Contratto a progetto senza progetto specifico: conversione automatica in lavoro subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17579 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, primo comma, d.lgs. n. 276/2003, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f), l. n. 92/2012, si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso. Tale conversione rappresenta un’ipotesi sanzionatoria conseguente alla violazione del tipo negoziale, che non viola il principio di indisponibilità del tipo. Nel rito del lavoro, l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio se i documenti risultino indispensabili per la decisione, necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione di un fatto.

Il Fatto

L’INPS, in sede di accertamento ispettivo, contestava alla società la natura subordinata di numerosi contratti a progetto instaurati dal giugno 2010 al maggio 2015, attribuendo natura retributiva, ai fini previdenziali, ai compensi corrisposti a titolo di indennità di trasferta. Il Tribunale di Brescia accoglieva parzialmente il ricorso della società, riconoscendo il diritto alla compensazione di quanto versato, rigettando nel resto. La Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello principale della società e dichiarava improcedibile l’appello incidentale dell’INPS, ritenendo illegittimi i contratti a progetto per carenza di un valido progetto, con conseguente automatica conversione dei rapporti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha innanzitutto respinto i primi cinque motivi di ricorso, relativi all’esercizio dei poteri istruttori e alla valutazione delle prove. In merito all’acquisizione documentale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’ordinamento processuale consente un contemperamento ispirato all’esigenza della ricerca della verità materiale, cui è funzionalizzato il rito del lavoro. I poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., possono essere esercitati ove essi siano indispensabili ai fini della decisione e con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva correttamente esercitato tali poteri, acquisendo documenti sulla base di una pista probatoria già esistente, costituita dal verbale ispettivo e dalle allegazioni della memoria di difesa.

La Corte ha altresì ribadito che le censure della società, lungi dal denunciare violazioni di legge, miravano a sindacare l’accertamento dei fatti operato dal giudice di appello, come tale sottratto al giudizio di legittimità, essendo il ricorso per cassazione non un giudizio di merito di terzo grado. Ha inoltre confermato la validità del principio secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni rese dagli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice.

Con riferimento al sesto motivo, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 69, primo comma, d.lgs. n. 276/2003. La conversione legale della collaborazione priva di progetto in rapporto di lavoro subordinato costituisce un’ipotesi sanzionatoria conseguente alla violazione del tipo negoziale, che non viola il principio di indisponibilità del tipo, operando in senso unidirezionale e innalzando il livello di tutela del lavoratore. La Corte ha pertanto escluso la necessità di un accertamento individualizzato degli indici della subordinazione, operando la presunzione assoluta di subordinazione.

Il settimo motivo, relativo alla nozione di progetto, è stato dichiarato inammissibile per carenza del requisito di specificità, non avendo la società dimostrato in concreto l’error in iudicando. La Corte ha comunque ribadito che la nozione di specifico progetto consiste in un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata, funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale, suscettibile di valutazione distinta dalla routine ripetuta e prevedibile. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata confutazione della statuizione relativa alla carenza di interesse ad agire.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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