Bancarotta documentale e onere della prova sulla consegna delle scritture tra amministratori (Cass. pen. Sez. 5 n. 16321 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, qualora le scritture contabili siano state tenute dall’amministratore cessato ma non siano state consegnate al curatore dall’amministratore in carica al momento del fallimento, la responsabilità del primo non può essere desunta automaticamente dalla mancata consegna. La verifica sulla trasmissione della contabilità tra amministratori successisi richiede un ampio scrutinio sulla natura delle gestioni e sul rapporto intercorso tra loro, non potendosi presumere la inoperatività della società dalla sola cessione di un ramo d’azienda. Sul piano del concorso dell’extraneus nella bancarotta per distrazione, il dolo consiste nella volontarietà della condotta di sostegno con la consapevolezza del pregiudizio per i creditori, essendo ammesso anche il dolo eventuale. Ai fini dell’attenuante del danno di speciale tenuità, la valutazione va effettuata con riferimento alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, al momento della consumazione, essendo irrilevanti le riparazioni successive.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva confermato la condanna di due fratelli, amministratori di distinte società, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. La contestazione riguardava la cessione di un ramo d’azienda e di un credito vantato verso una compagnia assicurativa, operazione ritenuta distrattiva per il mancato pagamento del prezzo e per la successiva girata dell’indennizzo ricevuto a favore di una terza società riconducibile all’amministratore della cedente.
Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, alla ricostruzione della distrazione, al concorso dell’extraneus e alla mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ma ha accolto quello relativo alla bancarotta documentale, annullando la sentenza limitatamente a tale reato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.
Quanto alla distrazione, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano valorizzato la mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione del credito per il prezzo della cessione. In applicazione del consolidato principio per cui la prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni, è stato evidenziato come l’amministratore non avesse offerto allegazioni specifiche sul pagamento del prezzo. È stato inoltre ritenuto che il differimento del pagamento, non assistito da garanzie, costituisse di per sé uno strumento idoneo a esporre a pericolo la garanzia dei creditori, connotando l’operazione come distrattiva.
Sul concorso dell’extraneus, la Corte ha ricordato che il concorso di persone nel reato proprio non richiede un previo accordo, essendo sufficiente la consapevolezza, anche unilaterale, del contributo alla condotta altrui. Per l’extraneus, il dolo consiste nella volontarietà della condotta di sostegno con la consapevolezza del pregiudizio per i creditori, ma non è richiesta la conoscenza del dissesto. Nel caso di specie, sono stati ritenuti sintomatici della piena consapevolezza la natura anomala dell’operazione, la carenza di funzione commerciale per la cessionaria e il legame familiare tra i due imputati.
Con riferimento alla bancarotta documentale, la Corte ha ravvisato una carenza motivazionale. Pur ricordando l’onere dell’amministratore cessato di dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture al successore, ha distinto l’ipotesi in cui l’amministratore abbia tenuto le scritture relative al proprio periodo di gestione e queste non siano state consegnate dal diverso amministratore in carica al fallimento. In tal caso, la verifica sulla trasmissione richiede un più ampio scrutinio della natura delle gestioni e del rapporto tra gli amministratori, non potendosi dedurre la inoperatività della società dalla sola cessione di un ramo d’azienda.
Infine, sull’attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte ha escluso la sua applicabilità, confermando che la valutazione del danno va riferita alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dal fatto di bancarotta, con riguardo al momento della consumazione del reato e non alle riparazioni successive, ritenendo l’importo distratto non modesto.
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Nota della Redazione
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