Cassazione, sent. n. 38957/2025: dopo la riforma del 2024 non serve più il mandato specifico a impugnare se l’imputato assente ha un difensore di fiducia
Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 38957/2025 (Sent. n. sez. 3250/2025), Camera di Consiglio 14 novembre 2025, dep. 2 dicembre 2025, R.G. n. 24682/2025, Pres. De Marzo, Rel. Monaco.
I fatti
La Corte d’appello di Catania aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di un imputato, condannato a 5 mesi e 20 giorni di arresto per inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011), perché dichiarato assente e privo del mandato specifico a impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
Il ricorso
Unico motivo di ricorso: violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., come modificato dalla legge 154/2024, che avrebbe reso non necessario il mandato specifico nel caso di specie.
La decisione
La Cassazione accoglie il ricorso. La legge 154/2024 (in vigore dal 25 agosto 2024) ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 c.p.p. e riformulato il comma 1-quater: il mandato specifico a impugnare, per l’imputato dichiarato assente, è oggi richiesto a pena di inammissibilità solo quando l’imputato fosse stato difeso d’ufficio nel grado di giudizio precedente. La nuova disciplina si applica alle impugnazioni proposte a partire dal 25 agosto 2024 (Cass., Sez. Un., De Felice).
Nel caso concreto, l’imputato era assistito da un difensore di fiducia, la sentenza di primo grado era stata depositata il 20 settembre 2024 e l’appello proposto il 25 ottobre 2024: si applicava dunque la nuova disciplina, che non richiedeva alcun mandato specifico. L’appello era pertanto pienamente ammissibile.
A seguito della riforma di cui alla legge 154/2024, il deposito del mandato specifico a impugnare, rilasciato dopo la sentenza, per l’imputato dichiarato assente è richiesto a pena di inammissibilità solo quando l’imputato sia stato difeso d’ufficio nel precedente grado di giudizio. Tale disciplina si applica alle impugnazioni proposte a partire dal 25 agosto 2024.
L’esito
La Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte d’appello di Catania per il giudizio nel merito.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia offre un criterio operativo di immediata utilità per la difesa penale: davanti a un appello di imputato assente, occorre sempre verificare la data di deposito della sentenza e la data di proposizione dell’impugnazione, per stabilire se si applichi la vecchia disciplina (mandato sempre necessario) o quella introdotta dalla l. 154/2024 (mandato necessario solo per chi era difeso d’ufficio). Un errore su questo punto, come dimostra il caso, può portare a una declaratoria di inammissibilità viziata da violazione di legge.