Usura e tassi soglia: per la Cassazione il giudice deve applicare d’ufficio i decreti ministeriali (ord. 31422/2025)
Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 23 ottobre 2025 (dep. 2 dicembre 2025), n. 31422 (Pres. Di Marzio, Rel. Falabella) – R.G. 20392/2020
I fatti
In un’opposizione a decreto ingiuntivo per il saldo di un conto corrente bancario, gli opponenti — tra cui il fideiussore garante — eccepiscono l’usurarietà del tasso applicato. La Corte d’appello di Ancona, in una prima pronuncia non definitiva, stabilisce che la verifica del superamento del tasso soglia debba tener conto anche della commissione di massimo scoperto. Con la sentenza definitiva, però, rigetta l’appello: gli opponenti, spiega la Corte, non avevano depositato in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia trimestrali, sui quali gravava un onere probatorio a loro carico — sebbene quei decreti fossero stati comunque reperiti e utilizzati dal consulente tecnico d’ufficio.
Contro questa sentenza propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Tre di essi, riuniti perché connessi, sostengono che i decreti ministeriali che fissano i tassi soglia non sono fatti da provare, ma fonti normative che il giudice deve applicare d’ufficio, a prescindere dall’attività probatoria delle parti.
La decisione della Cassazione
La Cassazione accoglie questi motivi. I decreti ministeriali che rilevano trimestralmente i tassi soglia, previsti dall’art. 2 della legge 108/1996, sono atti amministrativi a contenuto generale e astratto: integrano il precetto dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c. e ne condividono, per questo, la natura sostanzialmente normativa. Ne discende che il giudice li deve conoscere d’ufficio, secondo il principio iura novit curia, indipendentemente dal fatto che le parti li abbiano prodotti in giudizio.
La Corte prende esplicitamente le distanze da un precedente difforme (Cass. n. 26525/2024), che aveva invece qualificato l’onere di allegazione dei decreti come onere probatorio ordinario a carico di chi eccepisce l’usura.
I decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, in quanto atti amministrativi a carattere integrativo di norme penali e civili, sono soggetti alla regola iura novit curia e il giudice deve applicarli d’ufficio, senza che sia necessaria la loro produzione in giudizio ad opera della parte interessata.
L’esito
La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Perché questa decisione conta, in pratica
Per chi difende un’opposizione a decreto ingiuntivo o un’azione fondata sul superamento del tasso soglia, questa ordinanza sposta un onere probatorio importante: non è più necessario produrre in giudizio i decreti ministeriali che fissano i tassi soglia trimestrali per dimostrare l’usurarietà del tasso applicato. È il giudice a doverli conoscere e applicare d’ufficio, come qualsiasi altra fonte normativa. Un’eccezione di usura non può quindi essere respinta solo perché la parte non ha allegato quei decreti: se il tasso soglia risulta superato sulla base dei dati ufficiali, il giudice deve rilevarlo comunque.