Lavoro carcerario: unicità del rapporto e prescrizione dei crediti (Cass. civ. Sez. Lav. n. 29697/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria è unitario e non si interrompe per effetto dei turni di rotazione o delle sospensioni dell’occupazione lavorativa, che configurano mere sospensioni del rapporto. L’onere di provare l’effettiva cessazione del rapporto, prima della fine dello stato di detenzione, grava sull’Amministrazione penitenziaria. La decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro unico, non alla cessazione di singoli periodi lavorativi intermediali.
Il Fatto
Un detenuto, che aveva lavorato alle dipendenze del Ministero della Giustizia dal gennaio 2014 al febbraio 2022 con mansioni di addetto alla distribuzione pasti, assistente alla persona, addetto alle pulizie e alla spesa dei detenuti, agiva in giudizio per ottenere l’adeguamento retributivo ex art. 22 della l. n. 354/1975. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, condannando il Ministero al pagamento di € 3.441,31. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2531/2024, in riforma, riduceva l’importo a € 1.302,32, ritenendo estinto per prescrizione il credito per il periodo antecedente al 6 settembre 2017, sulla base della considerazione che il detenuto aveva intrattenuto con l’Amministrazione vari rapporti lavorativi autonomi, ciascuno di durata non superiore al mese, con bassa frequenza e intervallati da diversi mesi. Il detenuto ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 17476/2024, n. 17478/2024, n. 17484/2024), intervenuto in data successiva alla sentenza impugnata, che la Corte d’appello non aveva potuto applicare. La Corte rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari, che si trovano in una condizione di attesa della “chiamata al lavoro” sulla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione rispetto a tale chiamata, e il connesso metus, riverbera effetti sul percorso rieducativo, sul quale il proficuo svolgimento dell’attività lavorativa ha una significativa valenza.
La Cassazione esclude che, in tale quadro, rilevino ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie dell’occupazione lavorativa. Tali interruzioni, dovute a turni di rotazione e avvicendamenti, non configurano una vera e propria cessazione del rapporto, ma piuttosto sospensioni dello stesso, in un contesto di unico rapporto di lavoro. Una cessazione del rapporto di lavoro si verifica solo con la fine dello stato di detenzione (o con altre cause, come l’età, lo stato di salute o l’idoneità al lavoro), ma non con le interruzioni dovute alla turnazione. L’onere di provare l’effettiva cessazione del rapporto, qualora avvenuta prima della fine della detenzione, grava sull’Amministrazione penitenziaria. La Corte censura la Corte d’appello per aver ritenuto configurabili singoli rapporti autonomi e per aver fatto decorrere la prescrizione dalla cessazione di ciascuno di essi, senza considerare l’unicità del rapporto e senza porre a carico dell’Amministrazione l’onere di provare le interruzioni.
Implicazioni Pratiche
- Decorrenza della prescrizione: l’avvocato del detenuto lavoratore deve eccepire che la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro unico (di regola, dalla fine dello stato di detenzione), e non dalla fine di ogni singolo periodo lavorativo intermedio. Le interruzioni dell’occupazione dovute a turni di rotazione non interrompono il rapporto.
- Onere della prova dell’Amministrazione: l’avvocato del detenuto deve contestare le eccezioni di prescrizione sollevate dal Ministero della Giustizia, rilevando che spetta all’Amministrazione provare l’effettiva interruzione o cessazione del rapporto (es. dimissioni del detenuto, inidoneità sopravvenuta, rifiuto del lavoro), e che le mere sospensioni dell’occupazione non sono sufficienti a far decorrere la prescrizione.
- Unicità del rapporto di lavoro: l’avvocato del detenuto deve sostenere l’unicità del rapporto di lavoro carcerario, argomentando che le diverse mansioni svolte in periodi successivi non costituiscono autonomi contratti di lavoro, ma manifestazioni di un unico rapporto, in ragione della finalità rieducativa e della posizione di soggezione del detenuto rispetto all’organizzazione del lavoro penitenziario.
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