Patteggiamento e capacità di intendere: verifica superflua se l’imputato è presente (Cass. pen. Sez. VII n. 8475 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la verifica da parte del giudice della volontà dell’imputato in ordine alla pena patteggiata è superflua quando questi sia presente all’udienza nella quale si raggiunge l’accordo tra difensore e pubblico ministero. È inammissibile per aspecificità, e comunque manifestamente infondato, il motivo che deduca violazione di legge per l’omessa verifica della capacità di intendere e di volere, ove risulti che l’imputato è stato ritenuto capace di partecipare coscientemente al procedimento. Le questioni relative all’assenza di imputabilità al momento del fatto, estranee al giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., possono eventualmente formare oggetto di istanza di revisione della sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ha applicato la pena su richiesta delle parti in ordine al delitto di cui all’art. 336 cod. pen. L’imputato deduce violazione di legge per l’omessa verifica, da parte del giudice di merito, della propria capacità di intendere e di volere e, dunque, della validità della volontà espressa in ordine alla richiesta di patteggiamento.
La questione giunge davanti alla Corte suprema perché il motivo investe il controllo che il giudice è tenuto a svolgere sulla effettiva volontà dell’imputato nell’accesso al rito speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il motivo è inammissibile perché aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Il rilievo della Suprema Corte muove da un dato processuale decisivo: l’imputato era presente all’udienza nella quale è intervenuto il consenso per l’applicazione della pena concordata tra il difensore e il pubblico ministero.
Su tale presupposto si innesta il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nel provvedimento (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik): la verifica, da parte del giudice di merito, della volontà dell’imputato in ordine alla pena patteggiata è superflua quando l’imputato sia presente all’udienza nella quale si raggiunge l’accordo tra le parti. La presenza personale rende, dunque, non necessaria un’autonoma e specifica indagine sulla volontà di aderire al rito.
La Corte aggiunge un secondo argomento, di carattere sostanziale. Dalla relazione scritta di perizia allegata al ricorso, relativa a diverso procedimento penale, emerge che l’imputato è stato ritenuto capace di partecipare coscientemente al procedimento. Ne deriva che non è ravvisabile alcun vizio in merito all’espressione della volontà dell’imputato sulla richiesta di applicazione della pena.
Infine, il provvedimento delimita l’ambito del sindacato di legittimità. Le questioni relative all’eventuale assenza di imputabilità al momento del fatto non rientrano tra quelle sottoponibili alla Corte ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Esse potranno, se del caso, essere oggetto di istanza di revisione della sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., secondo l’indicazione già offerta da Sez. 6, n. 32540 del 28/05/2007, Cortese.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice