Accertamento induttivo e percentuali di ricarico: il contribuente non può essere gravato di un onere probatorio ulteriore non previsto dalla legge (ord. 31784/2025)

Cassazione Civile, Sez. Tributaria, ordinanza 17 settembre 2025 (dep. 5 dicembre 2025), n. 31784 (Pres. Federici, Rel. Succio) – R.G. 2639/2018

I fatti

Una s.r.l. impugna un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rideterminava i tributi dovuti per il periodo d’imposta 2007, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, applicando il metodo dell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, basato su una percentuale di ricarico medio dell’83,7933%. La CTP di Reggio Calabria rigetta il ricorso; la CTR conferma la decisione di primo grado.

Il ricorso

Cinque motivi. I primi tre contestano l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo e la legittimità della percentuale di ricarico applicata. Il quinto motivo lamenta che la CTR abbia erroneamente onerato la contribuente di dimostrare anche “la misura dell’incidenza” delle erroneità contestate sulla determinazione finale del reddito, oltre a provarne l’esistenza.

La decisione

La Cassazione respinge i primi motivi: dalla sentenza impugnata risulta che l’Ufficio ha utilizzato l’accertamento analitico-induttivo (non quello “induttivo puro”), fondato sulla media ponderata e sulla percentuale di ricarico — strumento legittimo quando i dati contabili, pur non del tutto inattendibili, presentano incongruenze specifiche. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di autosufficienza richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Accoglie invece il quinto motivo. La Corte ricorda che, contestato il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito deve verificare la scelta dell’Amministrazione alla luce di coerenza logica e congruità, tenendo conto della natura dei beni e della rappresentatività del campione selezionato — ma l’onere del contribuente si esaurisce nel provare l’illogicità e l’incongruenza dei criteri adottati, senza estendersi a dimostrare anche la “misura dell’incidenza” di tali vizi sul risultato finale. Nel caso di specie, la contribuente aveva dedotto elementi specifici e analitici (scontistica applicata, periodi di saldi, rottamazione di articoli fuori moda) idonei a incidere sulla percentuale di ricarico; pretendere che ne dimostrasse anche l’esatta incidenza quantitativa sulla media ponderata costituisce un ulteriore onere probatorio non previsto dalla legge.

In tema di accertamento analitico-induttivo, l’onere del contribuente che contesti la percentuale di ricarico applicata dall’Amministrazione si esaurisce nel provare l’illogicità e l’incongruenza dei criteri adottati nella sua determinazione; non può essere gravato dell’ulteriore onere di dimostrare anche la misura dell’incidenza di tali vizi sulla rideterminazione finale del reddito.

L’esito

La Cassazione accoglie il quinto motivo, dichiara assorbito il quarto, rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza limitatamente al punto accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Perché questa decisione conta, in pratica

Per le imprese sottoposte ad accertamento analitico-induttivo basato su percentuali di ricarico, la decisione traccia un confine netto sull’onere probatorio: basta dedurre elementi specifici capaci di incidere sulla percentuale contestata (sconti, saldi, svendite di fine stagione), senza dover altresì quantificare con precisione l’effetto di ciascun elemento sul risultato finale — compito che resta dell’Amministrazione prima e del giudice poi.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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