Prestanome consapevole e associazione per delinquere: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 5 n. 2399 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che, avverso una sentenza di doppia conforme, si limiti a prospettare una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti, senza dedurre la pretermissione di temi probatori decisivi o il loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di merito. La consapevole assunzione della veste di prestanome, quale amministratore di comodo in società destinate al fallimento, costituisce un indice significativo della partecipazione al sodalizio criminoso e della sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta documentale.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale capitolino che, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l’imputato colpevole di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia tributaria, falso in bilancio e bancarotta fraudolenta, con ruolo di prestanome, nonché di bancarotta fraudolenta documentale per l’omesso versamento di imposte e contributi quale titolare di una società poi fallita.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 416 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio, contestando l’interpretazione delle fonti dichiarative e delle intercettazioni che lo avrebbe relegato a ruolo di inconsapevole prestanome. Con il secondo motivo, censurava la motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale, lamentando che la mera assunzione della carica formale non implicasse la consapevolezza dell’altrui gestione illecita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile, in quanto proponeva censure manifestamente infondate e reiterative di doglianze già avanzate in appello. Tali motivi, più che specifici, risultavano solo apparenti, omettendo la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. La mancanza di specificità, ha precisato la Corte, si apprezza anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
I giudici di legittimità hanno poi ricordato che, in presenza di una situazione di doppia conforme, il vizio di motivazione deducibile è soltanto quello che discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio. Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando vi sia stata un’adeguata valutazione conforme del compendio probatorio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato come i giudici di merito avessero congruamente motivato sulla partecipazione dell’imputato al sodalizio, evidenziando il suo ruolo di assuntore seriale e consapevole di cariche sociali in società destinate al fallimento. La circostanza che fosse stato cooptato per svolgere la funzione di prestanome, percependo un compenso, e che fosse amministratore di numerose società, unitamente al contenuto delle conversazioni intercettate, costituiva prova della piena conoscenza della compagine associativa e del contributo illecito prestato.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull’elemento soggettivo della bancarotta documentale. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato, indicando gli indici di fraudolenza della condotta: le conversazioni intercettate dimostravano la perfetta conoscenza dei fatti gestionali della società fallita, e la precedente amministratrice aveva riferito che, alla cessione delle quote, la società era in bonis, mentre al momento del fallimento era stata trovata una “scatola vuota”. Tale ricostruzione evidenziava inequivocabilmente il dolo specifico richiesto dalla fattispecie, ossia l’intento fraudolento di privare le società di ogni consistenza economica in pregiudizio dei creditori.
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Nota della Redazione
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