Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 10998 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato, che si realizza mediante motivi indicanti specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri i medesimi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La mera doglianza di presunta carenza o illogicità della motivazione, formulata in termini generici, non assolve l’onere di specifica critica. All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 maggio 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 22 febbraio 2023, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 189, commi 1 e 6, e 189, commi 1 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e carenza e illogicità della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, nella quale erano state diffusamente esplicate le ragioni della mancata applicazione dell’invocata attenuante.
Il ricorrente, invece, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584-01).
Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. È pertanto inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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