Canone concessorio non ricognitorio: trasporto e distribuzione gas (Cass. civ. n. 28910/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il canone concessorio non ricognitorio di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 costituisce corrispettivo per l’occupazione del demanio stradale con condotte sotterranee. L’obbligo di pagamento sorge in ragione dell’oggettivo attraversamento della sede stradale, a prescindere dalla qualificazione dell’attività come trasporto o distribuzione. Il regolamento comunale che assoggetta al canone la distribuzione del gas va interpretato in senso estensivo, comprensivo anche del trasporto, in coerenza con la ratio della norma istitutiva.
Il Fatto
Una società concessionaria di servizi pubblici, che gestiva condutture sotterranee per il trasporto di gas naturale nel territorio di un Comune, impugnava gli avvisi di pagamento del canone concessorio non ricognitorio emessi dal Comune per gli anni 2015, 2016 e 2017. La società eccepiva che il regolamento comunale (delibera n. 22 del 18/6/2015, allegato I) assoggettava al canone esclusivamente le “condutture sotterranee per la distribuzione” di gas, mentre la sua attività era di mero “trasporto”, attività diversa e non riconducibile alla distribuzione. Il Tribunale di Rieti rigettava la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4903/2022, accoglieva l’appello, escludendo la debenza del canone per il trasporto. Il Comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il quarto motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata. La Corte premette che il canone concessorio non ricognitorio (CCNR) di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) costituisce un corrispettivo per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze, proporzionale al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione. La ratio della norma è quella di porre a carico delle imprese che svolgono servizi pubblici in concessione il pagamento di una somma per l’attraversamento con cavidotti interrati di strade o autostrade.
La Corte richiama le definizioni del d.lgs. n. 164/2000 (liberalizzazione del mercato del gas), distinguendo il trasporto (rete di gasdotti ad alta pressione per la fornitura ai clienti) dalla distribuzione (rete di gasdotti locali per la consegna ai clienti). Tuttavia, la Corte osserva che tale distinzione non rileva ai fini dell’applicazione del canone. Sia l’attività di distribuzione che quella di trasporto implicano l’oggettivo attraversamento sotterraneo della sede stradale, che costituisce il fatto generatore dell’obbligazione.
Il regolamento comunale, ancorché faccia riferimento testuale alla “distribuzione”, deve essere interpretato in modo teleologico, alla luce della ratio dell’art. 27 del d.lgs. n. 285/1992. L’uso del suolo e del sottosuolo stradale è identico, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell’attività. La Corte, discostandosi dalle conclusioni del Pubblico Ministero, ritiene che la limitazione letterale operata dalla Corte d’appello sia errata: il canone è dovuto per qualsiasi attraversamento di condotte, qualunque sia la denominazione dell’attività, trattandosi di corrispettivo per l’occupazione del demanio stradale.
Implicazioni Pratiche
- Interpretazione estensiva dei regolamenti: l’avvocato del Comune o dell’ente concedente deve sostenere che il rinvio alla “distribuzione” nel regolamento va interpretato in senso estensivo, comprensivo del trasporto, alla luce della ratio del canone come corrispettivo per l’occupazione del suolo, richiamando i principi enunciati dalla Cassazione in materia.
- Verifica dell’oggetto della concessione: l’avvocato della società concessionaria deve accertare se il titolo concessorio o autorizzativo menzioni specificamente l’attività di trasporto o distribuzione; la mera qualificazione normativa non è decisiva, mentre rileva la concreta occupazione del demanio stradale con condotte.
- Eccezione di difetto di giurisdizione: in sede di impugnazione degli avvisi di pagamento, l’avvocato del privato può eccepire il difetto di giurisdizione solo se la domanda è diretta all’annullamento del regolamento, non se chiede la disapplicazione ex art. 5 l. n. 2248/1865 in via incidentale, come chiarito dalla Cassazione (giurisdizione del giudice ordinario).
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