 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di non luogo a procedere, il sistema delle impugnazioni delineato dall’art. 428 cod. proc. pen., come rimodellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, risponde a una logica di tipizzazione dei rimedi e di contenimento dell’accesso al giudizio di legittimità. L’ordinanza con cui la Corte di appello rigetta l’appello della persona offesa proposto ai sensi dell’art. 428, comma 2, cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, poiché il ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello è riservato dall’art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen. all’imputato e al Procuratore generale e limitato ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Non è consentito ricondurre il ricorso della persona offesa al generale rimedio dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., perché ciò attribuirebbe alla stessa un potere più ampio di quello riconosciuto agli altri soggetti legittimati. Il rinvio alle «forme previste dall’articolo 127» riguarda solo il modulo procedimentale dell’udienza camerale e non comporta l’estensione del regime impugnatorio del comma 7. L’inammissibilità consegue anche in assenza dei presupposti dell’abnormità funzionale o strutturale.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen. nei confronti di tre imputati, ritenendo insussistenti i reati loro ascritti.
La Regione Puglia, nella qualità di persona offesa, ha proposto appello avverso tale pronuncia deducendo la nullità della sentenza per omessa o irrituale notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. La notificazione, secondo l’appellante, sarebbe dovuta avvenire presso la sede legale o il domicilio digitale istituzionale dell’ente, e non presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Coordinatore dell’Avvocatura regionale. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l’appello con ordinanza, ritenendo rituale la notificazione e comunque raggiunto lo scopo dell’atto. Avverso tale ordinanza la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile per cassazione. La non ricorribilità preclude l’esame delle ulteriori censure.
La Corte ricostruisce il sistema dell’art. 428 cod. proc. pen. dopo la legge n. 103 del 2017: il legislatore ha sostituito il previgente ricorso diretto per cassazione con il rimedio dell’appello, sicché la sentenza di non luogo a procedere è appellabile e non ricorribile immediatamente, salvo l’ipotesi dell’art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen. Alla persona offesa il comma 2 consente l’appello esclusivamente nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, cod. proc. pen.; coerentemente, la stessa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.
Il comma 3-bis riserva il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello all’imputato e al Procuratore generale, limitandolo ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. Ne deriva che l’ordinanza di rigetto dell’appello della persona offesa non rientra tra i provvedimenti ricorribili.
La Corte reputa inconferente il richiamo ai precedenti che, nel vigore del testo previgente, ritenevano deducibile con ricorso per cassazione l’omessa notificazione dell’avviso di udienza preliminare alla persona offesa: quelle pronunce si collocavano nel sistema anteriore alla riforma, nel quale il ricorso costituiva il rimedio ordinario. Non è neppure possibile ricondurre il ricorso al generale rimedio dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., perché si attribuirebbe alla persona offesa un potere più ampio di quello riconosciuto all’imputato e al Procuratore generale.
Quanto al rinvio alle «forme previste dall’articolo 127», la Corte chiarisce che esso riguarda solo il modulo procedimentale dell’udienza camerale e non comporta l’estensione del regime impugnatorio del comma 7. Infine, i presupposti dell’abnormità strutturale o funzionale risultano insussistenti, poiché l’ordinanza costituisce esercizio di un potere previsto dall’ordinamento e non determina alcuna paralisi irreversibile del procedimento. Segue la condanna della ricorrente alle spese processuali, mentre non si dispone la sanzione in favore della Cassa delle Ammende per la novità della questione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 419 c.p.p. – Atti introduttivi
- Art. 425 c.p.p. – Sentenza di non luogo a procedere
- Art. 428 c.p.p. – Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso