Revocatoria ordinaria: riunione di azioni autonome e pluralità di liquidazioni (Cass. civ. Sez. 3 n. 23975 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria ordinaria, l’azione ex art. 2901 c.c. ha natura strettamente personale e giova soltanto al creditore che la esercita, sicché il cumulo soggettivo di domande proposte da creditori diversi contro lo stesso debitore o terzo dà luogo a un litisconsorzio facoltativo: le cause, ancorché riunite per connessione, restano autonome e scindibili. Ne consegue che, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa non si determina sommando i crediti azionati, ma assumendo a riferimento la domanda di importo più elevato, con applicazione degli aumenti percentuali per la pluralità di parti previsti dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014. L’apprezzamento degli indizi presuntivi della scientia damni del terzo acquirente è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato; la censura che solleciti una diversa inferenza probabilistica è inammissibile, non traducendosi in una violazione di legge ma in un riesame del fatto.
Il Fatto
Alcuni creditori, titolari di crediti garantiti da effetti cambiari protestati verso una società in stato di insolvenza, agivano in revocatoria ordinaria avverso una serie di atti di alienazione immobiliare con cui la debitrice aveva dismesso, in poco più di un mese, l’intero patrimonio. Nel giudizio intervenivano altri creditori con finalità conservative. Il Tribunale dichiarava l’inefficacia di un solo atto, escludendo la consapevolezza del pregiudizio per gli altri acquirenti; la Corte d’appello, in riforma parziale, dichiarava l’inefficacia di tutti gli atti, fatta eccezione per quello in favore di un singolo acquirente. Avverso tale capo ricorrevano i creditori, dolendosi altresì del nuovo regolamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La S.C. dichiara inammissibile il primo motivo, con cui i ricorrenti postulavano che la dismissione unitaria del patrimonio rendesse in re ipsa la scientia damni dell’acquirente e determinasse un’inversione dell’onere probatorio. La Corte osserva come la valutazione circa la sussistenza di una «vendita contestuale» di una pluralità di beni costituisca tipico accertamento riservato al giudice del merito, richiedendo anche la verifica della conoscenza, da parte di ciascun acquirente, degli atti dispositivi posti in essere in favore degli altri. La doglianza, pertanto, prospetta una diversa configurazione della fattispecie concreta, non una violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, volto a contestare l’esclusione della consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente sulla base di una valutazione atomistica degli indizi. La Corte richiama il principio per cui la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è denunciabile solo quando il giudice, qualificando gli indizi come gravi, precisi e concordanti, neghi loro valore probatorio o, viceversa, attribuisca valore a indizi che egli stesso definisce carenti. La critica che miri a sostituire la valutazione complessiva degli elementi probatori compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura della convergenza indiziaria sollecita un nuovo apprezzamento delle risultanze, estraneo al giudizio di legittimità.
Quanto alle doglianze relative alle spese, la Corte rigetta il terzo e il quarto motivo. In relazione alla dedotta nullità per carenza motivazionale, esclude la ricorrenza dei vizi riconducibili al c.d. «minimo costituzionale». In ordine alla lamentata ultrapetizione, afferma che la riforma parziale della sentenza di primo grado, investita da valide impugnazioni sia sulla questione principale sia su quella accessoria, ha rimesso in discussione la decisione sulle spese in virtù del c.d. effetto espansivo interno, rendendo doveroso il nuovo regolamento degli oneri del precedente grado.
Il quinto motivo, infine, è infondato: la Corte enuncia il principio per cui più azioni revocatorie proposte da creditori diversi non danno luogo a una causa inscindibile, ma a tante cause distinte, riunite solo per ragioni di connessione. Ne deriva che, in caso di litisconsorzio facoltativo, il valore della causa non si determina sommando i singoli crediti, ma facendo riferimento alla domanda di importo più elevato. Il giudice dell’appello, in presenza di autonome impugnazioni di distinti gruppi di creditori, deve pertanto liquidare distinte somme per ciascun gruppo, parametrando ogni liquidazione allo scaglione del credito di maggiore entità di quel gruppo e applicando gli aumenti per la pluralità di parti. La liquidazione effettuata risulta conforme a tali criteri e le censure volte a contestare l’esercizio del potere discrezionale del giudice sono insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato.
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Nota della Redazione
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