Udienza predibattimentale (art. 554-ter c.p.p.): non è una fase distinta, niente abnormità se decide lo stesso Tribunale (Cass. pen. 7370/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 7370 del 24 febbraio 2026 (R.G.N. 37700/2025) — Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini, Relatore Giovanni Francolini.
Il principio di diritto
L’udienza di comparizione predibattimentale (artt. 554-bis e ss. c.p.p., introdotta dal d.lgs. n. 150/2022), nei procedimenti a citazione diretta, non costituisce una fase distinta — a differenza dell’udienza preliminare —, ma si celebra innanzi al medesimo Tribunale che, in diversa persona fisica, celebrerà poi il dibattimento. Dichiarata la nullità del provvedimento di prosecuzione del giudizio (art. 554-ter, comma 3, c.p.p.), il procedimento regredisce allo stato dell’atto nullo (art. 185 c.p.p.) e va nuovamente provveduto ex art. 554-ter; ma non ricorre alcun provvedimento abnorme quando il Tribunale competente definisca comunque il procedimento con sentenza di non luogo a procedere, non determinandosi né indebita regressione né stasi.
Il fatto
Il Tribunale di Palermo aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter, comma 1, c.p.p. per assenza di una ragionevole previsione di condanna, in un procedimento per diffamazione aggravata. La parte civile ricorreva deducendo l’abnormità del provvedimento: dopo la dichiarazione di nullità del provvedimento di prosecuzione (con regressione alla fase predibattimentale), lo stesso magistrato si sarebbe auto-investito della funzione predibattimentale, senza designazione di un giudice diverso, pronunciando la sentenza — con asserita violazione degli artt. 25 e 102 Cost.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. Il «provvedimento abnorme» (Sez. U, Toni, 2009; Ksouri, 2018; Fenucci, 2022) presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non essere inquadrabile nello schema processuale: abnormità strutturale (carenza di potere in astratto o in concreto) o funzionale (stasi del processo e impossibilità di proseguirlo). Nel caso, l’udienza predibattimentale non è una fase distinta e si celebra innanzi al medesimo Tribunale, in diversa persona fisica; dopo la nullità del provvedimento di prosecuzione ha provveduto lo stesso Ufficio competente, definendo il procedimento con sentenza di non luogo a procedere (impugnabile): nessuna indebita regressione, nessuna stasi, nessuna abnormità strutturale. L’eventuale mancata assegnazione ad altro magistrato non genera abnormità: la violazione delle tabelle di organizzazione non vizia il provvedimento (salvo lo stravolgimento dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario) e può al più dar luogo alla nullità ex art. 33 c.p.p., non deducibile come abnormità. Non è consentito, inoltre, il motivo che deduca la violazione di norme costituzionali (Sez. U, Filardo).
Implicazioni pratiche
Nei procedimenti a citazione diretta, l’udienza predibattimentale-filtro non è una fase autonoma: la nullità del provvedimento di prosecuzione fa regredire il procedimento, ma se poi il Tribunale competente definisce comunque il giudizio non vi è abnormità. Il ricorso per abnormità è un rimedio residuale e non può essere usato per veicolare vizi riconducibili ad altre categorie — come la violazione delle tabelle, che al più integra la nullità ex art. 33 c.p.p. — né censure di rango costituzionale. Esito: ricorso dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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