Intermediazione finanziaria: il mancato aggiornamento del profilo di rischio non fa presumere il nesso causale con il danno da investimento
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 32705/2025, cam. cons. 1 ottobre 2025, dep. 15 dicembre 2025, R.G. 1305/2024 — Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio.
I fatti
Una cliente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 834mila euro alla propria banca, formulando altresì domanda riconvenzionale di risarcimento per oltre 8 milioni di euro, in relazione a ingenti operazioni in strumenti derivati effettuate dal figlio, delegato ad operare sul conto. La cliente lamentava che la banca avesse continuato a eseguire ordini nonostante la scadenza del questionario di profilatura del rischio. Il Tribunale di Pavia e la Corte d’appello di Milano rigettavano sia l’opposizione sia la riconvenzionale, ritenendo non provato il nesso causale tra la violazione — qualificata come meramente “formale” (il mancato aggiornamento del questionario) — e il danno lamentato: non era infatti in discussione l’adeguatezza in concreto degli ordini eseguiti, e diversi elementi (l’apertura del conto al solo fine di operare in derivati tramite il figlio delegato, l’assidua operatività per milioni di euro, la prosecuzione degli investimenti anche dopo lo stand-by disposto dalla banca) facevano ritenere che il profilo di rischio della cliente non sarebbe comunque mutato in caso di aggiornamento.
Il ricorso
La cliente ha proposto due motivi, per violazione dell’art. 1218 c.c. e della normativa Consob/MiFID sugli obblighi di profilatura, nonché per violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in tema di onere della prova e presunzioni.
La decisione
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, in accoglimento della proposta di definizione accelerata, sia per la formulazione cumulativa e promiscua di censure eterogenee (violazione di legge e vizio di motivazione mescolati in uno stesso motivo, senza consentirne un esame separato), sia perché il ricorso non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata — la carenza di allegazione e prova del nesso causale — limitandosi a un argomento giudicato inconcludente. Ribadisce che, nelle azioni di responsabilità dell’intermediario finanziario, l’onere di allegare l’inadempimento e di provare danno e nesso causale grava sull’investitore, e che la presunzione (elaborata dalla giurisprudenza) secondo cui l’investitore correttamente informato non avrebbe effettuato l’investimento opera solo in caso di violazione degli obblighi informativi sostanziali, non per il mero mancato aggiornamento del questionario di profilatura quando l’adeguatezza in concreto degli ordini non sia contestata.
Nelle azioni di responsabilità dell’intermediario finanziario, il mero mancato aggiornamento del questionario di profilatura — violazione qualificabile come “formale” — non fa scattare alcuna presunzione di nesso causale con il danno da investimento, quando l’investitore non contesti l’adeguatezza in concreto degli ordini eseguiti; resta a suo carico l’onere di provare che il profilo di rischio sarebbe effettivamente mutato in caso di aggiornamento.
L’esito
Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di legittimità (25.200 euro) e al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. (25.000 euro alla controparte e 2.500 euro alla Cassa delle Ammende).
Perché questa decisione conta, in pratica
Traccia una distinzione netta, di rilievo pratico, tra violazioni “formali” degli obblighi di profilatura e violazioni sostanziali degli obblighi informativi dell’intermediario: solo queste ultime attivano la presunzione favorevole all’investitore. Un criterio utile per la difesa degli intermediari nel contenzioso su strumenti derivati e complessi, specialmente quando l’operatività sia stata delegata a un terzo con ampia autonomia decisionale.