Notifica della cartella in plico raccomandato: presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e onere della prova a carico del destinatario (Cass. civ. Sez. 5 n. 12293 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, in conformità al principio di vicinanza della prova. Il contribuente che deduca che il plico non conteneva l’atto notificato, o che ne conteneva uno diverso, è onerato della relativa prova. Tale presunzione opera esclusivamente nell’ipotesi di una busta contenente un unico atto; qualora il mittente affermi di averne inseriti più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di dimostrare che tutti gli atti erano contenuti nel plico, secondo l’id quod plerumque accidit per cui ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dall’agente della riscossione per il pagamento di una somma riferita a plurimi atti, deducendo, tra l’altro, la nullità della procura alle liti rilasciata in favore del difensore della società di riscossione e l’inesistenza della notifica del preavviso, eseguita tramite plico raccomandato.
Sia il giudice di primo grado sia la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettavano le doglianze del contribuente, che proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il quarto motivo, entrambi incentrati sulla nullità della procura alle liti e sull’omessa pronuncia in ordine a tale eccezione, dichiarandoli inammissibili. I motivi sono stati ritenuti caratterizzati da censure eterogenee e inestricabili, in violazione del canone di specificità, nonché contraddittori per il cumulo di censure di omessa pronuncia e di omessa motivazione, vizi tra loro incompatibili sul piano astratto. Inoltre, il ricorrente non aveva trascritto né prodotto gli atti notarili necessari a verificare il potere di rappresentanza, determinando un ulteriore profilo di inammissibilità.
Il secondo motivo, relativo all’inesistenza della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio per cui la consegna del plico raccomandato al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 1335 c.c., con la conseguenza che è onere del destinatario, e non del mittente, dimostrare che il plico era privo del contenuto o conteneva un atto diverso, secondo il principio di vicinanza della prova. È stato precisato che tale presunzione non opera quando il mittente dichiari di aver inserito più atti nella medesima busta e il destinatario lo contesti, gravando in tal caso sul mittente la prova dell’avvenuta notifica di tutti gli atti.
Il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla capacità processuale della società di riscossione, è stato dichiarato inammissibile per la proposizione di censure eterogenee e per la novità dell’eccezione di prescrizione, non avanzata nei gradi di merito. Il quinto motivo, infine, è stato ritenuto infondato, avendo la sentenza impugnata espressamente riconosciuto la regolare costituzione in giudizio della società di riscossione, con conseguente esclusione di qualsiasi pretermissione.
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Nota della Redazione
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