Iscrizione alla Cassa geometri dovuta anche per attività saltuaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5151 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione all’albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza di categoria e di versamento della contribuzione minima, anche quando l’attività sia esercitata in forma saltuaria od occasionale e a prescindere dalla produzione di reddito professionale. È legittimo l’esercizio della potestà regolamentare della Cassa che stabilisce l’obbligo contributivo in tali ipotesi, trovando essa fondamento nella legge regolatrice e nell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine dell’ente privatizzato. L’eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale non è ostativa, poiché a ciascuna attività lavorativa deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di Piacenza, aveva accolto l’opposizione proposta da un geometra avverso le cartelle esattoriali notificate per il recupero della contribuzione pretesa dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti per gli anni 2008-2015.
Il giudice del gravame aveva ritenuto che l’art. 22, comma 1, l. n. 773/1982 subordinasse l’obbligo di iscrizione all’esercizio della libera professione con carattere di continuità, presupposto che nella specie non ricorreva: nell’arco temporale considerato il professionista aveva presentato solo quattro pratiche e, dal 2011, la società di cui era socio e amministratore risultava inattiva. Il contribuente, inoltre, era stato lavoratore dipendente fino al 2015, con iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi per connessione. Il punto di partenza è il superamento consapevole del principio espresso da Cass. n. 5375/2019, al quale la sentenza impugnata aveva dato continuità. La giurisprudenza successiva, a partire da Cass. n. 4568/2021, ha affermato che l’iscrizione all’albo è condizione sufficiente per il sorgere dell’obbligo di iscrizione alla Cassa e di pagamento della contribuzione minima, restando irrilevanti tanto la natura occasionale dell’attività quanto la mancata produzione di reddito.
La Corte ha richiamato un orientamento consolidato, costituito da numerose ordinanze coeve, per affermare che costituisce legittimo esercizio del potere regolamentare della Cassa l’avere stabilito, con l’art. 5 dello Statuto, l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale. La potestà di imporre un contributo obbligatorio agli iscritti all’albo che non svolgano attività continuativa era già prevista nella legge regolatrice dell’attività della Cassa, sicché le previsioni adottate dopo la privatizzazione, che hanno trasformato il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, si pongono in linea con l’attribuzione all’ente della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Quanto alla posizione previdenziale del professionista, la Corte ha escluso che l’iscrizione ad altra gestione possa ritenersi ostativa all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. Dopo la riforma attuata dall’art. 2, comma 25, l. n. 335/1995 si è affermato il principio generale, opposto a quello precedentemente fissato dall’art. 22 l. n. 773/1982, secondo cui a ciascuna attività lavorativa o professionale esercitata dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa. La pretesa contributiva non viola quindi il divieto di doppia contribuzione, trattandosi di attività distinte: l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra quale libera professione.
Infine, la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini dell’obbligo di iscrizione e contribuzione, l’attività di socio e amministratore di una società operante nel settore edile esercitata dal geometra iscritto all’albo: ciò che conta è che nell’esercizio dell’attività di amministratore il professionista spenda le proprie competenze professionali.
Poiché il giudice del gravame non si era adeguato a tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.