Confisca del profitto del reato e omesso versamento di ritenute (Cass. pen. Sez. 4 n. 1789 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di confisca, il profitto del reato deve identificarsi con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dall’illecito, non assumendo rilievo né il concetto di utile netto né quello di reddito, ma dovendosi avere riguardo al beneficio patrimoniale aggiuntivo che presenta una correlazione diretta e una stretta affinità con l’oggetto del reato. Il mancato versamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori e delle correlate imposte, in qualità di sostituto d’imposta, integra un sicuro vantaggio patrimoniale per il datore di lavoro, configurabile come profitto del reato di cui all’art. 603-bis, commi 1 e 2, cod. pen. e di quello di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, confiscabile anche per equivalente ai sensi degli artt. 603-bis, comma 2, cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74/2000. È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare i criteri di quantificazione del profitto senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, per l’omesso versamento di ritenute dovute, e di cui all’art. 603-bis, commi 1 e 2, cod. pen., per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il giudice di primo grado aveva altresì disposto la confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati, per un ammontare complessivo determinato in base alle verifiche della Guardia di Finanza, comprendente sia le differenze retributive non corrisposte ai lavoratori sia le imposte non versate all’erario.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 01/04/2025, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione degli artt. 603-bis, comma 2, cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74/2000, nonché la carenza motivazionale in ordine all’accertamento e alla quantificazione del profitto confiscabile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, reputando le doglianze del ricorrente meramente reiterative e manifestamente infondate.
Con riferimento alla confisca del profitto del reato di intermediazione illecita, la Corte ha richiamato il consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite n. 26654 del 2008, Fisia Italimpianti, e dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2015, Lucci, secondo cui il profitto consiste nel vantaggio economico ricavato in via immediata dal reato, da intendersi come beneficio patrimoniale aggiuntivo e non come utile netto. Tale vantaggio deve presentare una correlazione diretta con l’illecito, escludendosi ogni estensione indiscriminata.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che l’omessa corresponsione delle retribuzioni dovute ai lavoratori, per ore effettive, permessi e ferie non godute, determini un sicuro mutamento in positivo della situazione patrimoniale del datore di lavoro, il quale trattiene somme che avrebbe dovuto versare. Tale vantaggio è direttamente derivante dall’illecito e non può essere confuso con un mero risparmio di costi, considerato che si risolve nell’illegittima appropriazione di somme spettanti ai prestatori di lavoro.
Quanto alla confisca relativa al reato tributario, la Corte ha escluso che possa rilevare l’eventuale vantaggio conseguito dalla società committente, affermando che la sistematica corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle dovute, con la conseguente omissione del versamento delle imposte, ha creato un diretto vantaggio economico in capo alle società datrici di lavoro, uniche obbligate alla corresponsione della retribuzione e uniche a rivestire il ruolo di sostituto d’imposta.
Nota della Redazione
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