Credito d’imposta della società di persone: legittima l’attribuzione ai soci in proporzione alle quote
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 32848/2025, depositata il 16 dicembre 2025 (R.G. n. 21579/2012) – Pres. Crucitti, Rel. Angarano.
I fatti
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8 l. 388/2000), maturato da una s.r.l. poi trasformata in s.a.s. e da questa attribuito, in proporzione alle quote, all’unico socio. CTP e CTR avevano dato ragione alla contribuente. Una precedente sentenza della Cassazione del 2016, che aveva accolto il ricorso dell’Agenzia, si è poi rivelata — come emerso in questo procedimento — un “simulacro di sentenza”: la motivazione si riferiva, per errore materiale, a tutt’altra controversia. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione.
Il ricorso
Riuniti i due procedimenti — il ricorso originario dell’Agenzia delle Entrate del 2012 e quello per revocazione della società del 2016 — la Cassazione ha dovuto anzitutto affrontare la questione preliminare della sentenza-simulacro, per poi decidere nel merito il ricorso originario dell’Agenzia, che contestava la possibilità per il socio di una società di persone di utilizzare il credito d’imposta maturato dalla società.
La decisione
Applicando l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 11032/2023) sul rimedio per le sentenze “simulacro” — provvedimenti giuridicamente inesistenti perché motivati su una controversia diversa da quella effettivamente decisa — il Collegio ha proceduto esso stesso alla rinnovazione del giudizio nel merito. Ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando che il credito d’imposta maturato da una società di persone può essere legittimamente attribuito ai soci, in tutto o in parte, in proporzione alle rispettive quote, in virtù del principio di trasparenza fiscale di cui all’art. 5 t.u.i.r.: tale attribuzione non integra una cessione del credito in senso proprio, ma una particolare forma di utilizzo del credito stesso.
In tema di credito di imposta maturato da una società di persone, in virtù del principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r., è consentita l’attribuzione del medesimo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle loro quote, non configurandosi un’ipotesi di cessione in senso proprio ma solo una particolare forma di utilizzo del medesimo.
L’esito
Ricorso dell’Agenzia delle Entrate del 2012 rigettato. Dichiarata cessata la materia del contendere quanto al ricorso per revocazione, venuto meno l’oggetto a seguito della declaratoria di inesistenza della sentenza-simulacro del 2016.
Perché questa decisione conta, in pratica
La decisione chiarisce un punto operativo per le società di persone: i crediti d’imposta da agevolazioni maturati dalla società possono essere trasferiti ai soci come forma di utilizzo, non di cessione, anche a seguito di trasformazioni societarie, purché sia rispettato il principio di trasparenza fiscale. La vicenda processuale offre inoltre un caso di scuola sul rimedio applicabile quando una sentenza di Cassazione risulti, per errore, motivata su una causa diversa da quella effettivamente decisa.