Tariffa non residenti e oneri di autocertificazione nel rapporto privatistico di somministrazione (Cass. civ. Sez. III n. 5211 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le norme sul procedimento amministrativo e sulla dichiarazione sostitutiva non si applicano ai rapporti di natura privatistica, quale la somministrazione di energia elettrica. La circostanza che il gestore operi in forza di provvedimento amministrativo di concessione non muta la natura privatistica del rapporto con l’utente. In tale rapporto vige il principio per cui chi fa valere un diritto deve provarne i presupposti. È però contrario a correttezza imporre al privato di procurarsi e produrre un documento già in possesso dell’amministrazione; è invece consentito al gestore richiedere l’autocertificazione. Il rifiuto opposto a tale richiesta, pur non determinando decadenza dal diritto, è valutabile con il parametro della correttezza e della cooperazione all’adempimento.

Il Fatto

Un condominio aveva un contratto di fornitura di energia elettrica con una società incaricata dal Comune della gestione del servizio. Il gestore ottenne un decreto ingiuntivo per oltre novemila euro, applicando la tariffa non residenti. Il condominio propose opposizione sostenendo che la tariffa era errata e che spettava al gestore acquisire le residenze dei condomini, essendo tali dati già noti al Comune suo mandante.

Il gestore si difese osservando di avere correttamente inviato un questionario all’amministratore per certificare la residenza dei condomini, ricevendo risposta negativa. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello rigettarono l’opposizione. Il condominio ricorse per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e di una serie di norme, tra cui l’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990 e l’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 445/2000. Sosteneva che i giudici di merito avevano addossato al condominio l’onere di provare la residenza, laddove tale onere ricadeva sull’amministrazione, che aveva accesso diretto alla notizia.

La Corte ha giudicato il motivo infondato. Le norme richiamate si applicano ai rapporti tra pubblica amministrazione e privato, mentre la vicenda riguarda un rapporto privatistico, avendo ad oggetto la somministrazione di energia. Il rapporto pubblicistico di concessione intercorre tra ente concedente e concessionario; quello tra gestore e destinatario della somministrazione resta di diritto privato, con oneri probatori e obblighi di correttezza differenti.

Nel rapporto tra privati vale quindi il principio generale secondo cui chi fa valere un diritto deve provarlo. Il condominio, invocando la tariffa residenti, doveva dimostrarne i presupposti. La Corte ha poi precisato la portata dell’art. 43 d.P.R. n. 445/2000: esso pone all’amministrazione un onere alternativo, cioè verificare la documentazione presso i propri uffici oppure accettare l’autodichiarazione dell’interessato. Il gestore aveva seguito la seconda via, rivolgendo la richiesta all’amministratore, poiché la somministrazione riguardava il condominio in quanto tale.

La norma vieta di privare l’interessato di un diritto per il solo fatto che non abbia fornito un documento già in possesso della stessa amministrazione. Vieta, in altri termini, di chiedere al privato ciò che l’amministrazione già detiene, ma non vieta di richiedere un’autocertificazione. Riferita al rapporto privatistico, tale regola va letta alla luce dell’art. 1375 cod. civ.: la parte deve cooperare all’attuazione del rapporto quando la cooperazione non comporta sacrificio. Imporre di procurarsi un documento già in possesso della pubblica amministrazione è contrario a correttezza, come affermato dalla stessa Corte in precedenti richiamati. Diverso è il caso del privato che, richiesto dell’autocertificazione, la neghi sostenendo di non essere tenuto a fornirla: in tal caso è costui a violare le regole di correttezza. Ne consegue che il rifiuto non fa decadere dal diritto, ma è valutabile con il parametro della correttezza.

Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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