Diniego delle attenuanti generiche e sospensione condizionale implicitamente motivati (Cass. pen. Sez. VII n. 2885 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche solo richiamandoli, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. A tal fine è sufficiente la valorizzazione di un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato. Le ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena possono restare implicite nella motivazione che nega le attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento. È inammissibile per genericità il motivo che non si confronti con le affermazioni del provvedimento censurato.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S.. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e la carenza di motivazione sul riconoscimento della penale responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Muovendo dal primo motivo, ha ricordato che, in tema di attenuanti generiche, il giudizio di merito resta sottratto al sindacato di legittimità ove la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. A sostegno richiama Sez. 5 n. 43952 del 2017 e Sez. 2 n. 23903 del 2020, secondo cui il giudice può limitarsi a esaminare l’elemento che ritiene prevalente, potendo anche un solo fattore risultare sufficiente.
Quanto alla sospensione condizionale, le ragioni del diniego possono ritenersi implicite nella motivazione con cui si negano le attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento, poiché la legge fa dipendere la concessione dei benefici dalla valutazione degli elementi dell’art. 133 cod. pen. La Corte cita sul punto Sez. 3 n. 26191 del 2019 e Sez. 4 n. 34754 del 2020.
Nel caso concreto, la Corte di appello ha negato le attenuanti generiche e la sospensione condizionale in ragione della negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi procedimenti penali pendenti, e dell’insensibilità dimostrata ai dettami dell’autorità, avendo commesso i fatti in rapida successione temporale. L’apparato argomentativo risulta conforme ai principi richiamati e privo di aporie logiche.
Il secondo motivo è stato ritenuto del tutto generico e aspecifico: la censura sull’obbligo di motivazione non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte richiama Sez. 4 n. 34270 del 2007 e Sez. Un. n. 8825 del 2016, secondo cui l’impugnazione è inammissibile quando manca ogni correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell’atto. Dirimente è inoltre il rilievo che l’attribuzione della responsabilità penale non era mai stata contestata con i motivi di appello, limitati al trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità, riconducibile a colpa del ricorrente, conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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