La remissione del debito esige volontà abdicativa inequivoca e diritti determinati (Cass. civ. Sez. 2 n. 10010 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scrittura privata con la quale il creditore, dando atto di aver ricevuto una somma, si obbliga ad astenersi da qualsivoglia richiesta di aiuto economico, è produttiva di effetti anche rispetto a crediti non menzionati, purché il giudice di merito ne accerti la portata abdicativa attraverso l’interpretazione del contenuto, non limitata alla qualificazione astratta dell’atto. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è censurabile in cassazione solo come vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., e non come rivalsa sul libero convincimento. La remissione del debito, ex art. 1236 c.c., richiede una volontà abdicativa inequivoca, avente ad oggetto diritti determinati e determinabili. Costituisce vizio di omessa pronuncia soltanto la mancata decisione su una domanda, non la reiezione fondata sull’insussistenza dei presupposti della simulazione. La statuizione su un presupposto processuale non contestato, fondato sulla presunzione dell’art. 159 c.c., impone al ricorrente di allegare e provare l’avvenuta contestazione, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio la madre e il fratello, sostenendo di aver rilasciato alla prima una procura irrevocabile a vendere un immobile di sua proprietà, senza ricevere il prezzo dell’atto di vendita concluso in favore del secondo. Chiedeva l’accertamento della natura simulata della vendita, in quanto dissimulante una donazione indiretta nulla per difetto di forma, e la condanna dei convenuti al pagamento della somma. Il Tribunale respingeva la domanda, accogliendo la riconvenzionale della madre, che si affermava reale proprietaria dell’immobile e chiedeva l’indennità di occupazione per un altro cespite.
La Corte d’appello di Roma confermava la decisione, valorizzando la dichiarazione scritta del 9 luglio 2009 con la quale il ricorrente, dando atto di aver ricevuto dalla madre una somma, si obbligava ad astenersi da future richieste di aiuto economico. Il giudice di secondo grado escludeva la simulazione, rilevando plurime circostanze a sostegno della tesi della madre e condannando il ricorrente al pagamento dell’indennità di occupazione. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i motivi in modo distinto, giungendo a un esito di rigetto articolato. In relazione ai primi due motivi, concernenti la qualificazione della scrittura del 2009, la Corte ha dichiarato le censure inammissibili. Il ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi, che non si limitava alla qualificazione astratta dell’atto, ma ne valutava il contenuto, con esiti non contraddittori. La contestazione del risultato ermeneutico, senza l’indicazione dei canoni violati, non supera il vaglio di ammissibilità, richiamando i principi di Cass. n. 15707 del 2021 e Cass. n. 22343 del 2014. La pretesa violazione del libero convincimento è stata ricondotta al piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012.
Quanto al terzo motivo, la Corte l’ha ritenuto infondato, osservando che la scrittura era stata prodotta dalla madre e invocata per paralizzare la pretesa creditoria; la pronuncia si fondava inoltre su una pluralità di autonome rationes decidendi, con le quali il motivo non si confrontava. Il quarto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1236 c.c., è stato parimenti ritenuto infondato: la Corte d’appello non aveva qualificato la scrittura come remissione, ma ne aveva valutato le obiettive risultanze, unitamente ad altre circostanze, per escludere la simulazione.
Il quinto motivo, relativo all’interposizione fittizia, è stato rigettato perché il riferimento all’istituto era puramente descrittivo, funzionale alla ricostruzione del quadro fattuale. Il sesto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva statuito sulla domanda di simulazione, escludendone i presupposti per difetto di legittimazione. Il settimo motivo è stato infine dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non aveva allegato di aver contestato la circostanza della comproprietà, fondata sulla presunzione dell’art. 159 c.c..
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Nota della Redazione
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