Misura cautelare: sindacato in sede di riesame e condizioni di salute (Cass. pen. Sez. VI n. 35237/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari personali, il giudice non può valutare le condizioni di salute dell’indagato ai fini della proporzionalità della misura, poiché tale accertamento attiene alla procedura di revoca o sostituzione di cui all’art. 299 cod. proc. pen., non estensibile in via analogica al procedimento di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., stante la brevità dei termini perentori di definizione e l’incompatibilità con lo svolgimento di attività istruttoria. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti o a proporre una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Milano applicava a un indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione a fini di spaccio). Il Tribunale del riesame confermava la misura, escludendo l’idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nonostante le deduzioni difensive sulle condizioni di salute (sindrome ansioso-depressiva), sullo svolgimento di lavori di pubblica utilità per altra condanna e sull’attività lavorativa della moglie, ritenuti elementi recessivi. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione per la mancata considerazione di tali circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure prive di specificità. Ha osservato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato, valutando le circostanze dedotte dalla difesa (attività lavorativa della moglie, lavoro di pubblica utilità) e ritenendole recessive, anche alla luce del fatto che l’attività delittuosa era stata svolta in gran parte all’interno dell’abitazione dell’indagato. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali è ammissibile solo per violazione di legge o per manifesta illogicità della motivazione, ma non per censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo).
La Corte ha inoltre ribadito il principio, consolidato, secondo cui l’art. 299, comma 4-quater, cod. proc. pen. (che disciplina gli accertamenti medici sulle condizioni di salute dell’indagato detenuto) attiene esclusivamente alla procedura di revoca o sostituzione della misura cautelare, e non è estensibile in via analogica al procedimento di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 13624 del 18/02/2021, Sconti, Rv. 281032 – 01). La Corte ha sottolineato che il riesame, per i suoi brevissimi termini perentori, non consente lo svolgimento di attività istruttoria, incompatibile con la verifica delle condizioni di salute dell’indagato. La doglianza sulla compatibilità della custodia cautelare con lo stato di salute, pertanto, non poteva essere sollevata nell’ambito del riesame, ma avrebbe dovuto essere proposta con l’istanza di revoca o sostituzione ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione delle condizioni di salute: il difensore non può eccepire l’incompatibilità della misura cautelare custodiale con le condizioni di salute dell’indagato in sede di riesame (art. 309 c.p.p.), ma deve proporre apposita istanza di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299, comma 4, cod. proc. pen., allegando la documentazione medica e chiedendo gli accertamenti del caso; la mancata proposizione di tale istanza preclude la valutazione in sede di legittimità.
- Limiti del sindacato di legittimità: il ricorrente, per contestare l’adeguatezza della misura, deve confrontarsi specificamente con la motivazione del Tribunale del riesame, indicando le ragioni per cui la valutazione delle circostanze dedotte sarebbe illogica o contraddittoria; la mera riproposizione delle stesse argomentazioni difensive, senza criticare il percorso logico del giudice, determina l’inammissibilità del ricorso.
- Valutazione delle misure alternative: per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, il difensore deve dimostrare l’idoneità della misura meno afflittiva, allegando elementi concreti (es. stabilità familiare, attività lavorativa, assenza di precedenti, patologie), ma deve farlo già in sede di riesame, producendo documentazione; in caso di rigetto, la rivalutazione in cassazione è preclusa se la motivazione del giudice è congrua e non manifestamente illogica.
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