La notifica al domicilio digitale del difensore fa decorrere il termine breve (Cass. civ. Sez. 2 n. 9705 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, estratto dai pubblici registri (INI-PEC e ReGIndE), è rituale e idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, ex art. 325 cod. proc. civ., anche quando l’atto di costituzione abbia indicato la PEC con riferimento alle sole comunicazioni di cancelleria. L’elezione di domicilio presso altro difensore non attribuisce alcun diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente nel luogo eletto. In base agli artt. 16-ter e 16-sexies del d.l. n. 179/2012, il domicilio digitale del difensore ha efficacia generale per tutte le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile. La notificazione eseguita nei confronti di uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è comunque valida.
Il Fatto
La società, convenuta in primo grado, aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano. La sentenza era stata corretta per errore materiale e la correzione notificata il 23 aprile 2018 all’indirizzo PEC del difensore costituito, indicato nella procura ai fini delle comunicazioni, mentre il domicilio era stato eletto presso un altro difensore. La Corte d’appello di Bari aveva rigettato l’eccezione di tardività dell’appello, ritenendo la notifica alla PEC non idonea a far decorrere il termine breve. La società, soccombente nel merito, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’inammissibilità dell’appello per intervenuta decadenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminare e assorbente l’esame del primo motivo di ricorso, vertente sulla tempestività dell’appello notificato il 29 maggio 2018, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza corretta. La Corte territoriale aveva applicato il principio, desunto da precedenti richiamati nel provvedimento, secondo cui in caso di contestuale indicazione della PEC e del domicilio eletto, la PEC rileverebbe solo per le comunicazioni di cancelleria.
Il Collegio ha concluso per il superamento di tale orientamento, affermando che l’istituzione del domicilio digitale ha attribuito all’indirizzo PEC del difensore, risultante dai registri pubblici, efficacia generale per tutte le notificazioni degli atti giudiziari in materia civile. La notificazione della sentenza eseguita a tale indirizzo è quindi valida anche in presenza di elezione di domicilio presso altro difensore, non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che impongono l’uso della PEC.
La Corte ha inoltre richiamato il principio, consolidato, secondo cui la notificazione effettuata nei confronti di uno soltanto dei difensori nominati è idonea a far decorrere il termine breve, essendo irrilevante che il destinatario non rivesta anche la qualità di domiciliatario. Ha dato continuità alla giurisprudenza più recente che applica ratione temporis il quadro normativo del d.l. n. 179/2012.
L’appello è stato conseguentemente dichiarato tardivo e l’impugnata sentenza è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., non potendo l’appello essere più proposto. Il secondo motivo di ricorso è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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