Cessione di crediti da forniture già eseguite senza adesione della P.A.: inammissibile il rilievo tardivo di nullità (Cass. civ. Sez. 1 n. 14666 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando, sulla validità del rapporto, si sia formato il giudicato, anche implicito, come nel caso in cui il giudice di primo grado, accogliendo la domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto e le parti non abbiano mosso censure in appello. La nullità, pur se rilevabile d’ufficio, non può essere accertata sulla base di una mera eccezione sollevata per la prima volta in cassazione, fondata su contestazioni in fatto mai effettuate nei gradi di merito. Nei giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023, il controricorso è rituale con il solo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, senza necessità di notifica all’altra parte. Il controricorso tardivo è inammissibile e non consente al resistente di depositare memorie, né di partecipare alla discussione orale nel procedimento in camera di consiglio.

Il Fatto

Una società, già cessionaria di crediti vantati da fornitori nei confronti di un’azienda ospedaliera, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura di medicinali e materiale sanitario. L’azienda ospedaliera proponeva opposizione, contestando la validità e l’opponibilità delle cessioni. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione e condannava l’ente al pagamento di una somma ridotta, revocando il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la necessità dell’adesione dell’ente pubblico alle cessioni, in ragione dell’avvenuta esecuzione delle forniture.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’azienda ospedaliera. Con riferimento ai primi due motivi, concernenti la presunta nullità dei contratti di fornitura per difetto di forma scritta e la mancata prova della copertura della spesa, la Corte ha rilevato che tali doglianze non trovavano alcun riscontro nella sentenza impugnata. Sul punto, ha richiamato il principio per cui il rilievo d’ufficio della nullità contrattuale è precluso quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come nel caso in cui il giudice di prime cure, accogliendo la domanda, abbia ritenuto valido il contratto e la questione non sia stata censurata in appello.

La Corte ha inoltre precisato che la nullità, pur essendo rilevabile d’ufficio, non può essere accertata sulla base di una contestazione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, che richieda nuovi accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a fronte dei quali l’altra parte subirebbe il vulnus delle maturate preclusioni processuali.

Quanto ai motivi dal terzo al settimo, tutti incentrati sull’applicabilità del codice dei contratti pubblici alle forniture in questione, la Corte ne ha evidenziato l’inammissibilità per non aver specificamente censurato la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva basato la propria decisione sull’assorbimento di tali questioni, avendo accertato che i contratti di compravendita erano stati integralmente eseguiti e che, pertanto, difettava il requisito della durata cui è collegata la necessità dell’adesione dell’ente pubblico.

Da ultimo, la Corte ha rilevato la tardività del controricorso depositato dalla società resistente, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso. Ha applicato il novellato art. 370 cod. proc. civ., che per i giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2023 non richiede più la notifica del controricorso ma solo il suo deposito. L’inammissibilità del controricorso ha comportato l’insussistenza dei presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., non ravvisandosi la colpa grave né un abuso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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