Controllo di legittimità sui gravi indizi e limiti del sindacato (Cass. pen. Sez. 2 n. 17939 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando è denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte Suprema deve verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non può attingere la ricostruzione dei fatti, l’apprezzamento circa l’attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito.
Il Fatto
Con ordinanza del 10/11/2025, il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, indiziato del reato di rapina aggravata in concorso, commessa a Milano il 18 luglio 2025. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La difesa osservava che al ricorrente era contestato il solo concorso morale, non avendo egli posto in essere alcuna condotta materiale di sottrazione. Sosteneva, inoltre, che il tribunale non avesse spiegato le ragioni per cui aveva escluso che il reato fosse stato commesso esclusivamente dall’altro soggetto, senza alcun contributo concorsuale dell’indagato, il quale sarebbe potuto rimanere all’oscuro della condotta altrui.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto sostenuto da un motivo manifestamente infondato e non consentito. Con l’unica doglianza, il ricorrente sollecitava in realtà una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito, senza confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, come delineati dal diritto vivente. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il suo compito è circoscritto alla verifica della congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, Audino.
Il controllo demandato al giudice di legittimità non può estendersi alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, essendo tali valutazioni riservate in via esclusiva al giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura e al tribunale del riesame. Il provvedimento impugnato risulta pertanto sindacabile solo laddove il testo dell’atto non esponga le ragioni giuridicamente significative della decisione o presenti evidenti illogicità, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il Tribunale del riesame e il Giudice per le indagini preliminari avessero fornito una motivazione del tutto congrua, fondata su plurimi e convergenti elementi dichiarativi e documentali. Il ricorrente, riconosciuto dalle persone offese, aveva minacciato le vittime con uno spray urticante, trovato nella sua disponibilità al momento del fermo, agevolando così l’opera del concorrente, autore materiale della sottrazione del portafoglio, e consentendone la fuga.
Tale ricostruzione non si espone a rilievi di illogicità manifesta né di decisiva incompletezza. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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