Nullità della sentenza per motivazione apparente nel giudizio di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 2 n. 19341 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. è violato, con conseguente nullità della sentenza deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà, risultante dal testo stesso del provvedimento. La responsabilità di cui all’art. 1669 cod. civ. ha natura extracontrattuale, sicché il giudicato formatosi sul diritto dell’appaltatore al compenso non preclude l’accertamento dei vizi dell’opera. Il giudicato non copre la responsabilità per i vizi dell’opera. L’accettazione dell’opera non esclude la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. al ricorrere dei relativi presupposti. Il giudice del rinvio deve procedere a nuova lettura della c.t.u., valutando le censure tecnico-valutative proposte dalle parti ai fini di un’eventuale integrazione o rinnovazione.
Il Fatto
La società committente aveva stipulato con l’appaltatore due contratti per la fornitura, chiavi in mano, di impianti fotovoltaici destinati a essere installati sul tetto dei propri immobili. A distanza di alcuni anni dall’esecuzione dei lavori, erano emersi vizi su entrambi gli impianti, denunciati dalla società, che aveva quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, invocando la responsabilità ex art. 1669 cod. civ.
Il Tribunale, accolta la domanda, aveva condannato l’appaltatore al pagamento di una somma, ridotta in ragione del concorso di colpa della committente nella misura del sessanta per cento. La Corte d’appello, pronunciando sugli appelli riuniti, aveva dichiarato parzialmente fondata la censura dell’appaltatore circa l’entità del concorso di colpa, rideterminandolo nella misura del trenta per cento, ma aveva confermato nel dispositivo la condanna al pagamento del medesimo importo già liquidato in primo grado. La sentenza era stata poi oggetto di una successiva ordinanza di correzione di errore materiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso principale, con il quale la società committente lamentava la nullità della sentenza per l’irriducibile contraddittorietà della motivazione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, violato quando il provvedimento presenti una motivazione apparente, perplessa o affetta da contraddittorietà manifesta, purché il vizio emerga dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.
Nella specie, la sentenza impugnata aveva dichiarato parzialmente fondato il motivo di appello con cui l’appaltatore sosteneva l’esclusiva responsabilità del committente, per poi affermare una corresponsabilità di quest’ultimo nella misura del trenta per cento e infine condannare l’appaltatore al pagamento della stessa somma già determinata in primo grado. La Corte ha ritenuto tale percorso argomentativo del tutto incomprensibile, non essendo possibile ricondurlo a logicità neppure alla luce della successiva correzione di errore materiale, con la quale la Corte territoriale aveva inserito statuizioni di cui la sentenza non dava alcuna notizia.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che il giudicato sul diritto dell’appaltatore al compenso non può coprire la responsabilità ex art. 1669 cod. civ., trattandosi di responsabilità di natura extracontrattuale. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quinto motivo per difetto di specificità, non avendo il ricorrente dimostrato la devoluzione delle relative questioni al giudice d’appello. Ha infine assorbito il quarto motivo di ricorso incidentale, concernente l’integrazione della c.t.u., demandando al giudice del rinvio la nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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