Il tasso soglia usurario per gli interessi moratori si calcola con la formula (TEGM + 2,1) x 1,5 (Cass. civ. Sez. 3 n. 14615 del 17.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di verifica dell’usurarietà degli interessi moratori per i contratti stipulati in data anteriore al 2011, la mancata ricomprensione del tasso di mora nel TEGM non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Il tasso-soglia è dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente di aumento di cui al quarto comma dell’art. 2 citato. Il decreto ministeriale non stabilisce uno specifico tasso-soglia per gli interessi moratori, ma richiama l’art. 3 del medesimo decreto. L’opponente all’esecuzione che agisce per la ripetizione dell’indebito ha l’onere di allegare e provare il superamento del tasso-soglia, non potendosi limitare a prospettare una diversa ipotesi di calcolo formulata dal consulente tecnico.

Il Fatto

La società Eurocostruzioni 2000 s.r.l. e il socio Costabile Amedeo proponevano opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso l’atto emesso dalla banca creditrice per il recupero di rate scadute e capitale residuo di un mutuo. Gli opponenti deducevano il carattere usurario degli interessi moratori e chiedevano la restituzione delle somme versate.

Il Tribunale rideterminava le somme dovute, seguendo la seconda ipotesi di calcolo del CTU, dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione. La Corte d’appello, adita dagli opponenti, dichiarava ammissibile ma infondata la domanda di restituzione, ritenendo che gli interessi moratori pattuiti non superassero il tasso-soglia secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 19597/2020, e considerando operante la fideiussione prestata dal socio. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione la società e il fideiussore.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per la mancata applicazione di una diversa ipotesi di calcolo del CTU, secondo cui la percentuale del 2,1% andrebbe aggiunta al tasso moratorio e non al tasso-soglia di mora, e per l’erronea applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 19597/2020 ai contratti stipulati nel 2007. La Corte ritiene il motivo inammissibile, poiché la censura non individua una violazione delle norme sul valore delle prove, limitandosi a prospettare un diverso accertamento in fatto. Nel merito, richiama il principio delle Sezioni Unite n. 19597/2020, secondo cui la formula applicabile è quella del TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori e moltiplicato per il coefficiente di aumento. La Corte disattende la tesi ricorrente secondo cui il d.m. applicabile per il 2007 prevedesse uno specifico tasso-soglia per la mora, evidenziando che il decreto ministeriale non lo stabilisce affatto, ma richiama l’art. 3 del medesimo decreto. Richiama inoltre la successiva giurisprudenza di legittimità, ivi inclusa Cass. n. 13109/23, che ha applicato il principio delle Sezioni Unite proprio a seguito dell’ordinanza interlocutoria citata dai ricorrenti. La verifica condotta dalla Corte territoriale, basata sulla formula (TEGM + 2,1) x 1,5, è ritenuta corretta: il giudice del merito non ha aumentato ulteriormente il tasso-soglia per la mora, ma ha aggiunto al tasso soglia ordinario il differenziale indicato dal CTU.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1275 cod. civ. e il mancato rilievo d’ufficio del difetto di legittimazione passiva, sostenendo che nell’atto di erogazione finale non aveva prestato fideiussione e che la questione era stata sollevata tardivamente. La Corte ritiene il motivo infondato: il Costabile è attore nel giudizio di opposizione, e la sua eventuale carenza di legittimazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essendo una condizione dell’azione. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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