Usucapione del diritto a mantenere costruzione a distanza inferiore (Cass. civ. Sez. II n. 24228 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva. Il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico e non incide sui requisiti del possesso ad usucapionem. Il mancato rispetto delle distanze deve essere fatto valere entro venti anni dalla realizzazione della costruzione, pena l’usucapione e l’impossibilità della demolizione.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale di Salerno per l’accertamento della violazione delle distanze legali e regolamentari tra il proprio fabbricato e quello dei convenuti, con condanna al ripristino e al risarcimento del danno. I convenuti hanno eccepito l’acquisto per usucapione del diritto a mantenere l’intero fabbricato a distanza inferiore e hanno chiesto la condanna per lite temeraria. Il Tribunale ha rigettato le pretese attoree, ha accolto la domanda riconvenzionale dichiarando l’usucapione della servitù e ha condannato l’attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c. La Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dalle controparti.
La Motivazione della Corte
I due motivi, correlati, risultano manifestamente destituiti di fondamento. La ricorrente contesta che possa usucapirsi il diritto a costruire a distanza minore rispetto a quella prevista dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali, denunciando violazione di legge e difetto di motivazione. L’asserto non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità e, sotto tale profilo, è inammissibile.
Costituisce diritto vivente il principio secondo cui è ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso di costruzione abusiva. Il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico e non incide sui requisiti del possesso ad usucapionem. L’indirizzo contrario è rimasto isolato e la parte ricorrente non offre elementi per rimeditare sul punto.
Quanto alla motivazione, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile. La motivazione della corte territoriale, pur stringata e integrata da quella del Tribunale, si pone al di sopra del minimo costituzionale, avendo dato conto, in punto di diritto, dell’usucapibilità del diritto e, in fatto, delle emergenze di causa dimostrative dei presupposti del possesso ad usucapionem. Il ricorso è pertanto rigettato. Segue la condanna alle spese, nonché, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., la condanna al pagamento di somme in favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre all’attestazione dei presupposti per il contributo unificato ulteriore.
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