Mandato ad impugnare per il giudizio abbreviato e assenza formale (Cass. pen. n. 35153/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal difensore munito di procura speciale, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (nel testo previgente alla l. n. 114 del 2024, applicabile ratione temporis), che prescrive uno specifico mandato ad impugnare per l’imputato giudicato in assenza, poiché in tal caso l’imputato si considera presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., e non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento e sulla volontà di impugnare. La circostanza che la sentenza di primo grado abbia formalmente, ma erroneamente, indicato l’imputato come assente è irrilevante. Gli adempimenti di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. devono essere interpretati in modo sostanzialistico, privilegiando la volontà dell’imputato di impugnare, desumibile dalla procura speciale conferita e dalla continuità del rapporto con il difensore.
Il Fatto
Un imputato, assistito da un difensore di fiducia munito di procura speciale, richiedeva e otteneva il giudizio abbreviato. Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 10 novembre 2023, lo condannava per plurimi reati di evasione, indicandolo formalmente come assente, sebbene la richiesta di rito abbreviato fosse stata depositata dal difensore con procura speciale. L’appello, proposto il 18 marzo 2024 (anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 114 del 2024), era accompagnato da atto di nomina e mandato con procura speciale, contenente anche l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia. La Corte di appello di L’Aquila dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo generica la procura speciale e difettante il mandato ad impugnare, richiesto per l’imputato assente. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata. Ha premesso che, essendo l’appello stato proposto prima del 25 agosto 2024, si applica la disciplina previgente dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che richiedeva, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare per l’imputato giudicato in assenza. Tuttavia, la Corte ha rilevato che l’imputato non era effettivamente assente, poiché aveva conferito procura speciale al difensore per il giudizio abbreviato; in tal caso, l’imputato si considera presente ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., non essendo configurabile un’ipotesi di assenza, sebbene la sentenza lo avesse formalmente indicato come tale. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento (Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv. 288269; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado) secondo cui, in presenza di un rito abbreviato richiesto da procuratore speciale, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento, e la ratio della norma sull’obbligo del mandato specifico (evitare impugnazioni non ponderate) viene meno. La Corte ha inoltre valorizzato la sentenza delle Sezioni Unite n. 13808/2025, che impone un’interpretazione sostanzialistica degli adempimenti ex art. 581, comma 1-ter e 1-quater, privilegiando la volontà dell’imputato di impugnare. Nel caso di specie, la procura speciale, sebbene redatta con un modello che faceva riferimento a “sentenze contumaciali” (istituto abrogato), era stata sottoscritta dall’imputato dopo la sentenza di primo grado, indicava il procedimento con il numero di iscrizione e confermava l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, dimostrando in modo inequivoco la volontà di impugnare e la continuità dei contatti con il difensore.
Implicazioni Pratiche
- Verifica dello status dell’imputato: il difensore, nel proporre appello per un imputato che ha richiesto il rito abbreviato tramite procura speciale, deve eccepire l’inapplicabilità dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (o della sua versione previgente), poiché l’imputato è considerato presente e non soggetto all’onere del mandato specifico, anche se la sentenza lo indica formalmente assente; la questione può essere sollevata in sede di impugnazione.
- Contenuto della procura speciale: sebbene la giurisprudenza privilegi l’interpretazione sostanzialistica, il difensore deve redigere la procura speciale in modo chiaro, indicando espressamente il procedimento (numero di RG e autorità giudiziaria) e la volontà di impugnare la sentenza, per evitare contestazioni formali, ma in caso di genericità, la presenza di una procura speciale per il rito abbreviato e la continuità del rapporto con il difensore possono superare il difetto.
- Tempus regit actum e disciplina applicabile: per le impugnazioni proposte prima del 25 agosto 2024, si applica la disciplina previgente dell’art. 581, comma 1-quater, che richiedeva il mandato specifico per l’assente; il difensore deve verificare la data di proposizione dell’appello e, se antecedente, eccepire la corretta applicazione della disciplina previgente, ma, in caso di rito abbreviato con procura speciale, richiamare l’esclusione dell’obbligo per la presenza sostanziale dell’imputato.
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