Attestazione contabile a prova di impresa minore e insindacabilità del giudizio di inattendibilità (Cass. civ. n. 23880 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I bilanci degli ultimi tre esercizi, che l’imprenditore è tenuto a depositare per dimostrare il ricorrere dei presupposti di non assoggettamento alla liquidazione giudiziale, danno luogo a una presunzione semplice di corrispondenza al vero di quanto in essi attestato e non assurgano a prova legale, essendo soggetti alla valutazione del giudice secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ. Ove i dati contabili siano motivatamente ritenuti inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. La valutazione di attendibilità della documentazione prodotta rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione. L’accertamento definitivo di un debito impone l’appostazione in bilancio o, comunque, l’accantonamento in un apposito fondo rischi, a prescindere dalla sua azionabilità.
Il Fatto
La società, dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale dal Tribunale di Siracusa, proponeva reclamo ai sensi dell’art. 51 C.C.I.I., deducendo l’assenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, lett. d), C.C.I.I., l’inesistenza del credito e la mancanza dello stato di insolvenza. La Corte di Appello di Catania rigettava il reclamo, ritenendo inattendibili i bilanci del triennio rilevante per l’omessa appostazione di un debito accertato con sentenza passata in giudicato e per la mancata svalutazione di poste attive patrimoniali. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. L’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 2, comma 1, lett. d), 41, 42 e 121 C.C.I.I. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è stato ritenuto incidente esclusivamente su una questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato con riferimento all’art. 1, comma 2, legge fall. e replicabile ai requisiti dimensionali della c.d. impresa minore, secondo cui i bilanci depositati dall’imprenditore costituiscono uno strumento privilegiato per chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma formano oggetto di una presunzione semplice di veridicità. Essi restano pertanto soggetti al prudente apprezzamento del giudice di merito, che, ove ne accerti motivatamente l’inattendibilità, determina il permanere dell’onere probatorio a carico dell’imprenditore.
La valutazione di attendibilità delle scritture contabili è stata qualificata come giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato l’assenza di appostazione di un debito certo, coperto da giudicato, e la mancata svalutazione di immobilizzazioni e crediti, elementi che rendevano non credibile la chiave di lettura fornita dalla ricorrente. La Corte ha infine applicato la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di una sanzione in favore della controparte e della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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