Estorsione lieve entità e danno patrimoniale tenue concorrono (Cass. pen. Sez. 1 n. 10243 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il condannato per il delitto di estorsione, all’esito di giudizio definito prima che la Corte costituzionale dichiarasse l’illegittimità dell’art. 629 cod. pen. nella parte in cui non prevede l’attenuante della lieve entità, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza e rideterminare il trattamento sanzionatorio, salvo che il rapporto sia esaurito. L’avvenuto riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. non osta alla concessione della nuova attenuante di derivazione costituzionale, poiché gli indici valutativi sono solo in parte sovrapponibili. L’attenuante della lieve entità richiede una valutazione della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità o delle circostanze dell’azione, ovvero della particolare tenuità del danno o del pericolo, distinta da quella ancorata alla speciale tenuità del danno patrimoniale.

Il Fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena presentata da un soggetto condannato per condotte estorsive, tentate e consumate, unificate dalla continuazione. La pena era stata determinata in anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, con riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta prevalente sulle aggravanti e sulla recidiva. Il giudice dell’esecuzione ha negato la rideterminazione ritenendo che la richiesta si fondasse sull’erroneo presupposto che l’attenuante comune fosse stata riconosciuta in regime di equivalenza, e che l’obiettivo di abbattimento della pena fosse già stato raggiunto.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo carenza assoluta di motivazione. Il ricorrente ha precisato che l’istanza originaria non riguardava l’attenuante del danno di speciale tenuità, ma l’applicazione dell’attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, invocata in ragione dell’estemporaneità della vicenda e della lievità dell’offesa ai beni giuridici. Il Tribunale non si sarebbe pronunciato su tale specifica domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Ha richiamato il principio secondo cui il condannato per estorsione all’esito di un giudizio definito prima della sentenza n. 120 del 2023 può chiedere al giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena per effetto della nuova circostanza attenuante, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito. Tale orientamento si pone nel solco del più risalente insegnamento delle Sezioni Unite in materia di rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio.

Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che il Tribunale non si è pronunciato sul petitum effettivamente formulato, limitandosi a osservare che il richiedente aveva già fruito dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. con giudizio di prevalenza. Ha quindi chiarito che gli indici da considerare per la concessione dell’attenuante di matrice costituzionale sono solo in parte sovrapponibili a quelli dell’attenuante comune: mentre per la prima occorre valutare natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo, la seconda è ancorata alla speciale tenuità del danno patrimoniale o del lucro conseguito.

Ne consegue che il riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle caratteristiche della condotta in funzione della concessione dell’altra attenuante e di un ulteriore abbattimento della pena. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il proprio orientamento in materia di concorso tra l’analoga attenuante introdotta per il delitto di rapina dalla sentenza n. 86 del 2024 e l’attenuante comune di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., ritenuto ammissibile ove le caratteristiche della condotta integrino un’ipotesi di offensività minima.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, affinché provveda al giudizio omesso in ordine alla chiesta diminuzione di pena per la lieve entità dell’estorsione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 629 c.p.

Tutte le 309 sentenze sull'art. 629 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *