Artt. 1353-1361 c.c. — Della condizione nel contratto

Inquadramento generale del Capo III

Il Capo III del Titolo II del Libro IV del Codice Civile (artt. 1353–1361 c.c.) disciplina la condizione come elemento accidentale del contratto, vale a dire quell’evento futuro e incerto al cui verificarsi le parti subordinano l’efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) del vincolo contrattuale. La condizione si distingue dai cc.dd. elementi essenziali del contratto (accordo, causa, oggetto, forma) disciplinati nelle sezioni precedenti del medesimo Capo II: essa non è necessaria ai fini della validità del contratto, ma — una volta inserita — ne plasma profondamente il regime di efficacia.

La disciplina del Capo III si articola in quattro blocchi tematici:

  • Nozione e tipologie (art. 1353 c.c.): definizione di contratto condizionale, sospensivo e risolutivo;

  • Patologie della condizione (artt. 1354–1355 c.c.): condizioni illecite, impossibili, meramente potestative;

  • Stato di pendenza (artt. 1356–1358 c.c.): tutela interinale delle aspettative, atti conservativi e dispositivi, obbligo di buona fede;

  • Avveramento e suoi effetti (artt. 1359–1361 c.c.): finzione di avveramento, retroattività, atti di amministrazione.

Il fondamento sistematico della condizione è il principio di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.): le parti sono libere di modulare l’efficacia del contratto in funzione di eventi futuri incerti, assegnando al rapporto una struttura che si rivela solo al verificarsi o al mancato verificarsi di quell’evento. La condizione si coordina con gli artt. 1418–1424 c.c. (nullità), con gli artt. 1453 ss. c.c. (risoluzione), con gli artt. 2645-bis c.c. (trascrizione del contratto preliminare condizionato) e con le norme sul rischio nei contratti con effetti traslativi (artt. 1465–1467 c.c.).

Art. 1353 c.c. — Contratto condizionale

Testo normativo vigente

Art. 1353 c.c. (Contratto condizionale) — «Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.»

(testo integrale con URL ufficiale)

Inquadramento sistematico

L’art. 1353 c.c. è norma definitoria e permissiva: enuncia la struttura della condizione contrattuale e ne autorizza l’apposizione. La norma individua due elementi costitutivi dell’avvenimento condizionante: (i) la futurità — l’evento deve essere successivo alla conclusione del contratto; (ii) l’incertezza oggettiva — al momento della conclusione del contratto non è ancora determinato se l’evento si verificherà.

La condizione si distingue nettamente da altri istituti:

  • dal termine (art. 1183 c.c.): il termine è futuro ma certo nel verificarsi (anche se incerto nel quando), mentre la condizione è incerta sia nell’an che nel quando;

  • dall’onere o modus: tipico dei negozi di liberalità (art. 793 c.c.), si configura come obbligo accessorio a carico del beneficiario, non come elemento che condiziona l’efficacia del negozio;

  • dalla presupposizione: situazione di fatto che le parti, senza erigerla a condizione, hanno tenuto presente come base del contratto (Cass. n. 25085/2022, infra).

La norma distingue due species fondamentali:

A) Condizione sospensiva: l’efficacia del contratto (o del patto) è sospesa fino all’avveramento dell’evento. In pendenza il contratto esiste ma non produce effetti: le obbligazioni non sono esigibili, il trasferimento del diritto non si verifica, il termine di prescrizione non comincia a decorrere. Il caso paradigmatico della prassi è il contratto preliminare subordinato alla concessione del mutuo bancario (v. infra, § 6).

B) Condizione risolutiva: il contratto produce immediatamente i suoi effetti, ma questi vengono meno retroattivamente al verificarsi dell’evento dedotto in condizione. È efficace fin dalla conclusione: obbligazioni esigibili, trasferimenti operativi; l’avveramento della condizione comporta la caducazione retroattiva degli effetti già prodotti, con obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite.

C) Condizione mista: è la fattispecie più diffusa nella prassi, in cui l’avvenimento condizionante dipende in parte dalla volontà di una delle parti e in parte da fattori esterni. Si distingue dalla condizione meramente potestativa (v. art. 1355 c.c., infra): la condizione sull’ottenimento del mutuo è stata qualificata da Cassazione come condizione potestativa mista, non meramente potestativa, poiché dipende sia dalla volontà dell’acquirente (presentazione della domanda) che da un elemento estraneo alla sua volontà (decisione della banca).

D) Apposizione a un singolo patto: l’art. 1353 c.c. consente di apporre la condizione non solo all’intero contratto ma anche a un «singolo patto» dello stesso. In tal caso l’efficacia (o la risoluzione) del solo patto condizionato è subordinata all’evento, mentre il resto del contratto produce i suoi effetti normalmente. Il coordinamento con la disciplina della nullità parziale (art. 1419 c.c.) è richiamato espressamente dall’art. 1354, comma 3, c.c.

Elemento della futurità: problemi applicativi

La futurità deve essere valutata al momento della conclusione del contratto. Una condizione riferita a un evento già avvenuto al momento della stipula è una cc.dd. condicio in praeteritum vel praesens collata: se l’evento è già verificatosi, il contratto è immediatamente efficace; se non si è verificato, il contratto è nullo (non già inefficace). La giurisprudenza ha chiarito che se le parti ignoravano al momento della stipula se l’evento si fosse già verificato, la condizione è efficace: il trattamento è quello della condicio ex nunc, con irrilevanza della falsità dell’incertezza soggettiva.

Elemento dell’incertezza

L’incertezza richiesta dall’art. 1353 c.c. è oggettiva: l’evento deve essere incerto nella realtà, non solo nella sfera soggettiva delle parti. Un evento che le parti considerano incerto ma che è già certo nel mondo reale non costituisce tecnicamente condizione. In proposito occorre tuttavia distinguere: se le parti hanno inserito una clausola riferita a un evento che ritengono incerto ma che è già certo (senza che esse lo sappiano), la clausola può essere qualificata come condizione solo ove l’incertezza soggettiva comune sia tutelabile in termini di errore sull’oggetto del contratto.

Distinzione condizione–termine: casistica giurisprudenziale

La distinzione tra condizione e termine ha rilevanti conseguenze pratiche sul piano degli effetti (retroattività vs. non retroattività dell’evento) e del regime di pendenza. Cass. n. 25085/2022 ha affrontato un caso in cui le parti avevano apposto una clausola che poteva qualificarsi alternativamente come condizione sospensiva o come termine: la Cassazione ha richiamato il principio per cui l’interpretazione della clausola deve privilegiare la qualificazione come condizione quando l’incertezza circa il verificarsi dell’evento è concreta, mentre la qualificazione come termine è preferibile quando l’evento è già certo nel suo verificarsi e l’unico profilo incerto è il quando. Nel caso di specie la Corte ha applicato il regime dell’art. 1358 c.c. (buona fede in pendenza), confermando la qualificazione come condizione sospensiva.

Il caso paradigmatico: il preliminare condizionato all’ottenimento del mutuo

La fattispecie di gran lunga più ricca di casistica applicativa è quella del contratto preliminare di compravendita immobiliare subordinato alla concessione del mutuo bancario. Nella prassi la clausola tipo stabilisce che l’efficacia del preliminare (o, in varianti, dell’intera proposta di acquisto) è condizionata alla delibera positiva dell’istituto di credito entro un termine prestabilito.

La giurisprudenza di merito più recente ha consolidato i seguenti principi:

  • Trib. Treviso n. 487/2026: il mancato avveramento della condizione sospensiva relativa alla delibera del mutuo (clausola n. 9) per causa non imputabile agli acquirenti determina l’inefficacia del preliminare e l’obbligo di restituzione integrale delle somme versate a titolo di caparra, poiché l’art. 1353 c.c. configura la condizione come elemento che impedisce qualsiasi effetto contrattuale sino all’avveramento; il mancato avveramento non è inadempimento.

  • Trib. Velletri n. 1262/2026: contratto preliminare «sospensivamente condizionato» all’ottenimento del mutuo; il Tribunale nega l’efficacia del preliminare e dispone la restituzione della caparra, ritenendo integrato il mancato avveramento della condizione.

  • Trib. Rovigo n. 668/2024: la condizione sospensiva legata all’ottenimento del mutuo entro un termine è una condizione con termine di avveramento (non un mero termine di scadenza del contratto): spirato inutilmente il termine, il contratto perde efficacia ex art. 1353 c.c. e la caparra confirmatoria deve essere restituita.

  • Trib. Roma n. 519/2026: nel contratto sospensivamente condizionato, il contratto diviene definitivamente inefficace al momento dello spirare del termine senza avveramento della condizione; il mancato avveramento non equivale a inadempimento del promissario acquirente.

Art. 1354 c.c. — Condizioni illecite o impossibili

Testo normativo vigente

Art. 1354 c.c. (Condizioni illecite o impossibili) — «È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta. Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’art. 1419.»

(testo integrale)

Struttura della norma e ratio

L’art. 1354 c.c. disciplina due ipotesi distinte per presupposto ma accomunate dalla sanzione: la condizione illecita e la condizione impossibile. La ratio della norma è duplice: (i) proteggere l’ordinamento dal pericolo che la condizione divenga veicolo di fini illeciti; (ii) evitare che il contratto rimanga sospeso in attesa di un evento che non potrà mai verificarsi.

La condizione illecita

La condizione è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (le stesse categorie dell’art. 1343 c.c. sulla causa illecita). Si distingue dalla causa illecita perché qui l’illiceità non investe il nucleo funzionale del contratto ma l’elemento accidentale che ne condiziona l’efficacia.

Esempi di condizioni illecite ricorrenti nella prassi:

  • condizione che subordina l’efficacia del contratto al compimento di un atto illecito (es. alla corruzione di un funzionario);

  • condizione che vincola l’acquisto di un immobile al mancato esercizio del diritto di cronaca da parte del venditore;

  • condizione contraria alle norme di ordine pubblico economico (es. subordinare l’acquisto di un’impresa all’evasione fiscale di una determinata somma).

La sanzione è la nullità dell’intero contratto, indipendentemente dal tipo di condizione (sospensiva o risolutiva). Si tratta di nullità assoluta, rilevabile d’ufficio dal giudice ex art. 1421 c.c. e imprescrittibile.

La condizione impossibile: regime differenziato per tipo

La condizione impossibile ricorre quando l’evento dedotto in condizione non può verificarsi per impossibilità materiale (es. «se domani pioverà a Roma al tempo stesso che brilla il sole») o giuridica (es. «se acquisterai un diritto che non può essere alienato»).

Il regime differisce a seconda del tipo di condizione:

Tipo di condizione Regime Sanzione
Sospensiva impossibile Nullità dell’intero contratto Il contratto non può mai produrre effetti → nullità
Risolutiva impossibile Si ha come non apposta Il contratto produce effetti definitivi, senza possibilità di risoluzione

La differenza di trattamento è razionale: la condizione sospensiva impossibile priva il contratto di qualsiasi possibilità di produrre effetti (rendendo il vincolo privo di contenuto), mentre la condizione risolutiva impossibile non impedisce al contratto di produrre effetti fin da subito — semplicemente non potrà mai risolversi, con conseguente cristallizzazione degli effetti.

Condizione su patto singolo e coordinamento con l’art. 1419 c.c.

Il comma 3 dell’art. 1354 c.c. rinvia all’art. 1419 c.c.: se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo (e non all’intero contratto), la nullità del patto condizionato non si estende all’intero contratto, salvo che il patto condizionato sia di per sé essenziale per le parti ex art. 1419, comma 1, c.c.

Casistica giurisprudenziale

Cass. n. 23028/2023 — La Cassazione affronta direttamente la disciplina degli artt. 1354 e 1355 c.c., censurando l’interpretazione della Corte d’Appello che aveva ritenuto nulla la clausola per «condizione illecita» quando in realtà la clausola era qualificabile come condizione potestativa mista (e non meramente potestativa ex art. 1355 c.c.). La sentenza chiarisce i confini tra illiceità della condizione ex art. 1354 c.c. e nullità per condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c.: si tratta di fattispecie autonome, con presupposti e conseguenze diverse.

Trib. Brescia n. 332/2024 — Il Tribunale applica espressamente gli artt. 1354 e 1355 c.c., qualificando la clausola come «condizione meramente potestativa» ai sensi dell’art. 1355 c.c. e ritenendola nulla, con conseguente restituzione delle somme versate.

Art. 1355 c.c. — Condizione meramente potestativa

Testo normativo vigente

Art. 1355 c.c. (Condizione meramente potestativa) — «È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.»

(testo integrale)

Ratio e fondamento sistematico

L’art. 1355 c.c. colpisce con la nullità il contratto in cui l’efficacia è rimessa al mero arbitrio di colui che si obbliga (o aliena). La ratio è che, in tal caso, la promessa di obbligarsi (o di alienare) è priva di qualsiasi vincolo: il debitore/alienante può in qualunque momento neutralizzare l’obbligo senza subire conseguenze, cosicché il contratto è in realtà privo di causa vincolante — costituisce una forma larvata di inaestimabilitas obligationis.

Il fondamento è dunque il principio che ogni obbligazione deve avere un contenuto serio e vincolante: un’obbligazione che dipende dalla sola volontà del debitore non è un’obbligazione ma una mera dichiarazione di intenti.

Elementi costitutivi della fattispecie

La norma richiede tre elementi cumulativi:

a) Tipo di condizione: deve essere sospensiva (non risolutiva). La condizione meramente potestativa risolutiva non è colpita dalla norma — la sua apposizione determina semplicemente che il contratto produrrà effetti fino a quando il debitore non decida di porli nel nulla.

b) Soggetto rilevante: la dipendenza dalla mera volontà deve essere quella dell’alienante (per l’alienazione di un diritto) o del debitore (per l’assunzione di un obbligo). Non è colpita la condizione meramente potestativa che dipende dalla mera volontà del creditore o dell’acquirente: in tal caso il creditore/acquirente ha interesse all’avveramento e la sua decisione in merito non lede il vincolo obbligatorio.

c) Mera volontà: la dipendenza deve essere dalla mera volontà, non da volontà inserita in un contesto di fattori anche esterni. Occorre distinguere:

Tipo di condizione potestativa Descrizione Regime
Meramente potestativa L’avvenimento dipende esclusivamente dalla volontà del debitore/alienante Nullità ex art. 1355 c.c.
Potestativa semplice L’avvenimento dipende dalla volontà di una parte ma anche da valutazioni di opportunità o fattori diversi Valida
Mista Dipende in parte dalla volontà di una parte e in parte da circostanze esterne o da terzi Valida (condizione tipo mutuo bancario)

La casistica giurisprudenziale: linea di confine tra condizione mista e meramente potestativa

La distinzione tra condizione potestativa mista (valida) e meramente potestativa (nulla) è il cuore della casistica applicativa dell’art. 1355 c.c.

Cass. n. 1951/2026 — La Cassazione si pronuncia espressamente sulla censura di nullità per condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c. (motivo n. 11): la clausola relativa alla realizzazione di uno scarico del wc non rimetteva l’efficacia dell’accordo alla mera volontà di una parte, ma dipendeva dalla realizzazione di un’opera materiale, e pertanto non integra condizione meramente potestativa.

Cass. n. 22101/2025 — La Cassazione tratta direttamente la clausola condizionale e la sua qualificazione come condizione «meramente potestativa», richiamando espressamente l’art. 1355 c.c. e spiegando le conseguenze sull’inefficacia dell’obbligazione: quando l’avvenimento condizionante dipende interamente dall’arbitrio del debitore, la norma colpisce con la nullità l’intera pattuizione.

C.App. Brescia n. 403/2026 — La Corte qualifica la condizione come «meramente potestativa» perché dipendente dal mero arbitrio del proponente e, conseguentemente, dichiara nulla ed inefficace la clausola, con restituzione delle somme versate.

Trib. Firenze n. 1715/2024 — Sentenza di merito particolarmente analitica: distingue tra condizione «meramente potestativa» e condizione «potestativa mista». Qualifica la clausola della transazione come «condizione potestativa mista» — non meramente potestativa — perché l’avvenimento condizionante, pur influenzato dalla volontà di una parte, dipende anche da valutazioni di opportunità economica e da fattori esterni, ed esclude quindi la nullità ex art. 1355 c.c.

Trib. Nola n. 2558/2026Caso pratico rilevante per i contratti tra privati: la clausola di scrittura privata che subordina la restituzione di € 40.000 all’avvenuta occupazione lavorativa del debitore («appena inizierò a lavorare») è dichiarata nulla per condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c. Il Tribunale qualifica la clausola come rimessa al mero arbitrio del debitore, con conversione dell’obbligo in obbligo puro.

Trib. Nola n. 378/2025 — Analogo orientamento: la condizione sospensiva che subordina il pagamento alla «vendita di un immobile» da parte del debitore è esaminata alla luce dell’art. 1355 c.c. Il Tribunale esclude tuttavia la nullità per mera potestativit perché la «vendita di un immobile» dipende anche da fattori di mercato e dalla decisione di un terzo acquirente, qualificandola come condizione potestativa mista.

Trib. Milano n. 2761/2024Contratto bancario: il Tribunale respinge l’eccezione di nullità per condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c. sollevata nel contratto di apertura di credito revolving: l’evento sospensivo (valutazione del merito creditizio) è qualificato come condizione oggettiva o potestativa mista, non meramente potestativa, in quanto dipende da parametri tecnici e di rischio esterni alla sola volontà della banca.

Trib. Pisa n. 232/2024 — Il Tribunale respinge la contestazione di nullità del contratto preliminare per «condizione meramente potestativa» richiamando il criterio per cui la condizione del mutuo è potestativa mista: dipende dalla decisione dell’istituto di credito (terzo rispetto al promissario acquirente) e non dalla sola volontà del debitore.

C.App. Salerno n. 91/2024 — Qualifica la condizione sospensiva del preliminare subordinata all’ottenimento del mutuo come «potestativa mista», e ne chiarisce le conseguenze: il mancato avveramento nel termine stabilito comporta l’inefficacia del preliminare, senza possibilità per nessuna delle parti di pretendere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Art. 1356 c.c. — Pendenza della condizione

Testo normativo vigente

Art. 1356 c.c. (Pendenza della condizione) — «In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.»

(testo integrale)

La situazione giuridica soggettiva in pendenza: l’aspettativa condizionale

L’art. 1356 c.c. disciplina lo stato di pendenza della condizione, ossia il periodo intercorrente tra la conclusione del contratto e l’avveramento (o il definitivo mancato avveramento) dell’evento condizionante.

In questo lasso di tempo, l’acquirente sotto condizione sospensiva non è ancora titolare del diritto oggetto del contratto (l’acquisto è sospeso), ma vanta una aspettativa giuridicamente tutelata: non un semplice interesse di fatto, ma una posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento, tutelata mediante gli atti conservativi che la norma consente.

La distinzione fondamentale per lo stato di pendenza:

Condizione sospensiva: il diritto non è ancora trasferito. L’acquirente ha una mera aspettativa — non può esercitare il diritto ma può compiere atti conservativi per preservarne la futura realizzazione.

Condizione risolutiva: il diritto è già trasferito ma soggetto a risoluzione. L’acquirente può esercitarlo pienamente durante la pendenza; il dante causa (l’altro contraente, che potrebbe dover ricevere il diritto in restituzione in caso di avveramento della condizione risolutiva) può compiere atti conservativi per tutelare la propria eventuale futura aspettativa restitutoria.

Gli atti conservativi: contenuto e limiti

La norma autorizza il compimento di atti conservativi, senza darne una definizione. La dottrina e la giurisprudenza intendono per tali tutti quegli atti finalizzati a preservare l’integrità del diritto nella sua consistenza attuale, senza incidere sulla titolarità o sulla disponibilità dello stesso. Rientrano negli atti conservativi:

  • la trascrizione del contratto condizionale (art. 2659, n. 2, c.c.) e in particolare la trascrizione del contratto preliminare ex art. 2645-bis c.c.;

  • le azioni possessorie e le azioni per la tutela del possesso, qualora il bene sia oggetto di interferenze;

  • la trascrizione della domanda giudiziale finalizzata all’accertamento dell’avveramento della condizione;

  • le misure cautelari conservative (sequestro conservativo, inibitorie) dirette a conservare il diritto.

Non rientrano negli atti conservativi — e sono quindi preclusi al titolare dell’aspettativa condizionale sospensiva — gli atti dispositivi del diritto (vendita, costituzione di diritti reali), la cui disciplina è invece dettata dall’art. 1357 c.c. (v. infra).

Coordinamento con la trascrizione del contratto preliminare

Il principale strumento conservativo nella prassi immobiliare è la trascrizione del contratto preliminare ex art. 2645-bis c.c. (introdotto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30), che tutela il promissario acquirente nei confronti dei terzi aventi causa dal promittente alienante e nei confronti dei creditori dello stesso. La trascrizione del preliminare è un atto conservativo per eccellenza: non trasferisce il diritto ma consolida la priorità dell’acquirente condizionale rispetto a atti dispositivi successivi del venditore, in coordinamento con l’art. 2644 c.c. (principio dell’effetto prenotativo).

Art. 1357 c.c. — Atti di disposizione in pendenza della condizione

Testo normativo vigente

Art. 1357 c.c. (Atti di disposizione in pendenza della condizione) — «Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.»

(testo integrale)

Il principio nemo plus iuris

L’art. 1357 c.c. esprime il principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet: chi ha un diritto condizionato (sospensivo o risolutivo) può certamente disporne in pendenza della condizione, ma il diritto che trasferisce è anch’esso condizionato. Gli effetti di ogni atto di disposizione sono così automaticamente subordinati alla stessa condizione cui era subordinato il diritto del disponente.

La norma opera come clausola di propagazione automatica della condizione: il terzo acquirente subentra nella medesima posizione giuridica condizionale del suo dante causa. Non è necessaria alcuna dichiarazione delle parti: la propagazione avviene ipso iure.

Funzione pratica

Sul piano pratico, l’art. 1357 c.c. risponde al quesito: può il promissario venditore (o chiunque abbia alienato sotto condizione sospensiva) cedere il bene a un terzo prima che la condizione si avveri? La risposta è sì, ma con il vincolo della propagazione condizionale. Se la condizione poi si avvera, il trasferimento al terzo diviene definitivo; se non si avvera, il trasferimento al terzo è tamquam non esset.

Il coordinamento con la trascrizione è decisivo: se il contratto condizionale originario è stato trascritto (ex art. 2645-bis c.c.), l’atto di disposizione in favore del terzo è opponibile all’acquirente originario solo se trascritto anteriormente o se non è in conflitto con l’effetto prenotativo del preliminare trascritto.

Art. 1358 c.c. — Comportamento delle parti nello stato di pendenza

Testo normativo vigente

Art. 1358 c.c. (Comportamento delle parti nello stato di pendenza) — «Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.»

(testo integrale)

La buona fede in pendenza come obbligo autonomo

L’art. 1358 c.c. costituisce una delle più importanti applicazioni della buona fede contrattuale (declinata anche agli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c.) nella fase post-conclusiva ma pre-efficacia del contratto. È un obbligo autonomo di condotta — non una semplice norma interpretativa — la cui violazione può comportare:

(i) la responsabilità risarcitoria del contraente inadempiente; (ii) in determinati casi, la finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. (v. infra).

Soggetti obbligati e contenuto dell’obbligo

La norma individua come soggetti obbligati:

Condizione sospensiva: colui che si è obbligato o che ha alienato il diritto. Si tratta del venditore/alienante o del promittente nella misura in cui la condizione sospende l’efficacia in favore dell’acquirente/creditore.

Condizione risolutiva: colui che ha acquistato il diritto sotto condizione risolutiva. Egli è il soggetto che ha già ricevuto il diritto ma che rischia di doverne la restituzione: è tenuto a conservarne l’integrità nell’interesse dell’altro contraente.

Il contenuto dell’obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c. è specificamente finalizzato a «conservare integre le ragioni dell’altra parte»: esso si traduce nel dovere di:

  • astenersi da atti che possano pregiudicare la futura posizione dell’altra parte (es. deteriorare il bene, costituire ipoteche o servitù non consentite);

  • porre in essere gli atti necessari affinché la condizione possa avverarsi (nel caso di condizione mista);

  • non impedire dolosamente o colposamente l’avveramento della condizione (pena la fictio di cui all’art. 1359 c.c.).

Violazione dell’obbligo di buona fede: rimedi

La violazione dell’art. 1358 c.c. non è inadempimento contrattuale in senso tecnico (poiché l’obbligazione principale non è ancora esigibile), ma costituisce violazione di un obbligo di protezione. I rimedi disponibili sono:

  • Risarcimento del danno da interesse contrattuale positivo (in caso di successivo mancato avveramento imputabile) o negativo (in caso di lesione dell’aspettativa);

  • Applicazione della finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. quando l’imputabilità raggiunge il livello di dolo o colpa nell’impedimento dell’avveramento;

  • In casi estremi, il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligo di buona fede, qualora la violazione sia di tale gravità da ledere il sinallagma contrattuale.

Casistica giurisprudenziale — Art. 1358 c.c.

La giurisprudenza sull’art. 1358 c.c. è ricchissima, specialmente nel contenzioso su preliminari di compravendita condizionati all’ottenimento del mutuo.

Cass. n. 21754/2026 — La Cassazione affronta il contratto condizionale in pendenza della condizione sospensiva, affermando che l’inadempimento durante la pendenza è disciplinato dall’art. 1358 c.c. e che, ai fini della tutela (compresa la risoluzione per inadempimento), rileva la violazione della buona fede in pendenza, indipendentemente dall’avveramento o meno della condizione. È la pronuncia più recente e autorevole del 2026 sul punto.

Cass. n. 4675/2022 — La Cassazione affronta direttamente la disciplina degli artt. 1358 e 1359 c.c. in relazione a un contratto preliminare con condizione mista (ottenimento/erogazione del mutuo): afferma che il mancato avveramento è imputabile alla condotta inadempiente della parte che avrebbe dovuto cooperare all’avveramento, con applicazione della fictio di cui all’art. 1359 c.c. Principio: l’obbligo di buona fede in pendenza impone al promissario acquirente di presentare la domanda di mutuo e di collaborare attivamente con la banca per ottenere la delibera.

Cass. n. 17571/2022 — La Cassazione applica espressamente l’art. 1358 c.c., qualificando la clausola del preliminare relativa al mutuo come condizione risolutiva mista e bilaterale e affermando l’obbligo di buona fede durante la pendenza, con specifiche indicazioni sull’onere di prova della parte che invoca la violazione.

Cass. n. 23713/2023 — La Cassazione richiama gli artt. 1358 e 1359 c.c. affermando l’obbligo di buona fede durante la pendenza della condizione e chiarendo che tale obbligo non impone risultati ma condotte: la parte è tenuta a compiere gli atti necessari, non a garantire l’esito della condizione.

C.App. Salerno n. 887/2026Sentenza di merito di grande rilevanza pratica: preliminare condizionato alla delibera di mutuo bancario (clausola «art. 12»); il mancato avveramento determina l’inefficacia del preliminare e la restituzione integrale della caparra. La Corte analizza la condotta delle parti in pendenza ex art. 1358 c.c. e accerta che nessuna delle due parti ha violato il dovere di buona fede, con conseguente diritto alla restituzione della caparra (non al suo trattenimento o raddoppio).

C.App. L’Aquila n. 1530/2024 — La Corte ritiene che la violazione dei doveri di correttezza/lealtà ex art. 1358 c.c. possa legittimare non solo il risarcimento del danno ma anche la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell’obbligo di buona fede in pendenza.

C.App. Brescia n. 233/2026 — La Corte afferma che «nel vigore della pendenza della condizione sospensiva… le parti sono tenute ad un comportamento improntato a buona fede» ex art. 1358 c.c., e condanna al risarcimento il contraente che ha posto in essere atti incompatibili con il corretto svolgimento del periodo di pendenza.

C.App. Brescia n. 498/2025 — Condizione potestativa mista: chi si è obbligato «deve comportarsi secondo buona fede» ex art. 1358 c.c., pena la responsabilità per il mancato avveramento della condizione.

Trib. La Spezia n. 112/2025 — Applica espressamente gli artt. 1358 e 1359 c.c. (buona fede e fictio): nel caso di domanda di restituzione delle somme versate in un preliminare condizionato al mutuo, il Tribunale accerta l’assenza di violazione della buona fede in pendenza e ordina la restituzione della caparra.

Trib. Modena n. 11/2024 — Il Tribunale richiama e applica l’art. 1358 c.c. per valutare la condotta delle parti in pendenza della condizione del mutuo: l’inerzia ingiustificata del promissario acquirente nel presentare la domanda di finanziamento è sanzionata come violazione della buona fede in pendenza, con perdita del diritto alla restituzione della caparra.

Trib. Caltanissetta n. 212/2025Contratto transattivo con condizione sospensiva subordinata all’approvazione di una perizia: l’inerzia dell’ente finanziatore nell’approvare la perizia viola l’art. 1358 c.c. con conseguente applicazione della finzione di avveramento.

C.App. Milano n. 204/2024 — In sede di rinvio, la Corte d’Appello applica il principio per cui «l’obbligo di buona fede durante la pendenza della condizione» ex art. 1358 c.c. opera anche nelle ipotesi di condizione mista bilaterale, con onere della prova a carico di chi invoca la violazione.

Art. 1359 c.c. — Avveramento della condizione (finzione di avveramento)

Testo normativo vigente

Art. 1359 c.c. (Avveramento della condizione) — «La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.»

(testo integrale)

Natura giuridica e ratio

L’art. 1359 c.c. introduce la cc.dd. fictio iuris di avveramento della condizione: in presenza dei presupposti normativi, la condizione — che nella realtà non si è verificata — si considera legalmente avverata, con tutti gli effetti che ne conseguono.

La ratio è sanzionatoria e preventiva: impedire che una parte si avvantaggi del mancato avveramento della condizione quando tale mancato avveramento è a lei imputabile. La norma è espressione del divieto di venire contra factum proprium e del principio di buona fede contrattuale.

Si tratta di una norma di carattere imperativo in quanto tutela l’affidamento dell’altra parte: le parti non possono convenzionalmente escluderla quando il comportamento imputabile sia già avvenuto, anche se possono modulare l’ambito di applicazione mediante pattuizione preventiva.

Presupposti della fictio: analisi della fattispecie

La fattispecie dell’art. 1359 c.c. richiede tre elementi cumulativi:

a) Mancato avveramento della condizione: l’evento condizionante non si è verificato in concreto.

b) Imputabilità alla parte contraria all’avveramento: il mancato avveramento deve essere causalmente riconducibile alla condotta della parte che aveva interesse all’avveramento negativo — cioè la parte che dal mancato avveramento traeva un vantaggio (es. il promissario venditore che non vuole cedere, o il compratore che non vuole acquistare).

c) Nesso causale tra condotta e mancato avveramento: la condotta deve essere stata causalmente determinante nel produrre il mancato avveramento; non è sufficiente un qualsiasi comportamento negligente, ma occorre che quel comportamento abbia effettivamente impedito l’avveramento.

Il grado di imputabilità richiesto è stato al centro di un lungo dibattito giurisprudenziale. La giurisprudenza prevalente ritiene che l’imputabilità comprenda sia il dolo (impedimento intenzionale) che la colpa (impedimento per negligenza o inosservanza degli obblighi di buona fede ex art. 1358 c.c.). Non è invece sufficiente la mera inerzia priva di un obbligo di agire.

Il problema dell’interesse contrario: condizione bilaterale e mista

La norma richiede che la parte a cui il mancato avveramento è imputabile abbia avuto «interesse contrario all’avveramento». Questa locuzione solleva problemi nella condizione mista e nella condizione bilaterale (quella che esplica effetti in senso contrario per entrambe le parti, come la condizione del mutuo: un avveramento positivo interessa l’acquirente ma potrebbe non interessare il venditore che nel frattempo ha trovato un compratore migliore).

La giurisprudenza ha risolto il problema nel senso che l’interesse rilevante è quello concreto e attuale al momento del mancato avveramento: si deve verificare chi aveva interesse alla mancata verificazione della condizione in quel momento, indipendentemente da come il contratto era stato strutturato.

Casistica giurisprudenziale — Art. 1359 c.c.

La casistica dell’art. 1359 c.c. è straordinariamente ricca. Si organizza in tre filoni principali.

Condizione del mutuo: fictio per mancata presentazione o collaborazione

Cass. n. 27124/2024 — La Cassazione affronta direttamente l’art. 1359 c.c. nel caso di un contratto preliminare con «condizione» di liberazione delle fideiussioni, discusso se ricorrano i presupposti della fictio: la Cassazione individua nel dolo o colpa grave la soglia dell’imputabilità rilevante e chiarisce che la fictio non opera se la mancata verificazione è dovuta a fattori casuali o fortuiti.

Cass. n. 18351/2024 — La Cassazione applica espressamente l’art. 1359 c.c. al contratto sospensivamente condizionato: esclude la fictio di avveramento perché manca la prova di una condotta dolosa o colposa preordinata a impedire l’avveramento della condizione. Principio importante: l’onere della prova dell’imputabilità grava su chi invoca la fictio.

Cass. n. 2025:24849CIV — La Cassazione (Sezione Lavoro) afferma che la fictio di avveramento ex art. 1359 c.c. opera quando il mancato verificarsi della condizione è imputabile alla parte interessata (nel caso: comportamento non collaborativo del debitore) ed estende l’applicazione al contenzioso lavoristico.

Cass. n. 8638/2022 — Contratto preliminare con efficacia condizionata all’ottenimento di un finanziamento: in caso di mancato avveramento della condizione per perdita di efficacia della proposta di mutuo per cause imputabili all’acquirente, la Cassazione applica la fictio di avveramento e conseguentemente afferma il diritto del venditore a trattenere la caparra o ad agire per i danni.

C.App. Torino n. 177/2026 — La Corte qualifica la clausola come condizione sospensiva (anche mista) e applica la regola per cui la condizione si considera avverata quando sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, accertando nel caso di specie la negligenza del promissario acquirente nel non presentare tempestivamente la documentazione bancaria.

C.App. Catanzaro n. 788/2025 — L’avveramento fittizio della condizione sospensiva collegata al pagamento del saldo è affermato per causa imputabile alla parte: il mancato incasso della prima rata è attribuito alla condotta ostruzionistica del venditore, configurando la fictio ex art. 1359 c.c.

Trib. Asti n. 191/2025 — Contratto preliminare con condizione sospensiva collegata all’ottenimento del mutuo: il Tribunale esclude l’operatività della fictio ex art. 1359 c.c. perché il rigetto della domanda di mutuo da parte della banca è dovuto a fattori oggettivi (inadeguatezza del reddito) e non a condotta imputabile degli acquirenti; la caparra viene restituita integralmente.

C.App. Bologna n. 658/2026 — La Corte esamina l’art. 1359 c.c. nel caso di condizione sospensiva su delegazione subordinata alla realizzazione di opere: afferma che la fictio non opera in assenza di prova che il mancato avveramento fosse causalmente imputabile alla parte che aveva interesse contrario.

Fictio di avveramento in altre fattispecie

Trib. Prato n. 124/2026Contratto di appalto: la condizione (collaudo/accettazione tacita per l’esigibilità dei pagamenti) deve considerarsi avverata per impedimento doloso/colposo dell’appaltante, che aveva intenzionalmente evitato di procedere al collaudo per non dover pagare. Applicazione della fictio ex art. 1359 c.c. in un contesto diverso dal preliminare immobiliare.

Trib. Catania n. 2544/2024 — La condizione (mancata approvazione del progetto) è valutata alla luce dell’art. 1359 c.c. «valorizzando l’obbligo di buona fede nello stato di pendenza»: la fictio è affermata quando la mancata approvazione è attribuita a condotta omissiva dolosa della parte.

Trib. Milano n. 10861/2024 — La sentenza affronta l’art. 1359 c.c. in relazione a condizioni risolutive negative e a profili di «impedimento» del fatto condizionante (condizione mista/bilaterale): afferma la «superfluità» della fictio quando l’obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c. è già sanzionato con il risarcimento del danno.

Esclusione della fictio: onere della prova e limiti applicativi

Trib. Cuneo n. 217/2025 — La fictio di avveramento è dichiarata «non utilmente invocabile»: il Tribunale richiama i presupposti applicativi (onere di provare l’imputabilità dell’avveramento a dolo o colpa) e afferma che, nel caso di specie, non è dimostrato che il mancato avveramento fosse causalmente imputabile alla controparte. Importante precisazione: il mero inadempimento contrattuale non equivale automaticamente a imputabilità del mancato avveramento della condizione.

C.App. Venezia n. 373/2025 — La Corte nega la fictio perché l’evento dedotto (vendita e incasso della prima rata) è qualificato come condizione meramente potestativa dell’acquirente (non di chi invoca la fictio): se la condizione dipende dalla volontà della parte che la invoca, non si applica l’art. 1359 c.c.

Trib. Ragusa n. 88/2025 — Chiarisce che la fictio ex art. 1359 c.c. opera solo se la condizione manca per condotta dolosa o colposa della parte: non è sufficiente un qualsiasi comportamento non ottimale; è necessaria la prova del nesso causale tra condotta e mancato avveramento.

Cass. n. 10044/2024 — La Cassazione tratta espressamente l’art. 1359 c.c. affrontando la doglianza sulla «fictio iuris di avveramento» della condizione sospensiva apposta a una transazione: conferma la necessità della prova del nesso causale e dell’imputabilità.

Art. 1360 c.c. — Retroattività della condizione

Testo normativo vigente

Art. 1360 c.c. (Retroattività della condizione) — «Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.»

(testo integrale)

Il principio di retroattività reale: struttura e funzione

L’art. 1360 c.c. sancisce il principio della retroattività reale della condizione: avveratasi la condizione (sospensiva o risolutiva), gli effetti retroagiscono al momento della conclusione del contratto. Si tratta di una retroattività ex tunc e non meramente obbligatoria.

Funzione della retroattività:

  • Per la condizione sospensiva: l’avveramento produce gli effetti come se il contratto fosse stato sempre pienamente efficace fin dalla conclusione; eventuali atti di disposizione compiuti dal dante causa durante la pendenza sono caducati retroattivamente;

  • Per la condizione risolutiva: l’avveramento produce la risoluzione retroattiva degli effetti, come se il contratto non fosse mai stato efficace; le parti devono restituirsi le prestazioni già eseguite.

Derogabilità della retroattività: i tre regimi

La retroattività ex art. 1360 c.c. è derogabile su tre livelli:

Fonte della deroga Contenuto
Volontà delle parti Le parti possono stabilire che gli effetti decorrono da un momento diverso (anteriore, coevo, o successivo all’avveramento)
Natura del rapporto Per i rapporti naturalmente non retroattivi (es. contratti intuitu personae, contratti di durata) la retroattività è incompatibile con la struttura del rapporto
Contratti ad esecuzione continuata o periodica Deroga legale: la condizione risolutiva non travolge le prestazioni già eseguite

Il regime speciale dei contratti ad esecuzione continuata o periodica

Il comma 2 dell’art. 1360 c.c. introduce una deroga legale alla retroattività per i contratti ad esecuzione continuata o periodica (es. locazione, somministrazione, contratto di lavoro, leasing): l’avveramento della condizione risolutiva non ha effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite, salvo patto contrario. La ratio è la tutela dell’equilibrio economico raggiunto nelle prestazioni già scambiate: sarebbe irragionevole imporre la restituzione di utilità già godute e non recuperabili (es. i canoni pagati per l’utilizzo di un bene già usufruito).

Retroattività reale e tutela dei terzi

La retroattività reale dell’art. 1360 c.c. ha conseguenze rilevanti nei confronti dei terzi:

  • i terzi aventi causa con data certa anteriore all’avveramento della condizione sono in linea di principio pregiudicati dalla retroattività (il loro diritto torna in capo al dante causa);

  • i terzi che hanno acquistato in buona fede e a titolo oneroso sono invece protetti dalle regole sulla trascrizione (artt. 2644, 2645-bis c.c.) e dalla tutela dell’affidamento.

Il coordinamento con la disciplina della trascrizione è essenziale: la trascrizione del contratto condizionale produce effetti retroattivi dalla data della trascrizione stessa, impedendo che atti dispositivi successivi del dante causa possano essere opposti all’acquirente condizionale (cfr. art. 2643 c.c. e segg.).

Casistica giurisprudenziale

C.App. L’Aquila n. 1421/2024 — La Corte tratta espressamente l’art. 1360 c.c. e gli effetti dell’avveramento di una pattuizione risolutiva: chiarisce che, pur richiamandosi la parte alla «condizione risolutiva», occorre accertare l’effettivo verificarsi dei presupposti e che, in caso di avveramento, la retroattività opera pienamente secondo la regola generale.

Cass. n. 22101/2025 — La Cassazione, nel trattare la condizione meramente potestativa, richiama anche il regime della retroattività ex art. 1360 c.c.: afferma che, ove la condizione fosse valida e si avverasse, gli effetti retroagirebbero alla conclusione del contratto, con le conseguenze restitutorie connesse.

Trib. Torino n. 6446/2024 — Il Tribunale, nel merito di un contratto condizionato, qualifica la clausola come condizione semplice (non meramente potestativa) richiamando la distinzione rilevante, e afferma il principio per cui l’avveramento determina retroattività piena ex art. 1360 c.c.

Art. 1361 c.c. — Atti di amministrazione

Testo normativo vigente

Art. 1361 c.c. (Atti di amministrazione) — «L’avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l’esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.»

(testo integrale)

La tutela degli atti di amministrazione

L’art. 1361 c.c. introduce un’eccezione al principio di retroattività dell’art. 1360 c.c.: l’avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione già compiuti dalla parte che, durante la pendenza, aveva l’esercizio del diritto.

La norma si applica principalmente in due ipotesi:

A) Condizione sospensiva: il dante causa (che ha alienato il diritto sotto condizione sospensiva, restando titolare durante la pendenza) può compiere atti di ordinaria amministrazione del bene durante la pendenza. All’avveramento della condizione, tali atti rimangono validi ed efficaci nei confronti del nuovo titolare.

B) Condizione risolutiva: l’acquirente (che ha ricevuto il diritto sotto condizione risolutiva, essendone titolare durante la pendenza) può compiere atti di ordinaria amministrazione. All’avveramento della condizione risolutiva, tali atti rimangono validi nei confronti del dante causa che recupera il diritto.

La distinzione tra atti di amministrazione e atti di disposizione

Il nodo critico dell’art. 1361 c.c. è la distinzione tra:

  • Atti di ordinaria amministrazione: quelli diretti alla conservazione e alla normale gestione del bene, senza incidere sulla sua sostanza o valore; restano validi dopo l’avveramento;

  • Atti di straordinaria amministrazione: quelli che incidono sulla sostanza del bene o ne alterano il valore; non sono protetti dalla norma e possono essere travolti dalla retroattività ex art. 1360 c.c.

  • Atti di disposizione: disciplinati dall’art. 1357 c.c., che ne prevede la propagazione automatica della condizione.

La distinzione non è sempre agevole nella prassi. In generale:

Atto Qualificazione Regime
Riparazioni ordinarie, manutenzione Amministrazione ordinaria Valido ex art. 1361 c.c.
Locazioni brevi Amministrazione (discussa) In linea di principio valide
Locazioni ultra-novennali Atti di disposizione Soggetti all’art. 1357 c.c.
Costituzione di ipoteche Atti di disposizione Soggetti all’art. 1357 c.c.
Atti di deterioramento doloso Violazione art. 1358 c.c. Illeciti

I frutti percepiti: regime dell’art. 1361, comma 2

Il comma 2 dell’art. 1361 c.c. stabilisce una regola speciale sui frutti percepiti durante la pendenza: salvo diversa legge o pattuizione, i frutti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata, non retroattivamente dalla conclusione del contratto. La norma è in deroga parziale al principio di retroattività ex art. 1360 c.c.: il creditore condizionale non può pretendere retroattivamente i frutti prodotti dal bene durante la pendenza; ha diritto solo a quelli maturati dall’avveramento in poi.

La ratio è di equità: la parte che ha gestito il bene durante la pendenza (sostenendone i costi) ha diritto ai frutti prodotti in quel periodo. Solo dall’avveramento l’altra parte acquista il diritto ai frutti futuri.

Tavola sinottica del Capo III — Casistica e sentenze

Schema comparativo delle disposizioni

Articolo Tema Sanzione/Rimedio Norma coordinata
Art. 1353 c.c. Nozione di contratto condizionale — (norma permissiva) Artt. 1325, 1322 c.c.
Art. 1354, c. 1 c.c. Condizione illecita Nullità intero contratto Art. 1418 c.c.
Art. 1354, c. 2 c.c. Condizione sospensiva impossibile Nullità
Art. 1354, c. 2 c.c. Condizione risolutiva impossibile Si ha come non apposta Art. 1419 c.c.
Art. 1355 c.c. Condizione meramente potestativa sospensiva Nullità Art. 1322 c.c.
Art. 1356 c.c. Pendenza — atti conservativi Tutela interinale aspettativa Art. 2645-bis c.c.
Art. 1357 c.c. Atti di disposizione in pendenza Propagazione automatica condizione Art. 2644 c.c.
Art. 1358 c.c. Buona fede in pendenza Risarcimento / fictio art. 1359 c.c. Artt. 1175, 1375, 1337 c.c.
Art. 1359 c.c. Finzione di avveramento per causa imputabile Contratto si considera avverato Art. 1358 c.c.
Art. 1360, c. 1 c.c. Retroattività reale (regola) Ex tunc dalla conclusione contratto Art. 2644 c.c.
Art. 1360, c. 2 c.c. Eccezione per contratti periodici Non retroattività su prestazioni eseguite Artt. 1458, 1463 c.c.
Art. 1361, c. 1 c.c. Atti di amministrazione Salvi pur dopo avveramento Art. 1357 c.c.
Art. 1361, c. 2 c.c. Frutti percepiti Dovuti dall’avveramento (non retroattivi) Art. 1360 c.c.

Massimario — Sentenze citate nel trattato

Sentenza Articolo Principio
Cass. n. 21754/2026 Art. 1358 c.c. L’inadempimento durante la pendenza della condizione sospensiva è disciplinato dall’art. 1358 c.c.; la violazione della buona fede fonda il risarcimento indipendentemente dall’avveramento
Cass. n. 1951/2026 Art. 1355 c.c. La clausola relativa alla realizzazione di un’opera materiale non integra condizione meramente potestativa; la realizzazione dipende da fattori oggettivi e non dal solo arbitrio del debitore
Cass. n. 27124/2024 Art. 1359 c.c. La fictio di avveramento richiede dolo o colpa grave dell’impedente; l’onere della prova grava su chi invoca la fictio
Cass. n. 33208/2024 Art. 1353 c.c. La mancata verificazione della condizione sospensiva («esito negativo» visure/ipoteche) non equivale a rinuncia alla condizione; l’autorizzazione al pagamento della caparra non attesta l’avveramento
Cass. n. 18351/2024 Art. 1359 c.c. Esclude la fictio per mancanza di prova della condotta dolosa o colposa; il mancato avveramento deve essere causalmente imputabile
Cass. n. 10044/2024 Art. 1359 c.c. Necessità del nesso causale tra condotta imputabile e mancato avveramento; conferma la necessità della prova
Cass. n. 25085/2022 Art. 1353 c.c. Distinzione condizione/termine: va privilegiata la qualificazione come condizione quando l’incertezza sul verificarsi è concreta; applicazione art. 1358 c.c.
Cass. n. 22101/2025 Art. 1355 c.c. La clausola condizionale che dipende interamente dall’arbitrio del debitore è meramente potestativa ex art. 1355 c.c.; conseguente inefficacia/nullità dell’obbligazione
Cass. n. 4675/2022 Artt. 1358–1359 c.c. Il mancato avveramento della condizione del mutuo è imputabile alla parte che non ha cooperato; obbligo di presentare la domanda di mutuo e collaborare attivamente con la banca
Cass. n. 17571/2022 Art. 1358 c.c. Condizione risolutiva mista e bilaterale; obbligo di buona fede durante la pendenza; onere di prova della violazione
Cass. n. 23713/2023 Artt. 1358–1359 c.c. L’obbligo di buona fede non impone risultati ma condotte; la parte è tenuta a compiere gli atti necessari, non a garantire l’esito della condizione
Cass. n. 8638/2022 Art. 1359 c.c. Mancato avveramento della condizione del finanziamento per causa imputabile all’acquirente: fictio di avveramento; diritto del venditore a trattenere la caparra
Cass. n. 23028/2023 Artt. 1354–1355 c.c. Confini tra condizione illecita ex art. 1354 c.c. e condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c.; sono fattispecie autonome con presupposti e conseguenze diverse
Cass. n. 24849/2025 Art. 1359 c.c. La fictio ex art. 1359 c.c. opera anche in materia lavoristica quando il mancato avveramento è imputabile al comportamento non collaborativo del debitore
Cass. n. 2016:240CIV Artt. 1358–1359 c.c. Mancata erogazione del mutuo imputabile ai promissari acquirenti: condizione si considera avverata; venditore ha diritto a trattenere la caparra
C.App. Salerno n. 887/2026 Artt. 1353, 1358 c.c. Mancato avveramento condizione del mutuo non imputabile ad alcuna parte: inefficacia del preliminare e restituzione caparra integrale
C.App. Bologna n. 658/2026 Art. 1359 c.c. La fictio non opera in assenza di prova che il mancato avveramento fosse causalmente imputabile alla parte che aveva interesse contrario
C.App. Brescia n. 233/2026 Art. 1358 c.c. Obbligo di buona fede in pendenza della condizione sospensiva: condanna al risarcimento per atti incompatibili con il corretto svolgimento della pendenza
C.App. Brescia n. 403/2026 Art. 1355 c.c. Clausola dipendente dal mero arbitrio del proponente: condizione meramente potestativa; nullità e restituzione somme versate
C.App. Torino n. 177/2026 Art. 1359 c.c. Negligenza del promissario acquirente nel presentare la documentazione bancaria: fictio di avveramento per causa imputabile
C.App. L’Aquila n. 1530/2024 Art. 1358 c.c. La violazione dei doveri di correttezza/lealtà in pendenza legittima non solo il risarcimento ma anche la risoluzione del contratto preliminare
C.App. Brescia n. 498/2025 Art. 1358 c.c. Condizione potestativa mista: obbligo di comportarsi secondo buona fede; responsabilità per mancato avveramento
C.App. Catanzaro n. 788/2025 Art. 1359 c.c. Condotta ostruzionistica del venditore: fictio di avveramento per impedimento doloso della condizione
C.App. L’Aquila n. 1421/2024 Art. 1360 c.c. All’avveramento della condizione risolutiva la retroattività opera pienamente secondo la regola generale ex art. 1360 c.c.
C.App. Torino n. 432/2024 Art. 1353 c.c. Mancata concessione del mutuo: inefficacia del contratto preliminare e restituzione della caparra confirmatoria
C.App. Salerno n. 91/2024 Artt. 1353, 1355 c.c. Condizione del mutuo qualificata come potestativa mista (non meramente potestativa); mancato avveramento: inefficacia del preliminare; inapplicabilità dell’art. 2932 c.c.
C.App. Milano n. 204/2024 Art. 1358 c.c. Obbligo di buona fede in pendenza opera anche nelle condizioni miste bilaterali; onere della prova della violazione
C.App. Reggio Calabria n. 228/2024 Art. 1358 c.c. Preliminare con condizione potestativa mista (vincolo ipotecario da svincolare): obbligo di buona fede; risarcimento per violazione
C.App. Venezia n. 373/2025 Art. 1359 c.c. La fictio non opera quando la condizione dipende dalla mera volontà della parte che la invoca
Trib. Treviso n. 487/2026 Art. 1353 c.c. Mancato avveramento condizione mutuo per causa non imputabile agli acquirenti: inefficacia del preliminare; restituzione caparra integrale
Trib. Velletri n. 1262/2026 Art. 1353 c.c. Mancato avveramento della condizione sospensiva: inefficacia ab origine del contratto; restituzione caparra
Trib. Roma n. 519/2026 Art. 1353 c.c. Il contratto sospensivamente condizionato diviene definitivamente inefficace allo spirare del termine senza avveramento; il mancato avveramento non equivale a inadempimento
Trib. Catania n. 609/2026 Art. 1353 c.c. Condizione sospensiva del preliminare: mancato avveramento accertato; diritto alla restituzione delle somme versate
Trib. Nola n. 2558/2026 Art. 1355 c.c. Clausola «appena inizierò a lavorare»: condizione meramente potestativa nulla; conversione dell’obbligo in obbligo puro
Trib. Prato n. 124/2026 Art. 1359 c.c. Contratto di appalto: collaudo/accettazione intenzionalmente evitata = impedimento doloso; fictio di avveramento
Trib. La Spezia n. 112/2025 Artt. 1358–1359 c.c. Assenza di violazione di buona fede in pendenza: restituzione caparra; inapplicabilità fictio
Trib. Asti n. 191/2025 Art. 1359 c.c. Rigetto del mutuo per fattori oggettivi: non imputabile agli acquirenti; fictio inapplicabile; restituzione caparra
Trib. Caltanissetta n. 212/2025 Artt. 1358–1359 c.c. Inerzia dell’ente nell’approvare perizia: violazione art. 1358 c.c.; applicazione fictio di avveramento
Trib. Cuneo n. 217/2025 Art. 1359 c.c. La fictio è «non utilmente invocabile» senza prova del nesso causale tra condotta imputabile e mancato avveramento
Trib. Nocera Inferiore n. 137/2025 Artt. 1353, 1358 c.c. Contratto con condizione sospensiva: qualificazione ex art. 1353 c.c.; obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c. in pendenza
Trib. Nola n. 378/2025 Art. 1355 c.c. Condizione di «vendita di un immobile»: condizione potestativa mista (non meramente potestativa) perché dipende anche dal mercato e da terzi
Trib. Ragusa n. 88/2025 Art. 1359 c.c. La fictio opera solo per condotta dolosa o colposa; necessaria prova del nesso causale
Trib. Firenze n. 1715/2024 Art. 1355 c.c. Analitica distinzione tra condizione meramente potestativa e condizione potestativa mista; clausola transattiva qualificata come mista; esclusione della nullità
Trib. Rovigo n. 668/2024 Art. 1353 c.c. Condizione sospensiva del mutuo con termine: allo spirare del termine senza avveramento il contratto perde efficacia ex art. 1353 c.c.; restituzione caparra
Trib. Messina n. 1958/2024 Art. 1353 c.c. Mancato avveramento della condizione del mutuo (erogazione entro termine essenziale): inefficacia ab origine del contratto; restituzione caparra
Trib. Savona n. 787/2024 Artt. 1353, 1358 c.c. Valutazione condotta parti in pendenza: violazione art. 1358 c.c. esclude diritto alla restituzione della caparra
Trib. Modena n. 11/2024 Art. 1358 c.c. Inerzia ingiustificata del promissario acquirente nel presentare la domanda di mutuo: violazione della buona fede in pendenza; perdita del diritto alla restituzione della caparra
Trib. Firenze n. 1969/2024 Artt. 1358–1359 c.c. Applica artt. 1358-1359 c.c. alla buona fede in pendenza; rigetta eccezione di avveramento fittizio per insufficienza della prova
Trib. Lodi n. 352/2024 Art. 1358 c.c. Condizione sospensiva: obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c.; violazione collega inadempimento e risoluzione
Trib. Milano n. 10861/2024 Art. 1359 c.c. Condizione risolutiva negativa: la fictio è «superflua» quando l’inadempimento è già sanzionato dal risarcimento ex art. 1358 c.c.
Trib. Milano n. 2761/2024 Art. 1355 c.c. Apertura di credito revolving: l’evento sospensivo (valutazione merito creditizio) è condizione oggettiva/mista, non meramente potestativa; esclusione nullità
Trib. Vallo della Lucania n. 756/2024 Art. 1353 c.c. Condizione sospensiva del mutuo: mancato avveramento = inefficacia del preliminare; restituzione caparra
Trib. Brescia n. 332/2024 Artt. 1354–1355 c.c. Nullità per condizione meramente potestativa: restituzione somme versate
Trib. Torino n. 6446/2024 Artt. 1355, 1360 c.c. Condizione semplice (non meramente potestativa): avveramento determina retroattività piena ex art. 1360 c.c.
Trib. Catania n. 2544/2024 Art. 1359 c.c. Condizione legata a mancata approvazione di progetto: omissione dolosa = fictio di avveramento; richiamo alla buona fede ex art. 1358 c.c.
Trib. Torino n. 3022/2024 Artt. 1358–1359 c.c. Inadempimento/omissione in pendenza: condizione avverata in via fittizia; coordinamento artt. 1358 e 1359 c.c.
Trib. Pisa n. 232/2024 Art. 1355 c.c. Condizione del mutuo = potestativa mista; esclusione nullità ex art. 1355 c.c.
Trib. Messina n. 456/2024 Art. 1353 c.c. Mancato avveramento = inefficacia ab origine ex art. 1353 c.c.; domanda riconvenzionale per violazione della buona fede
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