Invasione di terreni permanente e prescrizione: prova dichiarativa non decisiva (Cass. pen. Sez. II n. 21949 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di invasione di terreni o edifici previsto dall’art. 633 cod. pen. ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo, con immanente limitazione della facoltà di godimento del titolare del bene; il termine di prescrizione decorre pertanto dal momento in cui l’occupazione cessa, per rilascio spontaneo o coattivo. Il giudice di merito che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non è tenuto ad annullare la decisione per il mancato esame di una prova dichiarativa quando questa, dal contenuto risultante dagli atti, non sia idonea a dimostrare l’attualità dell’occupazione del terreno e non smentisca la rappresentazione dei luoghi posta a base del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Giudice di pace aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., ritenendolo estinto per intervenuta prescrizione. All’imputata si contestava di avere invaso arbitrariamente un terreno di proprietà della persona offesa, depositandovi masserizie, collocandovi animali e apponendovi una recinzione. Il tempus commissi delicti era indicato in modo “aperto”, «sino all’attualità».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 157 cod. pen. Il ricorrente assumeva che il giudice non avesse valutato la testimonianza di un familiare dell’imputata, dalla quale sarebbe emersa la prosecuzione della condotta almeno fino al febbraio 2025, con conseguente mancata maturazione del termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa secondo cui l’invasione di terreni o edifici ha natura permanente quando l’occupazione si protrae, determinando l’immanente limitazione della facoltà di godimento del titolare: il termine di prescrizione decorre dunque dal momento in cui l’occupazione cessa mediante rilascio, spontaneo o coattivo. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 37419 del 16.10.2025.
Su questa base la Corte esamina il motivo del ricorrente e lo ritiene non fondato. Il giudice di pace non si era direttamente confrontato con le dichiarazioni del teste indicato dal ricorrente, ma dalla lettura del verbale allegato al ricorso e dallo stralcio delle dichiarazioni ivi riportate non emergono elementi risolutivi in chiave accusatoria.
Il teste si era limitato a riferire che l’imputata continua a vivere nell’abitazione concessale dal proprietario e che il terreno non è più coltivato, essendo coperto d’erba. Osserva la Corte che la contestazione riguarda esclusivamente l’occupazione del terreno: le dichiarazioni non danno quindi conto dell’attualità dell’occupazione, non trattano del fatto descritto nell’imputazione — il mantenimento di masserizie o l’allevamento di animali — ed escludono anzi che l’imputata continui a coltivare il fondo in forza dell’autorizzazione ottenuta dal proprietario.
La Corte rileva inoltre che il contenuto del verbale richiamato dal ricorrente è sostanzialmente coincidente con la descrizione fornita da una teste della difesa, valorizzata nella sentenza impugnata, e non è dimostrativo della persistenza dell’occupazione. Ne consegue che la motivazione del provvedimento impugnato non risulta viziata e che il ricorso deve essere rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici