Peculato continuato e tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.): l’attenuante si misura sul singolo episodio, non sulla somma complessiva (Cass. pen. 1622/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 1622 del 14 gennaio 2026 (R.G.N. 33645/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Paolo Di Geronimo.

Il principio di diritto

Ai fini dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale (art. 62, n. 4, c.p.), nel peculato continuato la valutazione deve riguardare il danno cagionato dal singolo fatto-reato e non l’ammontare complessivo derivante dalla sommatoria delle plurime appropriazioni; la gravità della vicenda nel suo complesso rileva, invece, ai soli fini dell’attenuante speciale di cui all’art. 323-bis c.p.

Il fatto

L’imputato, ispettore di igiene di una ASL, era stato assolto in primo grado e poi condannato in appello — con riforma della sentenza assolutoria, al netto della riduzione per il rito abbreviato — alla pena di tre anni di reclusione per peculato continuato, per essersi appropriato sistematicamente di parte del carburante dell’autovettura di servizio, per un totale di circa 1.360 litri corrispondenti a 1.957,00 euro.

La difesa proponeva tre motivi: la mancata applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p. — da valutare, a suo avviso, sul singolo prelievo (inferiore a 15 euro) e non sull’importo complessivo — e vizi di motivazione sull’accertamento della responsabilità, con asserita inversione dell’onere della prova e travisamento delle prove a discarico.

La motivazione

Sul piano della responsabilità, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico: le censure sollecitavano una rivalutazione dell’accertamento tecnico sui consumi, che la Corte d’appello aveva svolto con motivazione logica, raffrontando la consulenza del pubblico ministero — condotta con lo stesso veicolo e sul tragitto abituale dell’imputato — con quella di parte, e rilevando comunque un consumo dichiarato incompatibile con entrambe le stime. La giustificazione offerta dall’imputato per l’episodio del prelievo con tanica e tubo (il sospetto che fosse stata immessa benzina anziché gasolio) era stata smentita da elementi obiettivi: la vicinanza dell’officina al distributore, lo scontrino attestante l’acquisto di gasolio e l’attrezzatura impiegata, indicativa dell’abitualità della condotta.

È stato invece accolto il primo motivo, sull’attenuante. La Corte d’appello aveva escluso la speciale tenuità del danno prendendo a riferimento l’ammontare complessivo del peculato continuato. L’impostazione è stata ritenuta errata: secondo l’orientamento consolidato (Sez. 6, n. 1313/2018, dep. 2019, Biagioni; Sez. 6, n. 30148/2023, Saccone), la valutazione ai fini dell’art. 62, n. 4, c.p. deve riguardare il solo danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto-reato, mentre la gravità complessiva della vicenda rileva ai fini della diversa attenuante speciale dell’art. 323-bis c.p. Il danno non va dunque calcolato sulla sommatoria delle singole appropriazioni.

Ravvisata la fondatezza del motivo, la Corte ha provveduto direttamente ex art. 620 c.p.p., rideterminando la pena: dal minimo edittale di quattro anni, ridotto di un terzo per l’attenuante (due anni e otto mesi), con l’aumento di sei mesi per la continuazione già stabilito in appello (tre anni e due mesi) e la riduzione per il rito, la pena finale è stata fissata in due anni, un mese e dieci giorni di reclusione.

Il dispositivo

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., che ha applicato, rideterminando la pena in due anni, un mese e dieci giorni di reclusione; ha rigettato il ricorso nel resto, confermando l’affermazione di responsabilità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre un criterio operativo per i reati continuati contro la pubblica amministrazione. Quando la condotta si articola in numerosi episodi di minimo importo, la speciale tenuità del danno va misurata sul singolo prelievo o appropriazione, non sulla somma finale: un’impostazione che può risultare decisiva sulla pena, anche quando la responsabilità è ormai accertata.

Resta ferma la distinzione con l’attenuante dell’art. 323-bis c.p., ancorata invece alla gravità complessiva del fatto. Per la difesa, la corretta perimetrazione dell’oggetto di valutazione — singolo episodio per l’art. 62, n. 4; vicenda nel suo insieme per l’art. 323-bis — è la leva per ottenere, in sede di legittimità, l’annullamento del solo trattamento sanzionatorio.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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