Sospensione condizionale per minorenni e valutazione della personalità (Cass. pen. n. 37422/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena per soggetti minorenni all’epoca del fatto, l’art. 163, comma 2, cod. pen. fissa il limite di pena entro il quale è concedibile il beneficio in anni tre di reclusione. Il diniego del beneficio può essere giustificato dalla valutazione negativa della personalità dell’imputato, desumibile anche dall’esito negativo della messa alla prova, e le ragioni del diniego possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice nega le circostanze attenuanti generiche, richiamando i profili di pericolosità del comportamento. In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata quando individua aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale.
Il Fatto
Un minorenne all’epoca dei fatti è stato sottoposto a procedimento penale per diverse violazioni dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione e cessione di stupefacenti (hashish), in due distinti episodi: il 1° febbraio 2021 (cessioni di modiche quantità) e il 5 febbraio 2021 (detenzione di circa 5 kg di hashish, rinvenuti in un borsello e in uno zaino presso un luogo dove l’imputato era stato visto recarsi ripetutamente). Il procedimento è stato definito con giudizio abbreviato, e l’imputato è stato sottoposto alla messa alla prova, che ha avuto esito negativo.
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha condannato l’imputato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e unificazione dei reati ex art. 81 cod. pen. La Corte d’appello di Palermo – sezione per i minorenni ha confermato la condanna, rigettando i motivi di gravame relativi alla sussistenza del fatto, alla riqualificazione come lieve entità, al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione dei benefici. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo (mancata sospensione condizionale), ha rilevato che la Corte d’appello era incorsa in un errore, avendo applicato il limite di due anni previsto per gli adulti, mentre per i minorenni il limite è di anni tre. Tuttavia, il motivo è stato comunque rigettato perché la Corte d’appello aveva compiuto un’analitica valutazione negativa della personalità dell’imputato nel giustificare il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando l’esito negativo della messa alla prova. Le ragioni del diniego della sospensione condizionale possono essere desunte implicitamente da tale valutazione, atteso che i presupposti per la concessione del beneficio sono collegati agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 26191/2019; Sez. 4, n. 34754/2020).
Sul secondo motivo (riqualificazione come lieve entità per il primo episodio), la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d’appello, che aveva negato l’applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione della reiterazione della detenzione dopo l’accertamento delle cessioni del 1° febbraio 2021, all’esito del quale l’imputato era già stato denunciato a piede libero. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio sulla lieve entità è di fatto, insindacabile in legittimità se motivato in modo congruo e non illogico.
Quanto al terzo motivo (dosimetria della pena e continuazione), la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d’appello, che aveva determinato la pena base in anni quattro (media edittale) in ragione del notevole quantitativo di stupefacente. Ha richiamato il principio per cui il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio per i reati satellite, non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata quando individua aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale (Sez. 6, n. 44428/2022).
Infine, sul quarto motivo (mancate attenuanti generiche), la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura. Ha richiamato il principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, potendo il giudice limitarsi a prendere in esame l’elemento che ritiene prevalente (Sez. 5, n. 43952/2017; Sez. 2, n. 23903/2020). La Corte d’appello aveva adeguatamente motivato il diniego in ragione dell’esito negativo della messa alla prova e dell’assenza di elementi positivi.
Implicazioni Pratiche
- Richiesta di sospensione condizionale per minorenni: L’avvocato deve richiedere la sospensione condizionale della pena per il cliente minorenne all’epoca del fatto, anche se la pena supera i due anni, poiché il limite di legge è di tre anni di reclusione; tuttavia, deve anche fornire elementi positivi sulla personalità del minore per contrastare eventuali valutazioni negative del giudice, che possono fondare il diniego anche in assenza di un espresso riferimento al beneficio.
- Impugnazione del diniego delle attenuanti generiche: Per contestare il diniego delle attenuanti generiche, la difesa deve dimostrare che la motivazione del giudice è illogica o contraddittoria, non potendo limitarsi a dedurre l’incensuratezza o il parziale buon esito della messa alla prova, poiché il giudice può fondare il diniego anche su un solo elemento negativo della personalità, come l’esito negativo della messa alla prova.
- Contestazione della quantificazione della pena e della continuazione: In sede di impugnazione della dosimetria della pena, la difesa deve evidenziare eventuali abusi del potere discrezionale del giudice, ma non può contestare aumenti di esigua entità per i reati satellite, poiché in tali casi la motivazione può essere sintetica, essendo escluso in radice ogni abuso.
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