Giudicato esterno tributario e fatti a efficacia pluriennale (Cass. civ. Sez. V n. 7475 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il giudicato esterno non è idoneo, di per sé, a fare stato in via generalizzata per i periodi d’imposta precedenti o successivi. L’efficacia espansiva opera soltanto in relazione a statuizioni relative a qualificazioni giuridiche o ad altri elementi preliminari caratterizzati dalla durevolezza nel tempo, che entrano a comporre la fattispecie per una pluralità di periodi. Quando invece la pronuncia risolve una situazione fattuale riferita a uno specifico periodo d’imposta, essa non estende automaticamente i propri effetti ad altra annualità. Il giudicato esterno può essere eccepito per la prima volta in sede di legittimità solo se sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, all’esito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza fondato su verbale di ispezione dell’INPS, contestava alla società contribuente l’omesso versamento di ritenute su maggiori compensi corrisposti ai dipendenti per l’anno 2007.

Le ragioni della società non erano accolte nei gradi di merito. La società e un soggetto in proprio ricorrevano per cassazione con tre motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. La ricorrente eccepiva il giudicato esterno formatosi su una pronuncia della stessa CTR relativa all’anno 2006.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente la carenza di legittimazione ad impugnare del ricorrente in proprio, non parte nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità del suo ricorso.

Quanto all’eccezione di giudicato esterno, la Corte ricorda che esso, per essere eccepito per la prima volta in legittimità, deve essere sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata. Poiché la pronuncia richiamata è anteriore alla decisione qui impugnata, la condizione non sussiste, sicché la rilevazione resta preclusa.

Nel merito la Corte conferma l’orientamento delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006. Il processo tributario non è giudizio sull’atto, ma ha ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi giudizio che si estende al merito e all’accertamento del rapporto.

L’autonomia dei periodi d’imposta giustifica l’indifferenza della fattispecie costitutiva solo per i fatti che non abbiano carattere di durata e siano variabili da periodo a periodo. Diversamente, gli elementi costitutivi a carattere tendenzialmente permanente, come le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria, si considerano un unicum.

Nel caso concreto l’estensione non può operare, essendo la pronuncia invocata attinente a circostanze di fatto peculiari e differenti rispetto all’anno di imposta esaminato. L’eccezione è pertanto rigettata.

Il primo motivo, sulla validità del verbale ispettivo INPS e sul codice dell’amministrazione digitale, è infondato. I dati estratti da un sistema informatico non sono di per sé prova privilegiata: fa fede fino a querela di falso non il documento informatico, ma il verbale redatto dai pubblici ufficiali, nella parte in cui attesta l’estrazione dei dati. Gli stessi dati restano oggetto di libera valutazione del giudice del merito. Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura sulla valutazione delle prove, sottratta al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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