Trasferimento estero sede sociale e responsabilità amministratori per tributi e sanzioni (Cass. civ. Sez. Trib. n. 29575/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento della sede legale di una società di capitali all’estero non è equiparabile alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese ai fini dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, salvo che il trasferimento sia fittizio. In tal caso, la responsabilità sussidiaria degli amministratori e soci per i tributi della società non è automaticamente configurabile, dovendo il giudice accertare se il trasferimento sia meramente formale o se la società continui a svolgere attività in Italia. Per le sanzioni tributarie, la responsabilità solidale dell’amministratore di fatto può essere esclusa solo se la società è vitale; se, invece, la società è una mera interposizione (cartiera), le sanzioni vanno imputate alla persona fisica che ha agito uti dominus.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento per maggiori imposte IVA, IRES e IRAP e relativi atti di irrogazione sanzioni nei confronti di due soggetti, quali amministratori di fatto della S.r.l., società operante nel settore edile, che aveva dichiarato costi mai sostenuti e crediti IVA inesistenti, e che aveva trasferito la propria sede legale all’estero. La CTP di Milano accoglieva i ricorsi dei contribuenti, ritenendo inapplicabile la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 in mancanza di prova del ruolo di amministratori di fatto e dell’esecuzione di atti idonei a far sorgere la responsabilità personale. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 5226/13/2015, confermava la decisione, escludendo la responsabilità per tributi (perché il trasferimento all’estero non è equiparabile alla liquidazione) e per sanzioni (richiamando l’art. 7 della l. n. 326 del 2003). L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso (nullità della sentenza per motivazione apparente), ritenendo che la CTR abbia espresso una ratio decidendi chiara e comprensibile, rispettando il minimo costituzionale di cui alle Sezioni Unite n. 8053/2014.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte richiama il principio (Cass. Sez. U. n. 5945/2013; Cass. n. 4818/2015; Cass. n. 43/2017) secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese conseguente al trasferimento della sede all’estero non determina, di per sé, l’estinzione della società ai sensi dell’art. 2495 c.c., né la cessazione dell’attività. Ne deriva che l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 (responsabilità sussidiaria degli amministratori e soci per i tributi non riscossi) non è applicabile in tale ipotesi, salvo che il trasferimento sia fittizio. La Corte censura la CTR per essersi limitata ad affermare in astratto la non equiparabilità, senza valutare in concreto se il trasferimento fosse fittizio e se il centro effettivo di direzione e attività fosse rimasto in Italia, come dedotto dall’Agenzia. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il trasferimento all’estero non è equiparabile alla liquidazione, salvo che sia fittizio.
Quanto alla responsabilità per le sanzioni, la Corte richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 23987/2025; Cass. n. 29038/2021; Cass. n. 36003/2021; Cass. n. 23231/2022; Cass. n. 1946/2023) secondo cui, in caso di interposizione del gestore uti dominus in una società di capitali, le sanzioni tributarie vanno imputate alla persona fisica che ha commesso l’illecito, e non alla società, se quest’ultima è una mera “cartiera” (fictio) utilizzata come schermo. La vitalità della società si contrappone alla sua gestione da parte di un soggetto terzo uti dominus. La CTR ha erroneamente escluso la responsabilità per sanzioni senza verificare se la società fosse vitale o meno. La Corte cassa la sentenza e rinvia per nuovo esame, affinché il giudice del rinvio valuti la fittizietà del trasferimento e la vitalità della società, applicando i principi enunciati.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della fittizietà del trasferimento estero: l’avvocato dell’Agenzia delle Entrate, per far valere la responsabilità degli amministratori ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 in caso di trasferimento della sede all’estero, deve allegare e provare elementi concreti che dimostrino la fittizietà del trasferimento (es. permanenza del centro effettivo di direzione e attività in Italia, inerzia operativa all’estero, simulazione). L’avvocato del contribuente, invece, deve dimostrare la realtà e l’operatività del trasferimento.
- Distinzione tra responsabilità per tributi e per sanzioni: l’avvocato del contribuente deve distinguere: per i tributi, la responsabilità ex art. 36 è sussidiaria e presuppone l’estinzione della società; per le sanzioni, la responsabilità solidale dell’amministratore di fatto può essere esclusa solo se la società è vitale. In caso di società cartiera, l’amministratore di fatto risponde in proprio delle sanzioni, anche se la società ha personalità giuridica, in quanto le violazioni vengono riferite alla sua condotta uti dominus.
- Onere della prova dell’interposizione: l’avvocato dell’Agenzia, per imputare le sanzioni all’amministratore di fatto, deve provare che la società è una mera interposizione (cartiera), priva di vitalità, gestita dal soggetto terzo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari. L’avvocato del contribuente deve dimostrare la vitalità della società (es. attività operativa, dipendenti, contratti) per escludere la responsabilità personale per le sanzioni.
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Nota della Redazione
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