Smarrimento del fascicolo di parte: onere di censura specifica e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 4989 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lamentando la violazione dell’art. 2729 c.c., non argomenti specificamente le ragioni della dedotta violazione e non censuri l’affermazione del giudice di merito circa la mancata verifica della presenza del fascicolo di parte nel fascicolo d’ufficio. La parte che deduca lo smarrimento o il mancato rinvenimento del proprio fascicolo di parte ha l’onere di dimostrare l’effettiva costituzione e la mancata restituzione di esso, nonché di contestare specificamente le statuizioni della sentenza impugnata che abbiano escluso la ricorrenza di tali presupposti. L’introduzione delle modalità telematiche di deposito non esime la parte dall’onere di depositare in appello il fascicolo di parte formato in primo grado, dovendo il giudice decidere il gravame sulla base degli atti legittimamente a sua disposizione.
Il Fatto
Una società di autotrasporto, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze tariffarie, vedeva accolta l’opposizione della debitrice in primo grado. La società creditrice proponeva appello, ma la Corte territoriale rigettava il gravame ritenendo la domanda sfornita di prova, in quanto i fascicoli cartacei di parte, contenenti la documentazione prodotta in primo grado, non risultavano rinvenuti nel fascicolo d’ufficio trasmesso al giudice d’appello. La Corte d’appello escludeva altresì la possibilità di esaminare i documenti depositati telematicamente in primo grado, non essendo stati nuovamente depositati in appello.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2729 c.c. per non avere il giudice d’appello attivato i poteri istruttori d’ufficio volti alla ricerca o ricostruzione del fascicolo di parte smarrito. La resistente proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso principale, dichiarandolo tale per la manifesta carenza di specificità delle censure. Il motivo, pur indicando formalmente come violato l’art. 2729 c.c., non argomentava in alcun modo le ragioni della dedotta violazione, né era dato comprendere la pertinenza del richiamo alla norma sulle presunzioni rispetto alla questione dello smarrimento del fascicolo processuale.
La Corte ha poi rilevato come la ricorrente fondasse le proprie doglianze su presupposti fattuali mai documentati e, anzi, smentiti dalla sentenza impugnata. In particolare, la parte assumeva la presenza del proprio fascicolo nel fascicolo d’ufficio e il mancato ritiro, senza fornire alcuna prova di tali circostanze e pretendendo di desumerle da un brano motivazionale della sentenza di primo grado ritenuto del tutto inconferente.
Ulteriore profilo di inammissibilità è stato individuato nell’omessa censura dell’affermazione della Corte territoriale circa la mancata verifica, da parte del difensore, dell’effettiva presenza del fascicolo nel fascicolo d’ufficio trasmesso. La S.C. ha altresì disatteso la giustificazione addotta dalla ricorrente circa l’impossibilità di controllo a causa dell’emergenza Covid-19, rilevando come il giudizio di appello fosse stato introdotto nel 2018 e come l’udienza di rimessione in decisione fosse stata tenuta ben dopo la cessazione dell’emergenza, lasciando comunque la parte del tutto inattiva.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per tardività del deposito del controricorso, avvenuto oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. Il ricorso principale è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni questione relativa al ricorso incidentale e con declaratoria di nullità della memoria di parte resistente, essendo stata esclusa la condanna alle spese in ragione dell’inammissibilità del controricorso.
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Nota della Redazione
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