Determinazione della sanzione amministrativa accessoria nel patteggiamento e obbligo di motivazione (Cass. pen. n. 37958/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che si pone al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice, può essere oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Quando il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l’onere di fornire una motivazione che dia conto dei criteri di cui all’art. 218, comma 2, del codice della strada, vale a dire l’entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. La motivazione relativa alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta delle parti, la pena concordata nei confronti di un imputato per il reato di omicidio stradale e lesioni, con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., e ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei (in riduzione, per effetto del rito, alla durata di anni due e mesi uno).
La sanzione amministrativa accessoria è stata determinata in misura superiore alla media edittale, che oscilla tra un minimo di quindici giorni e un massimo di quattro anni di sospensione. Il giudice ha giustificato tale determinazione con un mero e apodittico rinvio alla “oggettiva gravità del fatto”, senza ulteriori specificazioni. Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Melzani (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020), secondo cui, a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le statuizioni che si pongono al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice possono formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha quindi esaminato il motivo nel merito. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, come la graduazione della pena, anche quella delle sanzioni amministrative accessorie rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Qualora il giudice applichi la sanzione in misura non superiore alla media edittale e non constino specifici indici di meritevolezza in favore dell’imputato, è sufficiente una motivazione implicita o un generico riferimento alla gravità del fatto. Tuttavia, quando la sanzione è determinata in misura superiore alla media edittale, il giudice ha l’onere di fornire una motivazione specifica che dia conto dei criteri di cui all’art. 218, comma 2, del codice della strada: l’entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, la sanzione di anni due e mesi sei (poi ridotta a due anni e un mese) era superiore alla media edittale, determinata secondo il criterio della divisione per due del numero di mesi che separano il minimo dal massimo edittale e dell’aggiunta del risultato ottenuto al minimo. Nonostante ciò, il giudice si era limitato a un generico e apodittico rinvio alla “oggettiva gravità del fatto”, senza indicare in che misura l’entità del danno, la gravità della violazione o il pericolo di ulteriore circolazione giustificassero una sanzione così severa. Ha inoltre precisato che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa sono tra loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.
Implicazioni Pratiche
- Impugnabilità della sanzione accessoria nel patteggiamento: L’avvocato che assiste l’imputato in un procedimento di patteggiamento può proporre ricorso per cassazione avverso la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), quando questa si pone al di fuori dell’accordo, secondo la disciplina generale dell’art. 606, comma 2, c.p.p., anche se la sentenza è di applicazione della pena su richiesta.
- Onere motivazionale per sanzioni superiori alla media: In sede di ricorso, la difesa deve eccepire la carenza di motivazione quando la durata della sospensione della patente supera la media edittale (calcolata dividendo per due il numero di mesi tra minimo e massimo e aggiungendo al minimo), poiché in tal caso il giudice è tenuto a specificare i criteri di cui all’art. 218, comma 2, C.d.S. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione), non essendo sufficiente un generico rinvio all’oggettiva gravità del fatto.
- Autonomia della motivazione per la sanzione penale e amministrativa: L’avvocato non può dedurre l’incoerenza o la contraddittorietà tra la durata della pena detentiva e quella della sanzione amministrativa accessoria, poiché le motivazioni relative ai due diversi tipi di sanzione sono autonome; deve invece concentrarsi sulla mancanza di specifica motivazione riferita ai criteri propri della sanzione amministrativa.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.