Maltrattamenti e genitorialità condivisa: revirement giurisprudenziale (Cass. pen. n. 35152/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza e in assenza di contatti significativi tra l’autore delle condotte e la vittima, non costituisce, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto familiare rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 cod. pen., in seguito al revirement giurisprudenziale determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2021. L’impossibilità di ravvisare il delitto di maltrattamenti non esclude tuttavia che i fatti possano integrare gli estremi del reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), ove ne ricorrano gli elementi costitutivi.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di L’Aquila confermava nei confronti di un ex coniuge la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.). Il provvedimento si fondava su un episodio di offese verbali e sul danneggiamento dell’auto della vittima mediante un calcio, nonché su precedenti aggressioni verbali. L’indagato ricorreva per cassazione, eccependo l’insussistenza dei gravi indizi, l’isolatezza dell’episodio e la mancanza di un rapporto di convivenza, rilevando che la precedente condanna per maltrattamenti (ex art. 572) non poteva essere valorizzata e che le frasi minacciose non erano state confermate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio. Ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva applicato un orientamento giurisprudenziale ormai superato (Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V.), secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia sarebbe configurabile anche in danno di persona non convivente, in caso di legami nascenti dalla filiazione. Tale orientamento è stato superato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2021, che ha messo in discussione la possibilità di ravvisare una “convivenza” nel senso ordinario del termine in assenza di un rapporto effettivo. Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha mutato indirizzo, ritenendo che la mera condivisione della genitorialità, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza e in assenza di contatti significativi tra le parti, non sia sufficiente a integrare il rapporto familiare rilevante per il reato di cui all’art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, N., Rv. 286767). La Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli (art. 337-ter cod. civ.) non determinano un rapporto reciproco tra i genitori, essendo il figlio l’unico soggetto interessato. Tuttavia, la Corte ha osservato che l’impossibilità di configurare i maltrattamenti non esclude che i fatti possano integrare il diverso reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), la cui verifica spetterà al giudice del rinvio.
Implicazioni Pratiche
- Verifica del presupposto familiare: il difensore, nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia tra ex coniugi o partner non conviventi, deve eccepire l’insussistenza del rapporto familiare rilevante ex art. 572 cod. pen., evidenziando la mancanza di convivenza e di contatti significativi, e richiamando il revirement giurisprudenziale determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98/2021; la mera esistenza di figli comuni non è sufficiente.
- Riqualificazione in atti persecutori: in caso di annullamento per difetto del presupposto familiare, il difensore deve essere pronto a contestare anche la diversa ipotesi di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), verificando se ricorrano gli elementi di abitualità e continuità delle condotte minacciose o moleste, e se la persona offesa versi in uno stato di ansia o timore per la propria incolumità.
- Valutazione dei precedenti penali: il giudice non può automaticamente desumere gravi indizi da una precedente condanna per maltrattamenti, specie se pronunciata a seguito di patteggiamento, senza verificare la specificità e la continuità delle condotte rispetto ai fatti attuali; il difensore deve eccepire l’eventuale interruzione del rapporto e il lungo lasso temporale tra i fatti.
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Nota della Redazione
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