Pubblicità e impianti: nulli gli avvisi con tariffe maggiorate post 2012 (Cass. civ. Sez. 5 n. 18753 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta comunale sulla pubblicità, la sostituzione del tributo con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997 postula l’emanazione di un apposito regolamento, la cui carenza non può essere supplita dall’approvazione del piano generale degli impianti. In difetto del regolamento, l’imposta continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti ed è cumulabile con il canone concessorio non tributario. Gli aumenti tariffari deliberati dai comuni prima del 26 giugno 2012, ai sensi dell’art. 11, comma 10, legge n. 449/1997, perdono efficacia dal 31 dicembre 2012, con conseguente nullità degli avvisi che ne facciano applicazione per periodi successivi. Perdura l’obbligo del canone per la locazione degli impianti, commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dal Comune di Napoli nei confronti di una società per l’anno 2015, relativo al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità. L’ente aveva richiesto alla contribuente, che gestiva impianti pubblicitari sul suolo comunale, sia l’imposta sulla pubblicità applicando la tariffa maggiorata del 20% del 1998, sia il cosiddetto canone per l’occupazione di spazi pubblici, parametrandolo alla superficie pubblicitaria. La Commissione tributaria regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittima la pretesa. La società ha impugnato la decisione in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso esaminando prioritariamente il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 23 legge n. 212/2000, dell’art. 23 d.l. n. 83/2012 e dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993. Ha innanzitutto rigettato l’eccezione di novità della censura, rilevando che la questione era già stata prospettata nei gradi di merito. In punto di diritto, la Corte ha ribadito che la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il C.I.M.P. richiede un apposito regolamento, non potendo il piano generale degli impianti surrogarlo. In mancanza, l’imposta continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti.
Sulle maggiorazioni tariffarie, la Corte ha richiamato l’art. 1, comma 739, legge n. 208/2015 e la sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2018. Ne ha tratto il principio per cui gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 possono avere efficacia solo fino al 31 dicembre 2012. Dal 1° gennaio 2013 si ripristinano le tariffe base, così che sono nulli gli accertamenti che, anche sotto il nome di C.I.M.P., applichino le tariffe maggiorate per gli anni successivi.
La Corte ha inoltre affermato la cumulabilità tra l’imposta sulla pubblicità e il canone concessorio non tributario, ma ha precisato che quest’ultimo deve essere parametrato all’effettiva occupazione del suolo, non alla superficie pubblicitaria. Ha infine escluso che la deroga di cui all’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000 potesse legittimare l’aumento, in assenza di una deliberazione successiva all’adesione alla procedura di riequilibrio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Nota della Redazione
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