Inammissibilità del ricorso per cassazione per mancata esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. 1 n. 9290 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.. Tale requisito postula la narrazione sommaria delle domande introduttive, delle vicende dei gradi di merito e del contenuto della decisione impugnata. La mancanza dell’esposizione non può essere superata attraverso l’esame delle censure, non essendone garantita l’esatta comprensione, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva cinque motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che aveva respinto la sua domanda diretta ad accertare la nullità o ad ottenere l’annullamento di una fideiussione rilasciata nel 2011 in favore di una banca, in relazione alle obbligazioni assunte da un terzo soggetto nei confronti dell’istituto di credito. La domanda era stata già dichiarata inammissibile dal tribunale. La società cessionaria del credito e la banca originaria resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che l’esposizione del ricorso risultava totalmente carente rispetto ai requisiti di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ.. Dalla lettura dell’atto non era dato comprendere quale fosse il rapporto garantito, la causa di nullità invocata, le difese svolte dalla banca, le sorti delle istanze istruttorie e le ragioni della pronuncia di inammissibilità di primo grado, né il contenuto dei motivi di appello. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 11308 del 2014, secondo cui tale mancanza non è sanabile attraverso l’esame delle censure o di altri atti processuali.
Quanto al primo motivo, riguardante la titolarità del credito in capo alla cessionaria, la Corte ha escluso la fondatezza della censura, richiamando il principio per cui la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, trattandosi di accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità. La doglianza del ricorrente è stata ritenuta spiegata contro l’evidenza, laddove la sentenza impugnata aveva accertato l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione.
Il secondo mezzo è stato dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente aveva chiesto la riproposizione di istanze istruttorie già espressamente rigettate dal giudice di primo grado, senza averle censurate con uno specifico motivo di impugnazione. La Corte ha precisato che, a fronte del rigetto di un’istanza istruttoria, la parte deve proporre un apposito motivo di gravame, non essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..
Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili per non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha ribadito che l’invocazione del provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005 non è sufficiente per le fideiussioni stipulate successivamente, occorrendo allegare e provare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale al momento della concessione della garanzia. Ha inoltre distinto l’eccezione di nullità della clausola, rilevabile d’ufficio, dall’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 cod. civ., che costituisce eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni e deve essere tempestivamente sollevata dal garante.
Il quinto motivo, relativo alla condanna alle spese, è stato infine ritenuto inammissibile in quanto la pronuncia era conforme al principio di soccombenza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., attesa la definizione del giudizio in conformità alla proposta ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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