Vincolo di destinazione del denaro nella vendita di cose di terzi (Cass. pen. n. 37962/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della sussistenza del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna. Nella vendita di cose di terzi, l’acconto ricevuto dal venditore è specificamente vincolato all’acquisto del bene dal terzo proprietario, e la sua destinazione ad altro scopo integra l’appropriazione indebita, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all’obbligo di restituire somme ricevute a titolo di acconto in una compravendita classica, ove il denaro entra nel patrimonio dell’accipiens.
Il Fatto
La persona offesa ha versato agli imputati la somma di euro 15.000,00 a titolo di acconto per l’acquisto di un’autovettura Mercedes. Gli imputati, tuttavia, non erano proprietari del veicolo, che apparteneva a un concessionario terzo, e avevano proceduto alla vendita di una cosa altrui, ricevendo contestualmente il versamento dell’acconto. A seguito della mancata consegna del veicolo, la persona offesa ha denunciato gli imputati per il reato di appropriazione indebita.
La Corte d’appello di Ancona ha assolto gli imputati, ritenendo che il denaro corrisposto a titolo di acconto sul prezzo fosse entrato nel patrimonio dell’accipiens, con la conseguenza che la sua mancata restituzione integrasse un mero inadempimento civilistico e non il reato di appropriazione indebita. Avverso tale decisione, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata. Ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella compravendita classica, la mancata restituzione della caparra o dell’acconto non configura il reato di appropriazione indebita, perché la somma di denaro entra definitivamente nel patrimonio dell’accipiens, il quale ne diventa proprietario ed è tenuto, in caso di inadempimento, alla restituzione di una somma di denaro dello stesso genere (Sez. 2, n. 5732/1982; Sez. 2, n. 15815/2017).
La Corte ha tuttavia ritenuto che tale principio non fosse applicabile al caso di specie. Ha distinto l’ipotesi della compravendita classica dalla vendita di cose di terzi. Nella vendita di cose di terzi, il venditore non è proprietario del bene e la sua obbligazione non è quella di trasferire la proprietà di un bene di sua appartenenza, ma di reperire il bene dal terzo proprietario e trasferirlo all’acquirente. In tale ipotesi, l’acconto ricevuto non entra liberamente nel patrimonio del venditore, ma è specificamente vincolato all’acquisto di quel determinato bene dal concessionario. La destinazione del denaro ad altro scopo, diverso dall’acquisto del bene altrui, integra la violazione del vincolo di destinazione impresso dal proprietario del denaro.
La Corte ha richiamato il principio (Sez. 2, n. 37820/2020; Sez. 2, n. 24857/2017) secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di appropriazione indebita, quando oggetto della condotta è il denaro, è necessario che l’agente violi, attraverso l’utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all’obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute. Nel caso di specie, gli imputati hanno violato la destinazione delle somme consegnate dalla persona offesa, vincolate all’acquisto dell’autovettura ancora di proprietà di terzi, integrando così il reato di appropriazione indebita.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra compravendita classica e vendita di cosa altrui: L’avvocato che assiste un soggetto che ha ricevuto un acconto per la vendita di un bene di cui non è proprietario deve verificare se il denaro è stato destinato specificamente all’acquisto di quel bene; in caso affermativo, la sua mancata o diversa destinazione può integrare il reato di appropriazione indebita, anche in assenza di un contratto di mandato formale, essendo sufficiente la prova del vincolo di destinazione impresso dal proprietario.
- Onere della prova del vincolo di destinazione: Per configurare l’appropriazione indebita nella vendita di cose di terzi, il pubblico ministero o la parte civile deve dimostrare che il denaro era specificamente vincolato all’acquisto del bene dal terzo, e che il venditore lo ha utilizzato per un fine diverso, mediante elementi probatori oggettivi (es. dichiarazioni delle parti, documenti bancari, contratti) che comprovino la destinazione impressa al momento della consegna.
- Difesa in caso di inadempimento civilistico: L’avvocato del venditore che abbia ricevuto un acconto per la vendita di un bene altrui e che non sia riuscito a reperirlo deve dimostrare che il denaro è entrato nel suo patrimonio senza alcun vincolo specifico, e che la mancata restituzione integra un mero inadempimento civilistico, per escludere la rilevanza penale dell’appropriazione indebita; a tal fine, deve provare che il denaro era liberamente disponibile e non destinato all’acquisto del bene specifico.
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Nota della Redazione
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