Artt. 1401-1405 c.c. — Del contratto per persona da nominare

Art. 1401 — Riserva di nomina del contraente

Testo normativo vigente

Art. 1401 (Riserva di nomina del contraente)

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Inquadramento sistematico

L’art. 1401 c.c. disciplina la riserva di nomina, ossia la clausola con cui una delle parti — denominata stipulante (electus) — al momento della conclusione del contratto, si riserva la facoltà di indicare successivamente il soggetto destinato ad acquistarne i diritti e ad assumerne gli obblighi. La persona così designata prende il nome di nominato (electus nella terminologia romanistica) o, con espressione tradizionale, di amicus electus.

L’istituto è di antica elaborazione: la figura dell’electio amici era già conosciuta nel diritto romano e nel diritto comune, dove assolveva la funzione di agevolare l’attività di intermediari commerciali che trattavano per conto di soggetti non ancora definitivamente individuati. Nel diritto positivo italiano trova la prima sistemazione codicistica nel R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile), collocato agli artt. 1401–1405.

Natura giuridica: le teorie a confronto

La qualificazione dogmatica del contratto per persona da nominare è stata al centro di un ampio dibattito dottrinale, nel quale si sono confrontate tre grandi ricostruzioni:

(a) Teoria della condizione sospensiva. Una prima impostazione configurava la riserva di nomina come condizione sospensiva apposta al contratto: fino alla dichiarazione di nomina, il contratto sarebbe rimasto privo di effetti tra le parti. Questa tesi è ormai recessiva sia in dottrina sia in giurisprudenza, per l’incompatibilità con il dato normativo: l’art. 1401 c.c. esige che la riserva sia apposta «nel momento della conclusione del contratto», che è già perfetto e produce sin da subito effetti (sia pure provvisori) tra i contraenti originari.

(b) Teoria della rappresentanza. Una seconda ricostruzione assimila il contratto per persona da nominare alla rappresentanza senza potere: lo stipulante agirebbe per conto del futuro nominato, la cui successiva adesione varrebbe come ratifica. Anche questa tesi è stata superata: l’art. 1402 c.c. prevede alternativamente l’accettazione del nominato o una procura anteriore al contratto, ma nel Capo VII il contratto è già perfezionato tra gli originari contraenti indipendentemente da qualsiasi procura.

(c) Teoria della sostituzione soggettiva — orientamento prevalente. La dottrina dominante e la giurisprudenza di legittimità qualificano l’istituto come un meccanismo di sostituzione soggettiva con effetti retroattivi: il contratto è concluso sin dall’inizio dallo stipulante per conto proprio, ma con riserva di trasferire ex post la posizione contrattuale integrale al nominato, il quale, una volta designato e accettante, si considera parte originaria fin dal momento della stipulazione. Come chiarito dalla Cass. Sez. 3, n. 10171/2026, il collegamento con la rappresentanza sussiste solo in via analogica: gli effetti dell’art. 1404 c.c. operano retroattivamente ex tunc, con conseguente “fuoriuscita” dello stipulante dalla posizione contrattuale al momento stesso in cui era entrato. La Cass. Sez. 2, n. 31332/2023 ha ulteriormente precisato che tale subingresso può avvenire soltanto a condizione che vi sia stata una tempestiva e valida electio amici; in mancanza opera il consolidamento ex art. 1405 c.c. tra i contraenti originari.

Distinzione dalla cessione del contratto

La distinzione tra il contratto per persona da nominare e la cessione del contratto (art. 1406 c.c.) è fondamentale sul piano pratico. Nel contratto per persona da nominare: (i) la riserva è apposta al momento della conclusione; (ii) il nominato subentra ex tunc; (iii) non occorre il consenso del contraente ceduto (solo la sua conoscenza della riserva è implicita nella clausola). Nella cessione del contratto: (i) la sostituzione è successiva alla conclusione del contratto; (ii) opera ex nunc; (iii) richiede il consenso del ceduto. Come affermato dalla Cass. Sez. 2, n. 282/2025 (Trib. Castrovillari), la distinzione non è eludibile: la scelta dello strumento non può essere aggirata ricorrendo alla cessione ex art. 1406 c.c. per sanare un’electio inefficace o tardiva.

Analisi della norma

La riserva: elemento essenziale e modalità di inserimento

La riserva deve essere apposta «nel momento della conclusione del contratto»: non è ammessa una riserva postuma, né una riserva contenuta in un documento separato e successivo, salvo che non si configuri una modificazione consensuale del contratto già concluso (con tutti i requisiti di forma che ne conseguono). La clausola di riserva è un elemento accidentale del contratto, ma una volta inserita assume carattere costitutivo del meccanismo di cui agli artt. 1401–1405 c.c.

La norma non prescrive una formula sacramentale: è sufficiente qualsiasi espressione che manifesti inequivocabilmente l’intenzione dello stipulante di riservarsi la facoltà di nominare un terzo. Le formule più frequenti nella prassi notarile e commerciale sono: «per sé o per persona da nominare», «con riserva di electio amici», «in nome proprio e/o di persona da nominare entro il …».

Il soggetto che si riserva

La riserva può essere fatta da entrambe le parti o da una sola. Il testo dell’art. 1401 c.c. parla genericamente di «una parte», senza limitazioni. Nulla vieta che entrambi i contraenti si riservino la nomina, sebbene tale ipotesi sia rara nella prassi.

Oggetto della riserva

Oggetto della riserva è la posizione contrattuale integrale dello stipulante: il nominato acquista tutti i diritti e assume tutti gli obblighi nascenti dal contratto. Non è ammessa una nomina parziale, che riguardi solo alcuni diritti o obblighi (ciò configurerebbe invece una cessione parziale del contratto, soggetta al regime dell’art. 1406 c.c.).

Coordinamento normativo

Norma Funzione nel coordinamento
Art. 1402 c.c. Termine e modalità della dichiarazione di nomina
Art. 1403 c.c. Forma della dichiarazione di nomina e pubblicità
Art. 1404 c.c. Effetti retroattivi della nomina valida
Art. 1405 c.c. Effetti della mancata o invalida nomina
Art. 1387 c.c. Fonte della rappresentanza (figura distinta ma affine)
Art. 1388 c.c. Contratto concluso dal rappresentante
Art. 1406 c.c. Cessione del contratto (figura distinta: effetti ex nunc, consenso del ceduto)
Art. 2932 c.c. Esecuzione in forma specifica: legittimazione del nominato
Art. 2643 c.c. Trascrizione nei registri immobiliari
Art. 32 D.P.R. 131/1986 Imposta di registro: regime fiscale della nomina

Giurisprudenza — Riserva di nomina: natura e validità

5.1 Natura giuridica e distinzione dalle figure affini

  • Cass. Sez. 3, n. 10171 del 19/04/2026: Il contratto per persona da nominare è un negozio che consente l’individuazione soggettiva postuma della parte, con effetti retroattivi ex tunc (art. 1404 c.c.); la distinzione dalla rappresentanza risiede nell’assenza di spendita del nome altrui al momento della conclusione del contratto. La sentenza applica tali principi in materia di azione revocatoria, distinguendo gli stati soggettivi dello stipulante e del nominato.

  • Cass. Sez. 2, n. 9008/2022: Il nominato, una volta resa valida dichiarazione di nomina, «si considera fin dall’origine unica parte contraente» con effetto retroattivo; tale principio incide sull’integrità del contraddittorio nei giudizi relativi al contratto.

5.2 Riserva di nomina nel contratto preliminare di vendita immobiliare

  • Cass. Sez. 2, n. 31332 del 24/10/2023: Nel preliminare di compravendita immobiliare con riserva di electio amici, la nomina deve essere comunicata e accettata entro il termine previsto dalla riserva (coincidente con la data del contratto definitivo). La comunicazione avvenuta solo in corso di causa ex art. 2932 c.c. è tardiva; il contratto produce effetti tra i contraenti originari ai sensi dell’art. 1405 c.c.

  • Cass. Sez. 2, n. 13686 del 27/02/2019: La dichiarazione di nomina nel contratto per persona da nominare non richiede una formale dichiarazione separata; può essere contenuta e desunta dall’atto di citazione notificato dal terzo nominato, purché tempestivo rispetto al termine previsto dall’art. 1402 c.c.

  • Trib. Tivoli, Sez. Civile, n. 107 del 30/01/2026: La riserva di nomina riferita al contratto definitivo — anziché al preliminare — non è riconducibile alla figura del contratto per persona da nominare ex art. 1401 c.c. Ne consegue che la società attrice, non essendo parte del preliminare, difetta di legittimazione all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Casistica pratica

Caso 1 — Riserva inserita nel preliminare di compravendita immobiliare: Tizio, promissario acquirente, inserisce nel preliminare la clausola «per sé o per persona da nominare entro la data del rogito». Entro tale termine nomina la società Beta S.r.l., che accetta mediante atto scritto. Beta S.r.l. subentra nella posizione di Tizio con effetto retroattivo alla data del preliminare (art. 1404 c.c.). L’imposta di registro già versata da Tizio può essere recuperata (Cass. n. 30192/2017).

Caso 2 — Riserva nel contratto di appalto: La società Alfa S.p.A. conclude un contratto di appalto riservandosi di nominare la società committente effettiva entro trenta giorni. Se la nomina non è fatta validamente nel termine, l’appalto rimane in capo ad Alfa S.p.A. (art. 1405 c.c.), che risponde direttamente verso l’appaltatore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

Caso 3 — Riserva di nomina del venditore (ipotesi rara): Il venditore, in un contratto di compravendita mobiliare, si riserva di nominare il soggetto che trasferirà la proprietà della cosa. La nomina del venditore effettivo dovrà rivestire la stessa forma del contratto originario.

Note

¹ La dottrina discute se la riserva di nomina possa inserirsi anche in contratti unilaterali (donazione, fideiussione): in tali casi si pone il problema dell’accettazione del nominato, che deve coprire non solo la posizione contrattuale ma anche eventuali profili personalissimi del rapporto.

² Sul piano fiscale, la nomina è equiparata a una cessione contrattuale e soggetta ad autonoma tassazione ex art. 32 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Imposta di Registro), come confermato da Cass. Sez. 5, n. 3176/2018.

Art. 1402 — Termine e modalità della dichiarazione di nomina

Testo normativo vigente

Art. 1402 (Termine e modalità della dichiarazione di nomina)

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

Inquadramento sistematico

L’art. 1402 c.c. regola il profilo temporale e il contenuto minimo della dichiarazione di nomina. La norma è strutturata in due commi: il primo introduce il termine legale suppletivo di tre giorni (derogabile per accordo delle parti); il secondo subordina l’efficacia della dichiarazione all’accettazione del nominato ovvero all’esistenza di una procura anteriore al contratto.

Analisi della norma

Il termine per la dichiarazione di nomina

Il termine legale suppletivo è di tre giorni dalla stipulazione del contratto. Si tratta di un termine molto breve, pensato dal legislatore per i contratti commerciali correnti in cui l’intermediario conosce già il soggetto per conto del quale opera o deve individuarlo rapidamente. Nella prassi, le parti — avvalendosi della facoltà di deroga espressamente prevista — stabiliscono quasi sempre termini più lunghi, commisurati alla natura del contratto:

  • Nei contratti preliminari di compravendita immobiliare il termine viene di norma fissato alla data del contratto definitivo (rogito), sicché la nomina deve avvenire contestualmente alla stipula dell’atto notarile.

  • Nei contratti di appalto e di fornitura il termine è spesso fissato in trenta, sessanta o novanta giorni dalla conclusione del contratto.

  • Nei contratti di acquisto di partecipazioni societarie il termine può essere legato al closing dell’operazione.

Natura del termine: termine di decadenza

Il termine è unanimemente qualificato come termine di decadenza (e non di prescrizione): la sua inosservanza determina ipso iure la definitiva perdita del diritto di effettuare la nomina e il consolidamento degli effetti contrattuali in capo all’originario stipulante ex art. 1405 c.c. Non è ammessa né la proroga unilaterale né la rimessione in termini.

Proroga convenzionale del termine. Le parti possono tuttavia concordare una proroga del termine originariamente stabilito, purché tale proroga sia: (i) concordata prima della scadenza del termine originario; (ii) rivestita della stessa forma del contratto; (iii) portata a conoscenza del contraente ceduto. La Cass. Sez. 5, n. 3176/2018 ha affrontato il tema della proroga del termine non registrata e della sua opponibilità ai fini fiscali, affermando che la proroga non registrata non è opponibile all’Erario ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 131/1986.

Modalità della dichiarazione: recettizietà

La dichiarazione di nomina è un atto recettizio: produce effetti solo dal momento in cui giunge a conoscenza dell’altra parte (art. 1334 c.c.). Non è richiesta l’accettazione del destinatario (altra parte del contratto originario), ma la comunicazione deve pervenire entro il termine stabilito.

La Cass. Sez. 2, n. 13686/2019 ha chiarito che la dichiarazione di nomina non richiede una formale dichiarazione separata: può essere contenuta nell’atto di citazione notificato al promittente dall’acquirente nominato, purché la notifica avvenga entro il termine previsto dalla riserva. Diversamente, la Cass. Sez. 2, n. 31332/2023 ha affermato che la comunicazione della nomina avvenuta solo in corso di causa (dopo la proposizione della domanda ex art. 2932 c.c.) è tardiva: per rendere efficace la nomina nell’ambito del giudizio di esecuzione in forma specifica, la dichiarazione e l’accettazione devono essere contenute nella domanda stessa o essere state precedentemente portate a conoscenza del promittente alienante entro il termine contrattuale.

Accettazione del nominato o procura anteriore

Il secondo comma dell’art. 1402 c.c. prevede due meccanismi alternativi di “legittimazione” del nominato:

(a) Accettazione del nominato. Il nominato deve accettare la designazione. L’accettazione è anch’essa un atto recettizio: deve pervenire all’altra parte del contratto (o allo stipulante che la trasmette) contestualmente alla o dopo la dichiarazione di nomina. La Cass. Sez. 2, n. 18490/2014 ha precisato che l’accettazione può risultare anche dall’atto introduttivo del giudizio promosso dal nominato stesso (citazione in giudizio per l’esecuzione in forma specifica), senza necessità di un atto scritto separato, purché l’atto rivesta la forma prevista dall’art. 1403 c.c.

(b) Procura anteriore al contratto. In alternativa all’accettazione, è sufficiente l’esistenza di una procura conferita dal nominato allo stipulante anteriormente alla conclusione del contratto. In tal caso lo stipulante ha già ricevuto il mandato a contrarre per conto del nominato: la dichiarazione di nomina vale come esercizio di tale mandato. La procura deve essere anteriore: una procura successiva alla conclusione del contratto non è idonea a sostituire l’accettazione ai sensi dell’art. 1402, comma 2, c.c.

Coordinamento normativo

Norma Funzione nel coordinamento
Art. 1334 c.c. Efficacia degli atti recettizi
Art. 1401 c.c. Riserva di nomina (presupposto)
Art. 1403 c.c. Forma della dichiarazione e dell’accettazione
Art. 1404 c.c. Effetti della nomina validamente fatta
Art. 1405 c.c. Effetti della nomina tardiva o invalida
Art. 2932 c.c. Esecuzione in forma specifica: tempestività della nomina come presupposto di legittimazione
Art. 32 D.P.R. 131/1986 Proroga del termine e tassazione dell’atto di nomina

Giurisprudenza — Termine e modalità della dichiarazione di nomina

5.1 Perentorietà del termine e conseguenze della tardività

  • Cass. Sez. 2, n. 31332 del 24/10/2023: Il termine per la dichiarazione di nomina ha natura decadenziale. La comunicazione della nomina effettuata solo in corso di causa (nella domanda ex art. 2932 c.c.) quando il termine della riserva era scaduto al momento della stipula del definitivo è tardiva; conseguentemente il contratto produce effetti tra i contraenti originari. Per rendere efficace la nomina nel giudizio ex art. 2932 c.c., la dichiarazione deve essere contenuta nella domanda o essere stata precedentemente comunicata.

  • Cass. Sez. 2, n. 4169 del 22/01/2015: Nel contratto preliminare di compravendita, il termine per la nomina coincide di regola con la data fissata per il contratto definitivo. La nomina tardiva o invalida comporta il consolidamento definitivo degli effetti contrattuali in capo all’originario contraente ex art. 1405 c.c., con conseguente legittimazione esclusiva di quest’ultimo all’esecuzione in forma specifica.

  • Cass. Sez. 5, n. 18088 del 25/02/2021: La tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d’ufficio né deducibile da terzi interessati: deve essere eccepita dall’altro contraente originario. Il principio integra un’importante limitazione al carattere assoluto della decadenza in materia privatistica.

5.2 Forme della comunicazione: nomina contenuta nell’atto di citazione

  • Cass. Sez. 2, n. 13686 del 27/02/2019: La dichiarazione di nomina può essere contenuta nell’atto di citazione del terzo nominato, purché notificata entro il termine previsto dalla riserva. In tale ipotesi la comunicazione è tempestiva e il nominato acquista la legittimazione all’esecuzione in forma specifica.

5.3 Proroga del termine e suoi limiti

  • Cass. Sez. 5, n. 3176/2018: La proroga del termine per la nomina, convenuta tra le parti ma non registrata, non è opponibile all’Erario ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 131/1986; la dichiarazione di nomina deve pertanto qualificarsi come tardiva agli effetti fiscali, con applicazione dell’autonoma imposta di registro sull’atto di nomina.

5.4 Accettazione: forme ammissibili

  • Cass. Sez. 2, n. 18490 del 06/06/2014: L’accettazione del nominato non richiede una dichiarazione separata: è sufficiente che risulti dall’atto introduttivo del giudizio promosso dal nominato, purché tale atto rivesta la forma prescritta dall’art. 1403 c.c. per il contratto originario. La Cassazione censura la corte d’appello per non aver verificato l’eventuale accettazione della società nominata desumibile dagli atti di causa.

Casistica pratica

Caso 1 — Nomina tardiva nel preliminare immobiliare: Caio, promissario acquirente con riserva di nomina entro il rogito, non nomina alcun soggetto entro quella data e poi tenta di nominare la moglie nell’atto di citazione ex art. 2932 c.c. La nomina è tardiva: l’azione ex art. 2932 c.c. spetta solo a Caio (Cass. n. 31332/2023).

Caso 2 — Nomina contenuta nell’atto di citazione tempestivo: Sempronia, nominata da Tizio nel preliminare (riserva entro 30 giorni), notifica l’atto di citazione ex art. 2932 c.c. il 28° giorno, con dichiarazione di accettazione in calce. La nomina è tempestiva e valida; Sempronia è legittimata all’esecuzione in forma specifica (Cass. n. 13686/2019).

Caso 3 — Procura anteriore: Prima della conclusione del contratto di acquisto, Mevio conferisce procura a Filano affinché acquisti per suo conto. Filano conclude il contratto con riserva di nomina. Alla scadenza del termine, Filano dichiara che il contratto è stato concluso per conto di Mevio. La procura anteriore sostituisce l’accettazione ex art. 1402, comma 2, c.c.; la nomina è valida senza necessità di un separato atto di accettazione di Mevio.

Note

¹ Il termine di tre giorni previsto dalla legge è ritenuto dalla dottrina eccessivamente breve per i contratti complessi; le parti fanno bene a derogarlo convenzionalmente, avendo cura di indicare il termine con precisione.

² La distinzione tra «accettazione del nominato» e «procura anteriore» non è meramente formale: incide sul regime probatorio (la procura è un documento preesistente; l’accettazione è coeva o successiva alla nomina) e sul momento in cui il nominato assume la veste di parte.

Art. 1403 — Forme e pubblicità

Testo normativo vigente

Art. 1403 (Forme e pubblicità)

La dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata.

Inquadramento sistematico

L’art. 1403 c.c. disciplina il requisito di forma della dichiarazione di nomina, della procura e dell’accettazione, nonché la pubblicità necessaria agli effetti che per il contratto originario sono subordinati a forme di pubblicità (es. trascrizione immobiliare). La norma esprime il principio del parallelismo delle forme: la dichiarazione di nomina deve rivestire la stessa forma adottata — o addirittura imposta — per il contratto.

Analisi della norma

Parallelismo delle forme: ratio e portata

Il principio del parallelismo delle forme ha una doppia articolazione:

(a) Forma volontaria. Se le parti hanno usato una determinata forma per il contratto (es. atto scritto) pur non essendo prescritto dalla legge, la dichiarazione di nomina e l’accettazione (o la procura) devono rivestire quella stessa forma. Il legislatore tutela la coerenza formale volontaria delle parti e impedisce che la sostituzione soggettiva avvenga in modo meno solenne del contratto originario.

(b) Forma legale. Se la legge prescrive una determinata forma per la validità o per la trascrizione del contratto (es. atto pubblico notarile per la compravendita immobiliare ai sensi dell’art. 1350 c.c.), la dichiarazione di nomina deve rivestire la medesima forma a pena di inefficacia. Come affermato dalla Cass. Sez. 2, n. 23112/2020, la mancanza dell’atto formale scritto (nel caso di specie, in una compravendita soggetta a forma scritta) determina l’inefficacia della sostituzione soggettiva: il contratto non produce il mutamento di parte invocato.

La forma dell’accettazione e della procura

Il riferimento normativo comprende tre atti distinti:

  • Dichiarazione di nomina (atto dello stipulante verso l’altra parte del contratto);

  • Procura anteriore (atto del nominato conferito allo stipulante prima della conclusione del contratto);

  • Accettazione del nominato (atto del nominato contestuale o successivo alla dichiarazione di nomina).

Tutti e tre devono rivestire la stessa forma del contratto. La Cass. Sez. 2, n. 18490/2014 ha precisato che per i contratti soggetti a forma scritta (ma non ad atto pubblico), è sufficiente la comunicazione scritta dell’indicazione del terzo; l’accettazione può risultare anche dall’atto introduttivo del giudizio, purché scritto.

Pubblicità della dichiarazione di nomina

Il secondo comma dell’art. 1403 c.c. introduce un onere di pubblicità speculare: nei contratti per i quali la legge richiede, a determinati effetti, una forma di pubblicità (es. trascrizione nei registri immobiliari ai sensi degli artt. 2643 ss. c.c.), deve essere resa pubblica — agli stessi effetti — anche la dichiarazione di nomina, con indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione.

In materia immobiliare: il contratto preliminare con riserva di nomina deve essere trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. (trascrizione del preliminare); la successiva dichiarazione di nomina deve parimenti essere trascritta, con l’indicazione dell’atto da cui risulta l’accettazione del nominato, per poter essere opposta ai terzi. Come chiarito dalla Cass. Sez. 2, n. 1797/2017, oggetto di trascrizione è la dichiarazione di nomina (non la riserva in sé); gli effetti retroattivi della nomina si producono tra le parti dal momento della stipulazione, ma sono opponibili ai terzi soltanto dalla data della trascrizione della dichiarazione di nomina.

Violazione del requisito di forma: inefficacia (non nullità)

La violazione del requisito di forma dell’art. 1403 c.c. determina l’inefficacia della dichiarazione di nomina (e dell’accettazione o della procura), non la nullità del contratto originario. Il contratto tra i contraenti originari rimane valido ed efficace; la conseguenza è quella prevista dall’art. 1405 c.c.: il contratto produce effetti tra i contraenti originari. Come precisato dalla Trib. Castrovillari, n. 282/2025, tale inefficacia non è sanabile ricorrendo alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., strumento che ha presupposti ed effetti diversi (consenso del ceduto, efficacia ex nunc).

Coordinamento normativo

Norma Funzione nel coordinamento
Art. 1350 c.c. Contratti per cui è richiesta la forma scritta
Art. 1402 c.c. Termine e modalità della dichiarazione di nomina
Art. 1404 c.c. Effetti della nomina validamente fatta
Art. 1405 c.c. Conseguenze dell’inosservanza del requisito di forma
Art. 2643 c.c. Atti soggetti a trascrizione
Art. 2645-bis c.c. Trascrizione del contratto preliminare
Art. 1406 c.c. Cessione del contratto: forma e consenso del ceduto

Giurisprudenza — Forma e pubblicità della dichiarazione di nomina

5.1 Principio del parallelismo delle forme

  • Cass. Sez. 2, n. 18490 del 06/06/2014: La dichiarazione di nomina e l’accettazione del nominato devono rivestire la stessa forma del contratto. Per i contratti soggetti a forma scritta (ma non ad atto pubblico), è sufficiente la comunicazione scritta dell’indicazione del terzo; l’accettazione può risultare anche dall’atto introduttivo del giudizio, prescindendo dalla mancata sottoscrizione della lettera di nomina. La Corte rinvia per verificare se l’accettazione della società nominata fosse desumibile dagli atti processuali.

  • Cass. Sez. 2, n. 23112/2020: La mancanza di atto formale scritto — quando prescritto — determina l’inefficacia della sostituzione soggettiva. La Cassazione, in applicazione del principio di cui all’art. 1403 c.c., esclude che il cambiamento di parte possa operare in assenza dell’atto formale richiesto dalla riserva, confermando così il regime di inefficacia della nomina e la produzione degli effetti tra i soli contraenti originari.

5.2 Trascrizione della dichiarazione di nomina

  • Cass. Sez. 2, n. 1797 del 2017: Nella compravendita immobiliare, la trascrizione della dichiarazione di nomina è necessaria per l’opponibilità ai terzi degli effetti retroattivi della nomina. La Corte precisa che oggetto di trascrizione è la dichiarazione di nomina (non la riserva in sé) e che gli effetti retroattivi tra le parti non sono pregiudicati dall’omessa trascrizione, che opera solo sul piano dell’opponibilità verso i terzi.

5.3 Forma e inammissibilità dell’elusione tramite cessione del contratto

  • Trib. Castrovillari, n. 282 del 17/02/2025: Il difetto di forma della dichiarazione di nomina comporta l’inefficacia della nomina stessa e il consolidamento degli effetti contrattuali tra i contraenti originari. La parte non può aggirare tale inefficacia ricorrendo alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c.: si tratta di istituti distinti con presupposti e discipline autonome; l’electio amici non può essere «sanata» da una successiva cessione.

Casistica pratica

Caso 1 — Compravendita immobiliare e forma dell’atto pubblico: Tizio acquista un immobile con riserva di nomina. La dichiarazione di nomina deve essere redatta con atto pubblico notarile (art. 1350, n. 1, c.c.) e trascritta nei registri immobiliari. Una semplice lettera raccomandata di nomina è inidonea.

Caso 2 — Contratto stipulato per iscritto volontariamente: Le parti di un contratto di compravendita mobiliare (non soggetto a forma legale) hanno usato l’atto scritto. La dichiarazione di nomina deve anch’essa essere in forma scritta, pur non essendo la forma prescritta dalla legge per quel tipo di contratto.

Caso 3 — Procura anteriore: La procura conferita prima del contratto deve avere la stessa forma della dichiarazione di nomina (e quindi del contratto): se il contratto richiede l’atto notarile, anche la procura deve essere notarile.

Note

¹ Il secondo comma dell’art. 1403 c.c. pone un problema pratico rilevante: nel caso di contratti preliminari trascritti ex art. 2645-bis c.c., la dichiarazione di nomina deve essere contenuta in un atto pubblico o scrittura privata autenticata e trascritta, per consentire la “continuità delle trascrizioni” necessaria al successivo atto definitivo.

² Il tema si intreccia con quello della trascrizione dell’azione ex art. 2932 c.c.: la domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica proposta dal nominato deve indicare la dichiarazione di nomina e l’accettazione (o la procura), pena il rigetto per difetto di legittimazione.

Art. 1404 — Effetti della dichiarazione di nomina

Testo normativo vigente

Art. 1404 (Effetti della dichiarazione di nomina)

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.

Inquadramento sistematico

L’art. 1404 c.c. è il nucleo effettuale dell’istituto: stabilisce che la dichiarazione di nomina valida produce la sostituzione retroattiva del nominato nella posizione contrattuale dello stipulante. Il nominato si considera parte contrattuale fin dal momento della stipulazione, con effetti ex tunc che cancellano retroattivamente la posizione dello stipulante.

L’art. 1404 c.c. contiene la risposta al dibattito sulla natura giuridica: la retroattività non è quella propria delle condizioni (art. 1360 c.c.), perché il contratto tra le parti originarie è già pienamente efficace fin dalla stipulazione; è invece una retroattività soggettiva, che incide sull’individuazione della parte ma non sull’esistenza o sull’efficacia del vincolo contrattuale.

Analisi della norma

L’effetto retroattivo ex tunc: portata e limiti

La norma stabilisce che la nomina produce effetti «con effetto dal momento in cui questo fu stipulato»: il nominato acquista diritti e obblighi come se avesse personalmente concluso il contratto. Le conseguenze pratiche sono molteplici:

  • Il nominato è creditore diretto delle prestazioni dovute dall’altra parte fin dalla data del contratto;

  • Il nominato è debitore diretto delle prestazioni a suo carico fin dalla stessa data, con conseguente applicabilità delle regole su mora, inadempimento e risoluzione;

  • Lo stipulante fuoriesce dalla posizione contrattuale: in linea di principio, cessa di essere parte del contratto;

  • Nei contratti traslativi (compravendita), la proprietà si considera trasferita al nominato fin dalla data del contratto originario (con rilevanza per il possesso, per i frutti, per i rischi ex art. 1465 c.c.);

  • Ai fini dell’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), la figura del terzo rilevante è il nominato, non lo stipulante, come precisato dalla Cass. Sez. 3, n. 10171/2026.

La retroattività ha tuttavia dei limiti nei confronti dei terzi: essa non può pregiudicare i diritti acquistati da terzi di buona fede prima della dichiarazione di nomina (trascritta nei registri pubblici, ove obbligatoria). Di qui l’importanza della trascrizione ex art. 1403, comma 2, c.c.

Condizione di validità: la nomina «validamente fatta»

La retroattività opera solo quando la dichiarazione di nomina è «validamente fatta»: l’avverbio richiama la necessità che siano rispettati tutti i requisiti di cui agli artt. 1402 e 1403 c.c. (termine, forma, accettazione o procura). In assenza di anche uno solo di tali requisiti, la nomina è inefficace e si applica l’art. 1405 c.c. Come ribadito dalla Cass. Sez. 2, n. 18538/2022, la nomina accettata «senza riserve» produce il pieno subentro ex tunc del nominato nella posizione contrattuale dello stipulante.

Legittimazione processuale del nominato

Una delle conseguenze più praticamente rilevanti degli effetti retroattivi ex art. 1404 c.c. è la legittimazione attiva del nominato all’azione ex art. 2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo). Dal momento che il nominato si considera parte originaria del preliminare, egli è legittimato a proporre la domanda di esecuzione coattiva anche se il contratto fu originariamente concluso dallo stipulante. La Cass. Sez. 2, n. 27979/2022 e la C. App. Milano, n. 546/2024 confermano tale legittimazione, precisando che essa presuppone che la nomina sia stata validamente effettuata nel termine stabilito dalla riserva.

Posizione dello stipulante dopo la nomina

Una questione dibattuta è se lo stipulante, dopo la valida dichiarazione di nomina, resti totalmente estraneo al contratto o conservi una posizione residuale. L’orientamento prevalente ritiene che lo stipulante, a nomina avvenuta, cessi di essere parte contrattuale e non risponda verso l’altra parte delle obbligazioni nascenti dal contratto. Tuttavia, nella prassi, le parti talvolta prevedono convenzionalmente una responsabilità sussidiaria dello stipulante (configurando un meccanismo simile alla fideiussione), che però deve essere esplicitamente pattuita e non si presume.

Coordinamento normativo

Norma Funzione nel coordinamento
Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione: figura distinta
Art. 1402 c.c. Requisiti di validità della nomina (termine, accettazione/procura)
Art. 1403 c.c. Requisiti di forma della nomina
Art. 1405 c.c. Effetti dell’assenza di nomina valida
Art. 1465 c.c. Trasferimento del rischio nei contratti traslativi
Art. 2901 c.c. Azione revocatoria: il nominato come “terzo”
Art. 2932 c.c. Legittimazione del nominato all’esecuzione in forma specifica
Art. 2643 c.c. Trascrizione: opponibilità ai terzi dell’effetto retroattivo

Giurisprudenza — Effetti retroattivi della nomina

5.1 Contenuto e portata dell’effetto retroattivo

  • Cass. Sez. 3, n. 10171 del 19/04/2026: Nel contratto per persona da nominare, gli effetti del contratto si producono in capo al nominato sin dal momento della stipulazione (ex tunc), con conseguente fuoriuscita dello stipulante dalla posizione contrattuale. La pronuncia applica tale principio in materia di azione revocatoria, qualificando il nominato come il soggetto che ha acquistato il diritto e verso il quale l’actio pauliana deve essere proposta.

  • Cass. Sez. 2, n. 18538 del 04/05/2022: La nomina accettata senza riserve produce il subentro ex tunc del nominato nella medesima posizione contrattuale dello stipulante; il nominato subentra in tutti i diritti e obblighi derivanti dal contratto «fino al momento in cui il contratto fu stipulato». La Corte ne trae la conseguenza che il nominato è titolare del diritto al contratto definitivo e può azionarlo ex art. 2932 c.c.

  • Cass. Sez. 2, n. 27979 del 21/04/2022: La dichiarazione di nomina assicura allo stipulante la facoltà di individuare successivamente un terzo che diverrà titolare dei diritti e su cui graveranno le obbligazioni, con effetto ex tunc. La Corte applica tale principio per risolvere la questione di legittimazione attiva nel giudizio ex art. 2932 c.c., ricollegando la titolarità del diritto alla nomina secondo l’art. 1404 c.c.

  • Cass. Sez. 2, n. 9008/2022: Il nominato, per effetto della dichiarazione di nomina, «si considera fin dall’origine unica parte contraente»; tale principio incide sulla struttura del processo: in giudizi relativi al contratto in cui si debba individuare l’unica parte contrapposta, il nominato è litisconsorte necessario, con obbligo di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

  • Cass. Sez. 2, n. 1209/2020: La sentenza afferma che nel contratto per persona da nominare «il terzo subentra nel contratto con effetto retroattivo» e si considera «fin dall’origine» come unica parte, con subentro integrale in diritti e obblighi.

  • Cass. Sez. 2, n. 4169 del 22/01/2015: Dopo aver chiarito il meccanismo retroattivo ex art. 1404 c.c., la Corte precisa la distinzione rispetto all’ipotesi di nomina tardiva/invalida, in cui si applica l’art. 1405 c.c. con consolidamento definitivo in capo all’originario contraente.

  • Cass. Sez. 5, n. 30192 del 22/11/2017: La nomina accettata «investe l’eletto dei diritti e degli obblighi contrattuali con effetto retroattivo»; il nominato deve essere considerato «fin dall’origine» quale unica parte contrapposta. Il principio è applicato ai fini fiscali: l’imposta pagata sull’acconto dal promissario acquirente originario deve essere imputata all’imposta dovuta per il contratto definitivo anche quando il definitivo è stipulato dal nominato.

5.2 Effetti retroattivi e legittimazione processuale

  • C. App. Milano, n. 546 del 24/02/2024: La nomina del terzo, con accettazione, determina il suo subingresso nel contratto «con effetto retroattivo», prendendo il posto della parte originaria. La Corte d’Appello riconosce la legittimazione del nominato alla domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, sul presupposto della valida electio amici effettuata entro il termine convenzionale.

  • Trib. Castrovillari, n. 698 del 16/04/2025: Gli effetti ex tunc dell’art. 1404 c.c. si producono una volta che la nomina sia resa in tempo utile; il contratto si perfeziona prima della nomina e il nominato subentra direttamente verso il terzo con effetto retroattivo.

  • Cass. Sez. 5, n. 18088 del 25/02/2021: La CTR aveva ritenuto che per effetto della nomina la società nominata avesse acquisito diritti e obblighi derivanti dal preliminare, con effetto acquisitivo ex tunc; la Cassazione conferma la correttezza di tale impostazione e l’applicazione dell’art. 1404 c.c.

Casistica pratica

Caso 1 — Azione revocatoria contro il nominato: Tizio, indebitato, conclude un preliminare per persona da nominare e nomina il figlio. I creditori di Tizio potranno agire in revocatoria (art. 2901 c.c.) nei confronti del figlio (nominato), che è considerato acquirente ex tunc. Lo stato soggettivo rilevante ai fini della revocatoria è quello del nominato (non dello stipulante) al momento dell’acquisto retroattivo (Cass. n. 10171/2026).

Caso 2 — Ripartizione dei frutti: Contratto di vendita di un fondo rustico con riserva di nomina. La nomina avviene sei mesi dopo la stipula. I frutti prodotti nel semestre intermedio spettano al nominato fin dalla data del contratto originario, non dalla data della nomina.

Caso 3 — Responsabilità del nominato per inadempimento pregresso: Il nominato è ritenuto responsabile per l’inadempimento delle obbligazioni del contratto maturato nel periodo antecedente alla sua nomina, atteso che retroattivamente si considera parte dal momento della stipula. Lo stipulante non risponde, salvo patto contrario.

Note

¹ Sul piano tributario la retroattività civilistica ha un’importante ricaduta: ai fini dell’imposta di registro, la nomina è considerata un atto autonomo soggetto a tassazione separata (art. 32 D.P.R. 131/1986), a prescindere dall’effetto retroattivo previsto dall’art. 1404 c.c.

² In materia di contratto preliminare soggetto a trascrizione (art. 2645-bis c.c.), la retroattività ex art. 1404 c.c. opera tra le parti dalla data del contratto originario, ma verso i terzi solo dalla trascrizione della dichiarazione di nomina. Questa «scissione» tra effetti inter partes ed effetti verso i terzi è centrale nella pianificazione delle operazioni immobiliari.

Art. 1405 — Effetti della mancata dichiarazione di nomina

Testo normativo vigente

Art. 1405 (Effetti della mancata dichiarazione di nomina)

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.

Inquadramento sistematico

L’art. 1405 c.c. disciplina il regime residuale del contratto per persona da nominare: ogni qual volta la dichiarazione di nomina non sia fatta validamente entro il termine stabilito — per omissione, tardività, vizio di forma, mancanza di accettazione o di procura anteriore — il contratto consolida definitivamente i propri effetti in capo ai contraenti originari. Si tratta di una norma di chiusura del Capo VII, che conferisce certezza al rapporto contrattuale scongiurando un’indeterminatezza soggettiva sine die.

Analisi della norma

I presupposti di applicazione

L’art. 1405 c.c. si applica in quattro ipotesi:

  • Omissione della nomina: lo stipulante non effettua alcuna dichiarazione di nomina entro il termine stabilito (legale o convenzionale);

  • Tardività della nomina: la dichiarazione è comunicata all’altra parte dopo la scadenza del termine;

  • Vizio di forma: la dichiarazione di nomina o l’accettazione (o la procura) non rivestono la forma richiesta dall’art. 1403 c.c.;

  • Mancanza di accettazione o di procura: la nomina non è accompagnata dall’accettazione del nominato né da una procura anteriore al contratto ex art. 1402, comma 2, c.c.

In tutte queste ipotesi, il contratto «produce i suoi effetti fra i contraenti originari»: lo stipulante diventa definitivamente ed irrevocabilmente parte del contratto, con pienezza di diritti e obblighi, senza possibilità di liberarsi adducendo la riserva di nomina.

Consolidamento definitivo: carattere irrevocabile

Il consolidamento degli effetti in capo ai contraenti originari è definitivo e irrevocabile: una volta spirato il termine senza valida nomina, non è più possibile operare la sostituzione soggettiva, nemmeno con l’accordo di tutti i soggetti interessati (salvo configurare una diversa e autonoma cessione del contratto ex art. 1406 c.c., con i suoi presupposti e limiti). Come precisato dalla Cass. Sez. 2, n. 31332/2023, la comunicazione della nomina avvenuta solo in corso di causa — dopo la scadenza del termine convenzionale — è tardiva: il contratto produce effetti tra i contraenti originari ex art. 1405 c.c., e la nomina comunicata nel giudizio è priva di effetti modificativi della posizione soggettiva.

Rilevabilità d’ufficio e legittimazione all’eccezione

Un tema di rilievo pratico è se la tardività della nomina sia rilevabile d’ufficio dal giudice o debba essere eccepita dalla parte interessata. La Cass. Sez. 5, n. 18088/2021 ha chiarito che la tardività non è rilevabile d’ufficio né deducibile da terzi interessati: deve essere eccepita dall’altro contraente originario. Il principio si giustifica con la disponibilità del termine, che è convenzionale e quindi rientra nella sfera di autonomia privata delle parti.

Legittimazione processuale dello stipulante ex art. 1405 c.c.

In conseguenza del consolidamento ex art. 1405 c.c., lo stipulante è il solo legittimato all’azione ex art. 2932 c.c. per l’esecuzione in forma specifica del preliminare. Il nominato (o presunto tale) non ha alcuna legittimazione processuale, poiché la sostituzione soggettiva non è avvenuta. La Cass. Sez. 2, n. 4169/2015 ha censura le decisioni di merito che riconoscevano al nominato la legittimazione all’esecuzione in forma specifica nonostante la tardività della nomina.

Differenza dall’inefficacia: il contratto tra originari non è sospeso

Una precisazione fondamentale: il contratto tra i contraenti originari non è mai stato «sospeso» in attesa della nomina. Il contratto è efficace tra loro sin dalla conclusione; la nomina, quando valida, sostituisce ex tunc lo stipulante con il nominato. Se la nomina non è fatta o è invalida, il contratto rimane semplicemente quello che era: un contratto tra i contraenti originari, senza alcuna «caduta» o «inefficacia temporanea». La riserva di nomina è, in questa prospettiva, una facoltà di sostituzione soggettiva la cui mancata o invalida esercitazione non incide sulla struttura né sull’efficacia del contratto originario.

Coordinamento normativo

Norma Funzione nel coordinamento
Art. 1402 c.c. Termine (decadenziale) per la dichiarazione di nomina
Art. 1403 c.c. Forma: vizi formali che producono inefficacia ex art. 1405
Art. 1404 c.c. Effetti della nomina valida (contrarius all’art. 1405)
Art. 1406 c.c. Cessione del contratto: alternativa (autonoma) post-decadenza
Art. 2932 c.c. Legittimazione dello stipulante all’esecuzione in forma specifica

Giurisprudenza — Effetti della mancata o invalida nomina

5.1 Consolidamento definitivo tra i contraenti originari

  • Cass. Sez. 2, n. 31332 del 24/10/2023: La nomina comunicata in corso di causa, dopo la scadenza del termine convenzionale coincidente con la data del definitivo, è tardiva. Per effetto dell’art. 1405 c.c., il contratto produce effetti tra i contraenti originari; la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal nominato tardivo è infondata per difetto di legittimazione attiva.

  • Cass. Sez. 2, n. 4169 del 22/01/2015: La nomina tardiva o invalida comporta il consolidamento definitivo degli effetti contrattuali in capo all’originario contraente. Solo lo stipulante è legittimato all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; il presunto nominato non ha titolo ad agire.

5.2 Rilevabilità della tardività: onere di eccezione di parte

  • Cass. Sez. 5, n. 18088 del 25/02/2021: La tardività della dichiarazione di nomina non è rilevabile d’ufficio e non può essere dedotta da terzi interessati: deve essere eccepita dall’altro contraente originario. Il giudice non può rilevare autonomamente la decadenza dalla nomina se la controparte non la eccepisce.

5.3 Inefficacia per difetto di forma e inammissibilità dell’elusione

  • Trib. Castrovillari, n. 282 del 17/02/2025: La nomina tardiva unita al difetto di forma determina l’inefficacia della sostituzione soggettiva; gli effetti del contratto restano in capo ai contraenti originari. L’elusione tramite cessione del contratto ex art. 1406 c.c. è inammissibile: la cessione presuppone il consenso del ceduto e opera ex nunc, con struttura e disciplina incompatibili con il meccanismo del contratto per persona da nominare.

5.4 Inefficacia della nomina riferita al contratto definitivo

  • Trib. Tivoli, n. 107 del 30/01/2026: La riserva di nomina riferita al contratto definitivo (anziché al preliminare) non è riconducibile all’istituto del contratto per persona da nominare. La società attrice, che non è parte del preliminare, non ha legittimazione all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; la domanda è rigettata.

5.5 Effetti fiscali del consolidamento: rimborso dell’imposta

  • Cass. Sez. 5, n. 30192 del 22/11/2017: Gli effetti retroattivi ex art. 1404 c.c. (valida nomina) incidono sul regime dell’imposta di registro: l’imposta pagata sull’acconto dal promissario acquirente originario si imputa a quella dovuta per il contratto definitivo del nominato. Questo profilo è simmetrico rispetto all’art. 1405 c.c.: in caso di mancata nomina, l’imposta è dovuta dall’originario stipulante-acquirente che rimane definitivamente parte del contratto.

Casistica pratica

Caso 1 — Promissario acquirente che non effettua la nomina: Tizio, promissario acquirente con riserva di nomina entro il rogito, non nomina alcun soggetto. All’atto del definitivo, Tizio deve acquistare in proprio. Il promittente venditore non può rifiutarsi di stipulare; Tizio è il solo legittimato all’esecuzione in forma specifica se il venditore si rifiuta.

Caso 2 — Nomina tardiva nel corso del giudizio: Caio, promissario acquirente, nomina la moglie come acquirente nell’atto di citazione ex art. 2932 c.c., dopo che il termine previsto dalla riserva (data del rogito) era già scaduto. La nomina è tardiva; il giudizio ex art. 2932 c.c. può essere proseguito solo da Caio (Cass. n. 31332/2023).

Caso 3 — Tardività eccepita o non eccepita: Nel medesimo giudizio, se il promittente venditore non eccepisce la tardività della nomina, il giudice non può rilevarla d’ufficio; il processo prosegue senza che la questione sia risolta (Cass. n. 18088/2021). Il promittente venditore che ha interesse a eccepire la tardività (per ottenere il rigetto della domanda del nominato) deve farlo tempestivamente, a pena di decadenza.

Caso 4 — Tentativo di cessione per sanare la nomina inefficace: Mevio, stipulante che ha effettuato una nomina viziata nel termine, tenta di cedere il contratto alla persona che intendeva nominare, ex art. 1406 c.c. La cessione è uno strumento autonomo e distinto: richiede il consenso del ceduto (l’altra parte contrattuale) e produce effetti solo ex nunc. Non può sanare retroattivamente la nomina inefficace (Trib. Castrovillari n. 282/2025).

Note

¹ Qualora lo stipulante, rimasto definitivamente parte del contratto ex art. 1405 c.c., abbia agito nell’interesse di un soggetto terzo, potranno trovare applicazione le norme sulla gestione di affari altrui (art. 2028 ss. c.c.) o sul mandato senza rappresentanza (artt. 1705–1706 c.c.), con la conseguenza che lo stipulante avrà diritto di rivalsa nei confronti del soggetto nell’interesse del quale aveva contrattato.

² Il coordinamento tra art. 1405 c.c. e art. 2932 c.c. impone all’avvocato di verificare preliminarmente, ogni volta che il nominato intende agire per l’esecuzione in forma specifica, che la nomina sia stata tempestiva e formalmente valida; in difetto, l’azione è inammissibile per difetto di legittimazione attiva e il processo si chiuderà in rito.

Tavola sinottica dei precedenti citati

N. Autorità Numero Anno Sezione Articolo c.c. Massima / Principio
1 Corte di Cassazione 31332 2023 Sez. 2 1401–1402–1405 Nomina tardiva (comunicata in corso di causa, dopo la data del rogito): il contratto produce effetti tra i contraenti originari; la domanda ex art. 2932 c.c. del nominato tardivo è infondata per difetto di legittimazione
2 Corte di Cassazione 13686 2019 Sez. 2 1402 La dichiarazione di nomina può essere contenuta nell’atto di citazione notificato dal nominato, purché entro il termine; tempestività e legittimazione all’esecuzione in forma specifica
3 Corte di Cassazione 23112 2020 Sez. 2 1403 La mancanza dell’atto formale scritto richiesto dall’art. 1403 c.c. determina l’inefficacia della sostituzione soggettiva
4 Corte di Cassazione 18490 2014 Sez. 2 1403 Parallelismo delle forme: sufficiente comunicazione scritta; accettazione del nominato desumibile dall’atto introduttivo del giudizio
5 Corte di Cassazione 10171 2026 Sez. 3 1404 Effetti retroattivi ex tunc: il nominato si considera parte sin dalla stipula; rilevanza per l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
6 Corte di Cassazione 18538 2022 Sez. 2 1404 Nomina accettata senza riserve: subentro ex tunc nella medesima posizione contrattuale; legittimazione del nominato al definitivo
7 Corte di Cassazione 27979 2022 Sez. 2 1404 La dichiarazione di nomina individua il titolare con effetto ex tunc; legittimazione del nominato all’esecuzione in forma specifica
8 Corte di Cassazione 9008 2022 Sez. 3 1404 Il nominato «si considera fin dall’origine unica parte contraente»: conseguenze sull’integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
9 Corte di Cassazione 1209 2020 Sez. 2 1404 Il terzo nominato subentra nel contratto con effetto retroattivo e si considera fin dall’origine come unica parte
10 Corte di Cassazione 4169 2015 Sez. 2 1402–1405 Nomina tardiva → consolidamento definitivo in capo all’originario contraente; solo lo stipulante è legittimato all’esecuzione in forma specifica
11 Corte di Cassazione 1797 2017 Sez. 2 1403–1404 Oggetto di trascrizione è la dichiarazione di nomina; effetti retroattivi tra le parti, opponibilità ai terzi dalla trascrizione
12 Corte di Cassazione 30192 2017 Sez. 5 1404–1405 Effetti retroattivi della nomina accettata; imposta di registro pagata sull’acconto imputata al definitivo
13 Corte di Cassazione 3176 2018 Sez. 5 1402 Proroga del termine non registrata: inopponibile all’Erario; nomina tardiva agli effetti fiscali; art. 32 D.P.R. 131/1986
14 Corte di Cassazione 18088 2021 Sez. 5 1402–1405 La tardività della nomina non è rilevabile d’ufficio; deve essere eccepita dal contraente originario
15 C. App. Milano 546 2024 Sez. Civ. 1404 Subentro del nominato con effetto retroattivo; legittimazione del nominato all’esecuzione in forma specifica
16 Trib. Castrovillari 282 2025 Sez. Civ. 1402–1403–1405 Nomina tardiva + difetto di forma → effetti tra i soli contraenti originari; inammissibilità dell’elusione tramite cessione del contratto
17 Trib. Castrovillari 698 2025 Sez. Civ. 1404 Effetti ex tunc dell’art. 1404 c.c.; nomina resa in tempo utile; subentro diretto verso il terzo
18 Trib. Grosseto 936 2024 Sez. Civ. 1401–1404 Sostituzione del nominato all’originario stipulante ex tunc; conseguenze sull’interesse ad agire
19 Trib. Tivoli 107 2026 Sez. Civ. 1401–1405 Riserva riferita al contratto definitivo: inapplicabilità del contratto per persona da nominare; rigetto della domanda ex art. 2932 c.c.

Trattato redatto con riferimento al testo vigente del Codice Civile alla data del 27 luglio 2026 (R.D. 16 marzo 1942, n. 262).

Per il Capo VI (Della rappresentanza, artt. 1387–1400 c.c.) si rinvia al trattato separato. Per il Capo VIII (Della cessione del contratto, artt. 1406–1410 c.c.) si rinvia al prossimo trattato in fase di redazione.

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