Tremonti ambiente: la detassazione spetta solo per gli investimenti che riducono i danni della propria impresa, non di terzi (Cass. civ. n. 27089/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27089/2025, pubblicata il 9 ottobre 2025, R.G. n. 11745/2020, Presidente Roberta Crucitti, Relatore Francesco Cortesi.
Il principio di diritto
Nel definire gli investimenti cui si applica l’agevolazione come quelli necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività.
Il fatto
Una società operante nella realizzazione di impianti di energia alternativa per conto di terzi aveva realizzato un impianto fotovoltaico per un Comune e fruito della detassazione cosiddetta Tremonti ambiente (art. 6 della l. n. 388/2000). L’Agenzia delle Entrate disconosceva l’agevolazione ai fini IRES per il 2011, ritenendo che la società non avesse sostenuto alcun investimento aggiuntivo per ridurre l’impatto ambientale della propria attività e non fosse l’utilizzatrice dell’impianto, destinato all’ente committente. Le commissioni tributarie di merito davano ragione alla contribuente; l’Agenzia ricorreva per cassazione.
La motivazione
La censura relativa al requisito oggettivo – chi fosse l’utilizzatore dell’impianto – è inammissibile, perché sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito. Sul requisito soggettivo la Corte, dopo aver dato atto di un contrasto giurisprudenziale, aderisce all’orientamento ormai costante: l’agevolazione, riservata alle piccole e medie imprese, si fonda sull’implicito presupposto della dannosità ambientale inerente all’attività dell’impresa investitrice. Sono perciò agevolabili solo gli investimenti diretti a prevenire, ridurre o riparare i danni causati dalla propria attività, non quelli delle imprese il cui oggetto è già la prevenzione di danni ambientali causati da terzi. La tesi opposta trasformerebbe il beneficio in un aiuto all’attività stessa di tali imprese, in contrasto con l’intenzione del legislatore e suscettibile di configurare un aiuto di Stato vietato dagli artt. 107-109 TFUE, con alterazione della concorrenza.
Esito: accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Implicazioni pratiche
Le imprese di scopo che realizzano investimenti ambientali per conto di terzi non accedono alla Tremonti ambiente: il beneficio spetta a chi riduce l’impatto ambientale della propria attività d’impresa, non a chi fa della riduzione dei danni altrui il proprio oggetto sociale. Prima di far valere l’agevolazione conviene verificare che l’investimento incida sulla dannosità ambientale inerente all’attività dell’impresa investitrice, con l’approccio incrementale richiesto dall’art. 6, comma 15. Da tenere presente il contrasto ormai superato: un primo indirizzo (Cass. n. 30225/2022 e n. 7343/2021) ammetteva l’agevolazione anche per l’utilizzo a favore di terzi; quello oggi consolidato lo esclude.
Provvedimento integrale: scarica il PDF