Cassazione, sent. n. 39109/2025: bancarotta fraudolenta di gruppo, vantaggi compensativi da provare nel saldo finale, e traduzione obbligatoria degli atti per l’imputato straniero
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 39109/2025 (Sent. n. sez. 1182/2025), Udienza Pubblica 29 ottobre 2025, dep. 3 dicembre 2025, R.G. n. 18467/2025, Pres. Pistorelli, Rel. Cavallone.
I fatti
La Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna di più imputati per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, ai danni di una s.r.l. italiana facente parte di un gruppo attivo nel settore energetico, fallita nel dicembre 2013. Al centro della vicenda un Accordo Quadro di Transazione e Divisione del 2009, e il successivo addendum del 2010, tra il gruppo italiano e un gruppo inglese: in forza di tale accordo, crediti per oltre 20 milioni di euro maturati dalla società italiana venivano ceduti, con funzione solutoria, al gruppo inglese, in cambio della cessione di una società controllata priva, secondo l’accusa, di adeguata contropartita, con un depauperamento macroscopico del patrimonio della fallita.
Il ricorso
Due ricorsi, con motivi in parte sovrapponibili: per due imputati di nazionalità straniera, omessa traduzione in lingua inglese della sentenza d’appello e di un provvedimento di differimento d’udienza, con conseguente nullità della citazione; per tutti gli imputati, vizi su elemento oggettivo e soggettivo del reato, sulla sussistenza di vantaggi compensativi derivanti dall’operazione per la società fallita, sulla mancata riqualificazione in bancarotta semplice; per due imputati, specifiche censure sul proprio concorso nel reato.
La decisione
La Cassazione accoglie il motivo sull’omessa traduzione per i due imputati stranieri. Richiama la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite del 29 maggio 2025, secondo cui il decreto di citazione per il giudizio d’appello deve essere tradotto in una lingua nota all’imputato che non conosca l’italiano, e altrettanto deve avvenire per la sentenza d’appello; tale obbligo si estende, per la Corte, anche agli atti integrativi della vocatio in ius, come il provvedimento di differimento dell’udienza, la cui omessa traduzione determina una nullità generale a regime intermedio non sanabile dalla mera comunicazione al difensore. Annulla quindi con rinvio, con assorbimento degli ulteriori motivi, per i due imputati stranieri.
Rigetta invece il ricorso del terzo imputato, italiano, ribadendo che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto, la cui prova richiede la valutazione di “indici di fraudolenza” quali le condizioni finanziarie dell’impresa, le cointeressenze dell’amministratore e l’irragionevolezza imprenditoriale dell’operazione. Quanto ai vantaggi compensativi infragruppo invocati dalla difesa, la Corte ribadisce che essi devono essere certi, congrui, proporzionati e almeno equivalenti al sacrificio economico imposto alla società depauperata, dovendosi provare un saldo finale positivo nell’interesse della società stessa: non basta un vantaggio per altre società del gruppo o per la capogruppo, né la mera appartenenza a un gruppo di imprese.
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione nell’ambito di operazioni infragruppo, i vantaggi compensativi devono essere certi, congrui, proporzionati e almeno equivalenti al sacrificio economico imposto alla società depauperata, ed è necessario provare un saldo finale positivo nell’interesse di quest’ultima; non è sufficiente un vantaggio riferibile ad altre società del gruppo o alla sola controllante.
L’esito
Annullamento con rinvio nei confronti dei due imputati stranieri, limitatamente alla questione della traduzione degli atti; rigetto del ricorso del terzo imputato, con condanna alle spese.
Perché questa decisione conta, in pratica
Due rilievi pratici distinti. Sul piano processuale, applicazione concreta e rigorosa del recentissimo arresto delle Sezioni Unite sulla traduzione degli atti per imputati alloglotti, estesa anche a provvedimenti apparentemente “minori” come i rinvii d’udienza: un errore ricorrente nella prassi dei tribunali di merito. Sul piano sostanziale, criterio applicativo stringente sui vantaggi compensativi nei gruppi societari in crisi, di sicuro interesse per chi assiste amministratori di società partecipate in operazioni di ristrutturazione o transazione infragruppo.