Assenza del processo e nomina del difensore: onere di prova della conoscenza (Cass. pen. Sez. VI n. 35234/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio in assenza, la conoscenza effettiva della pendenza del processo da parte dell’imputato non può essere desunta dalla sola nomina di un difensore di fiducia, che costituisce un mero indizio non sufficiente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Il giudice ha l’onere di verificare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali delle notifiche, e la mancata prova della regolare citazione a comparire, con la conseguente impossibilità per l’imputato di esercitare il diritto di difesa, determina una nullità assoluta degli atti successivi, ivi compresa la sentenza, rilevabile anche in cassazione anche se non eccepita in appello.
Il Fatto
Un imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, veniva condannato in primo grado per il reato di evasione (art. 385, commi 1 e 3, cod. pen.), per essersi allontanato dalla propria abitazione recandosi nell’orto retrostante, dove parlava con una persona non convivente. Il Tribunale, dopo diversi rinvii dovuti a irregolarità nella notifica del decreto di citazione a giudizio, dichiarava l’assenza dell’imputato e procedeva in contumacia, ritenendo superato il difetto di prova della regolarità della notifica dalla nomina di un difensore di fiducia, avvenuta molti mesi prima. La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la condanna. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità assoluta per omessa notifica del decreto di citazione, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., l’insussistenza del reato per l’effettiva permanenza nella proprietà e la mancata valutazione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha premesso che la disciplina del giudizio in assenza, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede, all’art. 420-bis cod. proc. pen., che il giudice possa procedere in assenza solo quando l’imputato sia stato regolarmente citato, abbia rinunciato a comparire, o quando vi sia la prova della sua effettiva conoscenza della pendenza del processo e della volontarietà dell’assenza. La nomina di un difensore di fiducia è espressamente qualificata come un mero indizio, di per sé non sufficiente a dimostrare tale conoscenza. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420), secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore non basta, e il giudice deve verificare l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dia certezza della conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado dava atto di plurimi rinvii disposti proprio per sanare la rilevata irregolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio. All’udienza del 16 novembre 2023, il Tribunale, pur dopo aver ritenuto la notifica regolare, dichiarava l’assenza dell’imputato e procedeva, senza che dagli atti emergesse la prova che l’imputato avesse effettiva conoscenza del processo. La nomina del difensore di fiducia, intervenuta in un procedimento già in corso, non poteva sanare il vizio della notifica, né costituire prova della conoscenza. La Corte ha quindi rilevato che si trattava di una nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., deducibile in ogni stato e grado, anche se non eccepita in appello, e tale da travolgere gli atti successivi, compresa la sentenza. Ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova della conoscenza del processo: il difensore, in caso di procedimento in assenza, deve eccepire la mancanza di prova della regolare notifica della citazione e, in particolare, contestare che la mera nomina di un difensore di fiducia possa costituire prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato, richiedendo al giudice un accertamento effettivo e non presuntivo; la nullità assoluta per mancata citazione può essere rilevata anche d’ufficio e in cassazione.
- Differenza tra nomina di difensore di ufficio e di fiducia: la giurisprudenza e la norma (art. 420-bis cod. proc. pen.) richiedono una valutazione rigorosa: la nomina del difensore di ufficio, per sua natura, non è indice di conoscenza; anche la nomina del difensore di fiducia, se intervenuta in un procedimento già in corso e senza che vi sia prova di un contatto effettivo tra l’imputato e il difensore, non è sufficiente a superare il difetto di notifica; il difensore deve quindi allegare e provare l’assenza di qualsiasi rapporto professionale effettivo.
- Conseguenze della nullità assoluta: la nullità per omessa o invalida citazione a giudizio, che priva l’imputato della possibilità di partecipare al processo e di esercitare il diritto di difesa, è una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen.; il difensore può eccepirla in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità, e ottenere l’annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio, con l’effetto di rievocare le prove e di riaprire il contraddittorio.
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