Cassazione, sent. n. 39102/2025: furto al supermercato, la videosorveglianza non esclude l’aggravante della pubblica fede

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 39102/2025 (Sent. n. sez. 1724/2025), Camera di Consiglio 11 novembre 2025, dep. 3 dicembre 2025, R.G. n. 29122/2025, Pres. Pistorelli, Rel. Sessa.

I fatti

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna di tre imputati per furto aggravato ex art. 625, n. 7, c.p. (cose esposte alla pubblica fede), commesso in due distinti episodi ai danni di un supermercato: in un caso, gli addetti alla vigilanza avevano notato movimenti sospetti e salvato le immagini della videosorveglianza, individuando solo successivamente gli autori del furto; nell’altro, uno degli imputati era stato fermato dopo la consumazione del reato, con la merce occultata sulla persona.

Il ricorso

Otto motivi: identificazione degli autori; insussistenza dell’aggravante ex art. 625, n. 7, c.p. per la presenza di sorveglianza tramite videocamere; mancata riqualificazione come furto tentato; mancate attenuanti generiche; violazione in tema di recidiva; mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità ex art. 62, n. 4, c.p.; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Cassazione rigetta i motivi su identificazione, aggravante e tentativo. Ribadisce un principio consolidato: nei supermercati, dove la scelta delle merci avviene con il sistema del self-service, la vigilanza praticata dagli addetti è per sua natura priva di carattere continuativo, connotandosi come occasionale o a campione; l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p. richiederebbe invece una custodia continua e diretta sulla cosa, non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. Analogamente, l’esistenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l’aggravante: si tratta di un mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa, salvo che si tratti di una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene.

Accoglie invece i motivi su recidiva, attenuante del danno di lieve entità, particolare tenuità del fatto e pena sostitutiva: in tutti questi casi, la Corte territoriale aveva adottato formule di stile o motivazioni apparenti, senza calarsi nella storia criminale concreta dei singoli imputati né verificare in concreto il valore economico della merce sottratta.

Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p. nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che la vigilanza praticata dagli addetti nei negozi a libero servizio è priva di carattere continuativo; l’esistenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l’aggravante, trattandosi di mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa.

L’esito

Annullamento con rinvio limitatamente a recidiva, attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e sanzioni sostitutive; rigetto del ricorso nel resto.

Perché questa decisione conta, in pratica

Criterio operativo di sicuro impiego pratico nei numerosi procedimenti per furto in supermercati e grande distribuzione: la sola presenza di telecamere non basta a escludere l’aggravante della pubblica fede né a configurare il tentativo anziché il reato consumato. Al tempo stesso, la pronuncia richiama i giudici di merito al dovere di una motivazione specifica, e non di mero stile, su recidiva, attenuanti e sanzioni sostitutive: un vizio ricorrente, come dimostra l’ampiezza dell’annullamento in questo caso.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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