Differenze retributive al lavoratore pubblico assunto con contratto nullo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14087 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore assunto dalla pubblica amministrazione in forza di un contratto nullo, per violazione dei vincoli legali e costituzionali posti all’instaurazione dei rapporti di pubblico impiego, ha comunque diritto, ai sensi dell’art. 2126, comma 2, cod. civ., alla retribuzione per il periodo di effettiva esecuzione della prestazione. Tale retribuzione comprende tutte le voci previste dalla contrattazione collettiva di comparto, che l’amministrazione è obbligata a corrispondere in ossequio al principio di parità di trattamento e all’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001. Nel pubblico impiego, a differenza del settore privato, il lavoratore non ha diritto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma ciò non incide sul diritto a percepire integralmente gli emolumenti maturati. Il richiamo all’art. 36 Cost. resta privo di autonoma rilevanza quando il diritto alle differenze retributive trovi già fondamento nella disciplina collettiva applicabile.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato attività come farmacista per un’Azienda Sanitaria Locale tra il febbraio 2007 e il novembre 2009, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa più volte reiterato. Rivoltosi al giudice del lavoro, aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna dell’Azienda al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, festività soppresse, ferie e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto.

Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non dimostrata la subordinazione. La Corte d’Appello di Napoli aveva però riformato la decisione, accogliendo il gravame e condannando l’Azienda al pagamento di oltre trentaduemila euro in linea capitale, in applicazione del CCNL della dirigenza sanitaria. Contro tale sentenza l’ASL ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — con i quali la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. in relazione agli artt. 2126, comma 2, cod. civ. e 36 Cost. — sono stati trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. L’Azienda non contestava l’accertamento della subordinazione, ma sosteneva che il lavoratore fosse già stato remunerato con la retribuzione base del contratto collettivo di categoria.

La Corte rileva che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, accertata la natura subordinata del rapporto instaurato dietro lo schermo di un fittizio contratto di collaborazione, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto al pagamento di tutte le voci retributive dovute, come disposto dall’art. 2126, comma 2, cod. civ., che eccezionalmente attribuisce il diritto alla retribuzione nonostante la nullità del contratto. Nel caso di specie la nullità derivava dalla violazione dei vincoli posti dalla legge e dall’art. 97 Cost. all’instaurazione dei rapporti di pubblico impiego.

Le voci riconosciute sono quelle non previste nel rapporto di collaborazione, ma dovute al lavoratore subordinato in forza della contrattazione collettiva di comparto. Si tratta in ogni caso di retribuzione che l’amministrazione è tenuta a pagare per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in ossequio al principio di parità di trattamento e all’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001.

La Corte d’Appello ha inoltre correttamente osservato che nel pubblico impiego, a differenza del settore privato, il lavoratore assunto in violazione dei presupposti di legge non ha diritto all’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, ma ciò nulla toglie al suo diritto a percepire tutti gli emolumenti dovuti per l’intero periodo della prestazione.

Ne consegue che il richiamo all’art. 36 Cost. nella sentenza impugnata è privo di immediata rilevanza, così come non è pertinente il richiamo della ricorrente alla giurisprudenza di legittimità che, nel diverso ambito del lavoro privato, definisce i limiti di applicabilità del trattamento economico collettivo (Cass. n. 944/2021).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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