Contraffazione di targa automobilistica e grossolanità del falso (Cass. pen. n. 35822/2025)
Principi di diritto (Massima)
La targa automobilistica costituisce un certificato amministrativo ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen. La sovrapposizione di una targa integralmente falsa su quella originale integra il reato di contraffazione. Ai fini dell’esclusione della punibilità per inidoneità dell’azione ex art. 49 cod. pen., occorre che la falsificazione dell’atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, risultando la difformità riconoscibile ictu oculi da chiunque. La circostanza che gli operanti abbiano notato la contraffazione non esclude l’idoneità ingannatoria del falso.
Il Fatto
Due imputati sono stati condannati in primo grado per i reati di utilizzo di targhe automobilistiche contraffatte e di indebito uso di carta bancomat. La Corte d’appello di Genova, dichiarata l’improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di danneggiamento, ha confermato la condanna per i reati di cui ai capi 4) e 6) della rubrica.
La condotta contestata consisteva nell’aver sovrapposto alla targa originale di un’autovettura altra targa, integralmente falsa, adesiva. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la grossolanità del falso e il difetto di tipicità della fattispecie concreta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo complessivamente infondato. In primo luogo, ha chiarito che la targa automobilistica è un certificato amministrativo, come già affermato dalla giurisprudenza (Sez. 2, n. 35434/2010). Ha distinto le ipotesi dell’art. 100, commi 12 e 14, C.d.S.: il comma 12 sanziona in via amministrativa la circolazione con targa non propria o contraffatta quando non sia contestata la contraffazione; il comma 14, con rinvio alle disposizioni penali, sanziona la contraffazione della targa quale certificazione amministrativa.
Quanto alla sussumibilità della condotta, la Corte ha rilevato che, sebbene la targa originale non sia stata materialmente alterata, la sovrapposizione di altra targa integralmente falsa costituisce contraffazione, in quanto riproduzione di un nuovo certificato falso, e quindi integra la previsione normativa.
Sulla eccezione di grossolanità del falso e di inidoneità ex art. 49 cod. pen., la Corte ha ribadito che la falsificazione deve apparire talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, risultando riconoscibile ictu oculi da chiunque (Sez. 5, n. 3711/2012; Sez. 6, n. 18015/2015). Nel caso di specie, la polizia giudiziaria ha potuto riscontrare l’alterazione solo dopo aver controllato materialmente il veicolo, e le immagini della targa non mostravano una immediata riconoscibilità del falso. La Corte ha escluso la grossolanità: il sospetto dei militari non esclude l’idoneità ingannatoria, e le qualità soggettive degli operanti non possono estendersi a terzi privi di tali capacità.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di grossolanità: L’avvocato che eccepisca la grossolanità del falso ai sensi dell’art. 49 cod. pen. deve dimostrare che la falsificazione è riconoscibile ictu oculi da chiunque, non essendo sufficiente che gli operanti di polizia l’abbiano notata, poiché le loro qualità soggettive non costituiscono parametro oggettivo.
- Natura della condotta: La sovrapposizione di una targa falsa su quella originale integra il reato di contraffazione (art. 477 cod. pen.) e non può essere qualificata come mera alterazione o occultamento, essendo la targa un certificato amministrativo.
- Prova dell’idoneità ingannatoria: Per contestare l’idoneità ingannatoria, la difesa deve richiedere l’acquisizione di elementi probatori oggettivi (es. perizia) che dimostrino la riconoscibilità del falso da parte di un osservatore medio, non potendo limitarsi alla mera allegazione della grossolanità.
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Nota della Redazione
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